Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14741 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2023 del G.i.p. del Tribunale di La Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il G.i.p. del Tribunale di La Spezia, ai sensi dell’art. 6 I n. 401 del 1898, ha convalidato il provvedimento del Questore di La Spezia emesso il 25 ottobre 2023 nei confronti di NOME COGNOME, nella parte impositiva dell’obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia, con le modalità indicate nel decreto questorile, per la durata di cinque anni.
Avverso l’indicata ordinanza, l’interessato, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione che, con tre motivi, denuncia il difetto di motivazione in relazione:
alla richiesta di disapplicazione della recidiva, posto il precedente a carico del COGNOME risale ad oltre quattordici anni orsono;
alla richiesta di riduzione della durata dell’obbligo di presentazione alla P.9.;
alla richiesta di non convalida dell’obbligo di presentazione alla P.G. per ragioni lavorative, posto che il COGNOME, che svolte un’attività di commercio al dettagli di prodotti ittici, o, comunque, alla richiesta di potersi presentare all’uffic di polizia del luogo ove il COGNOME si trova nello svolgimento della sua attività con riferimento alle partite disputate dalla Lazio fuori casa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo.
Il terzo motivo – che, contestando i presupposti della convalida, deve essere esaminato prioritariamente – è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
Si osserva che, in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il disposto dell’art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, non esime il
giudice della convalida dal valutare compiutamente i fatti indicati dall’autorità di pubblica sicurezza, onde verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, nè dal dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286; Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, p.m. in c. COGNOME, Rv. 270329).
Nella specie, la motivazione del provvedimento impugnato appare adeguata con riferimento ai presupposti della convalida, in quanto il GRAGIONE_SOCIALE.p. ha concretamente apprezzato la pericolosità del ricorrente, che, in occasione della partita Spezia-Lazio del 14 marzo 2023, fu ripreso mentre lanciava un artifizio pirico in campo; da ciò il gRAGIONE_SOCIALE.p., in maniera non certo implausibile sul piano logico, ha ritenuto che, per il suo comportamento, il ricorrente risulta essere pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubbliche in occasione di manifestazioni sportive calcistiche e che la sua presenza sui luoghi dove si svolgono dette manifestazioni o in quelli destinati alla sosta, al transito o al trasporto di chi vi partecipa o assis può determinare turbamento dell’ordine pubblico e del regolare svolgimento delle stesse manifestazioni.
Le doglianze difensive, con le quali si adducono motivi di lavoro che sarebbero ostativi all’assolvimento della prescrizione imposta, sono del tutto generiche, non specificando, in maniera puntuale, l’impossibilità del ricorrente ad ottemperare agli obblighi irrogati con il provvedimento questorile.
Il primo motivo, come anticipato, è fondato, con assorbimento del secondo.
4.1. Va ricordato che l’art. 6, comma 5, I. 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014) – nel prevedere che il divieto di accedere a manifestazioni sportive emesso nei confronti di soggetto già precedentemente sottoposto ad analoga misura sia sempre accompagnato dalla ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione personale all’autorità di polizia in occasione delle competizioni, e che la durata del divieto e della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore, dal 10 agosto 2019 a dieci anni – non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall’autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte a ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286; Sez. 3, del 30/03/2023 n. 17411, COGNOME, in motivazione, non massimata; Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, p.m. in c. COGNOME, Rv. 270329);
Afferma la sentenza COGNOME che, diversamente opinando, l’automatismo sanzionatorio introdotto nel 2014 avrebbe l’effetto di privare completamente il giudice della convalida di ogni rilevante valutazione sui presupposti dell’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione, con evidente violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall’art. 13 Cost. Il suo sindacato sarebbe, infatti, limitato alla sola verifica dell’esistenza del dato formale, rappresentato dalla precedente sottoposizione del soggetto a divieto di accesso, essendogli già sottratto dal legislatore il sindacato su tale misura, attribuito al giudice amministrativo. In altri termini, la condizione per la compatibilità con i principi costituzionali dell’automatismo dell’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione previsto dal nuovo comma 5 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 è rappresentata dalla permanenza in capo al giudice della convalida del potere di valutare gli elementi essenziali del fatto, al fine di verificare in concreto l’esistenza di tutti i presupposti di legge.
4.2. Considerazioni del genere valgono anche in relazione alla sussistenza della recidiva amministrativa, laddove essa incide sulla durata dell’obbligo, dovendo il giudice evidenziare, in considerazione della natura degli addebiti, del tempo trascorso e di ogni altro elemento utile rinvenibile nel caso concreto, che il nuovo fatto è espressione di una più accentuata pericolosità dell’agente.
4.3. Nel caso in esame, il ricorrente aveva dedotto che il precedente Daspo risaliva al 2004, e perciò, tenuto conto del rilevante tempo decorso dal fatto, aveva chiesto che fosse esclusa la recidiva, la quale è stata ravvisata dal G.i.p. con motivazione di stile (“si ritiene inoltre che non vi siano ragioni in concreto per disapplicare la recidiva amministrativa”), e quindi, apparente.
Sussistendo il dedotto vizio motivazionale, l’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia, in altra persona fisica, per nuovo esame sul punto.
Va sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di La Spezia del 25 ottobre 2023, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo esame al Tribunale di La Spezia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Sospende l’efficacia del provvedimento del Questore di La Spezia del 25/10/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di La Spezia.
Così deciso il 27/03/2024.