Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31351 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31351 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PORTICI il 06/12/1966
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 marzo 2019 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, rispettivamente eccependo, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’erronea applicazione della recidiva aggravata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come essa sia priva di adeguato confronto con le argomentazioni presenti nella decisione impugnata (cfr. pag. 2) in ordine alla ricorrenza della contestata recidiva. Quest’ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità.
Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatt cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., COGNOME, Rv. 247838-01).
2.2. Allo stesso modo manifestamente infondata è pure la censura relativa alla mancata concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni di esclusione de riconoscimento di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici
e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 2).
A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio d comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini: Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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