Recidiva Aggravata: La Cassazione Conferma, Ricorso Inammissibile se Ripetitivo
L’applicazione della recidiva aggravata rappresenta un tema cruciale nel diritto penale, comportando un significativo aumento della pena per chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna. Con la recente ordinanza n. 5004 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio processuale: il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro l’Aumento di Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La Corte territoriale aveva confermato la sua condanna, applicando l’aumento di pena previsto per la recidiva ai sensi dell’art. 99, quarto comma, del codice penale. L’imputato, non accettando tale aggravamento, ha proposto ricorso in Cassazione, contestando proprio la legittimità della ritenuta recidiva.
Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha sollevato una violazione di legge, sostenendo che l’aumento di pena non fosse giustificato. Tuttavia, come vedremo, la sua argomentazione non ha introdotto elementi di novità rispetto a quanto già discusso in appello.
La Valutazione della Corte sulla recidiva aggravata
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un punto centrale: il motivo presentato dall’imputato era una mera “riproduzione di identica censura” già adeguatamente confutata dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente si è limitato a ripetere le stesse obiezioni, senza contestare specificamente le ragioni logico-giuridiche con cui i giudici di secondo grado avevano motivato la loro decisione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione solida e completa per giustificare l’applicazione della recidiva aggravata. I giudici di merito avevano infatti messo in risalto una serie di elementi concreti, quali:
*   I plurimi precedenti penali: L’imputato aveva a suo carico diverse condanne passate.
*   La specificità e la recenza dei reati: I precedenti erano specifici (cioè per lo stesso tipo di reato) e recenti, dimostrando una persistente inclinazione a delinquere.
*   La modalità della condotta: Il comportamento tenuto durante il reato era stato giudicato “pesantemente aggressivo” e si era protratto per tutta la durata dell’intervento delle forze dell’ordine.
Questi fattori, nel loro insieme, sono stati considerati indicatori di una “maggiore pericolosità” del soggetto, tale da giustificare pienamente l’aumento di pena. Di fronte a una motivazione così dettagliata, la semplice riproposizione della stessa critica, senza nuovi argomenti, rende il ricorso privo di fondamento e, quindi, inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia delle argomentazioni già presentate e respinte in appello. È necessario che l’impugnazione attacchi specificamente la logica e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità concreti. La decisione conferma che i giudici di merito hanno un ampio potere discrezionale nel valutare la pericolosità sociale dell’imputato ai fini dell’applicazione della recidiva, purché la loro scelta sia supportata da una motivazione logica e basata su elementi fattuali concreti, come i precedenti e le modalità del reato.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il motivo presentato era una mera riproposizione di una censura già sollevata e adeguatamente respinta dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e specifici argomenti contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per giustificare la recidiva aggravata?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione su plurimi precedenti penali specifici e recenti, sulla modalità pesantemente aggressiva della condotta e sulla sua lunga durata, elementi che indicavano una maggiore pericolosità sociale del soggetto.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente la cui impugnazione viene dichiarata inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5004  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta recid contestata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto i plurimi precedent specifici e recenti per lo stesso titolo di reato, e la modalità della condotta pesante aggressiva, protrattasi durante la lunga fase dell’intervento dei militari, elementi gi significativi dell’apprezzata maggiore pericolosità idonea a giustificare l’aumento di pena;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2024.