Recidiva Aggravata: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la recidiva aggravata. Il caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso, sottolineando come la genericità delle contestazioni porti inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le ragioni che hanno guidato la decisione dei giudici di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Evasione al Ricorso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. I giudici di merito avevano ritenuto provata la responsabilità dell’imputato, applicando inoltre l’aggravante della recidiva qualificata, ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice penale.
Contro la decisione della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: la contestazione della sussistenza della recidiva.
L’unico motivo di ricorso sulla recidiva aggravata
Il ricorrente basava la sua intera difesa in sede di legittimità sulla presunta erronea applicazione della recidiva aggravata. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, tale motivo di ricorso era del tutto privo di specificità. In altre parole, la difesa non aveva articolato argomentazioni concrete e puntuali in grado di scalfire la logicità e coerenza della motivazione resa dalla Corte d’Appello.
I giudici di merito, infatti, avevano giustificato l’applicazione dell’aggravante non in modo automatico, ma sulla base di una valutazione approfondita della personalità dell’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione: la logicità della sentenza impugnata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come la motivazione della sentenza impugnata fosse ‘logica, coerente e puntuale’. I giudici d’appello avevano correttamente valorizzato due elementi fondamentali:
1. I precedenti penali: Dal casellario giudiziale emergevano plurimi e gravi precedenti penali, anche per reati della stessa indole di quello per cui si procedeva.
2. L’inclinazione a delinquere: La Corte territoriale aveva ravvisato una chiara inclinazione a delinquere, dimostrata non solo dalla storia criminale del soggetto, ma anche dalla sua ‘indifferenza al rispetto delle prescrizioni imposte’. Questo atteggiamento dimostrava una personalità noncurante delle regole dell’ordinamento e incline alla commissione di ulteriori reati.
Di fronte a una motivazione così solida e ben argomentata, il ricorso si è rivelato generico e astratto, incapace di confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dai giudici di merito. La mancanza di specificità dei motivi di ricorso è una causa tipica di inammissibilità, poiché impedisce alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria è prevista per scoraggiare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente una sentenza in Cassazione, non è sufficiente dissentire genericamente, ma è necessario formulare critiche specifiche, pertinenti e argomentate, in grado di evidenziare un vizio di legge o un difetto logico nella motivazione del provvedimento impugnato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla contestazione della recidiva, è stato ritenuto privo di specificità, ovvero generico e non in grado di contestare puntualmente la motivazione logica e coerente della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato il giudice per confermare la recidiva aggravata?
Il giudice ha confermato la recidiva aggravata basandosi su due elementi principali: i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, emergenti dal casellario giudiziale, e la sua comprovata inclinazione a delinquere, dimostrata anche dall’indifferenza verso le prescrizioni imposte.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38677 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per i reati di cui all’art. 385 cod. pen.;
rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui si contesta la sussistenza della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. – è privo di specificità, i presenza della motivazione del provvedimento impugNOME logica, coerente e puntuale, con cui sono stati valorizzati sia i plurimi e gravi precedenti penali dell’imputato, emergenti dal casellario giudiziale, anche per il delitto specifico per cui si procede, sia l’inclinazione a delinquere del medesimo imputato, dimostrata anche dall’indifferenza al rispetto delle prescrizioni imposte (si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata);
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/09/2024.