Recidiva Aggravata: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
La recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso, specialmente quando si contesta l’applicazione della recidiva aggravata. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un’impugnazione, per essere efficace, non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve confrontarsi in modo critico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di furto in abitazione in concorso, aggravato dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ai sensi dell’art. 99, quarto comma, del codice penale. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la condanna inflitta in primo grado. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo volto a contestare proprio l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva.
Il Motivo del Ricorso e la Recidiva Aggravata
L’argomentazione difensiva si basava sulla presunta violazione dell’art. 99 c.p. e su un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero dovuto applicare la recidiva aggravata, ritenendo insussistenti i presupposti di legge. Il ricorso, tuttavia, non approfondiva le ragioni di tale insussistenza, limitandosi a una contestazione generale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza e genericità del motivo proposto. I giudici hanno evidenziato come l’atto di impugnazione fosse stato formulato ‘senza alcun confronto, men che meno critico, con il tenore della sentenza impugnata’.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della Corte sulla correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva ampiamente giustificato l’applicazione della recidiva aggravata non in modo automatico, ma sulla base di una valutazione concreta e fattuale. I giudici di merito avevano infatti dato conto dei ‘numerosi condanne’ riportate dall’imputato, ritenendole ‘concretamente significative di un’accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità’.
Questo approccio è pienamente conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno più volte ribadito come la recidiva non debba essere un mero automatismo legato ai precedenti penali, ma debba essere valutata dal giudice come indice sintomatico di una maggiore riprovevolezza del fatto e di una più spiccata pericolosità del reo. Il ricorso, non avendo contestato specificamente questa valutazione in fatto, è risultato privo della necessaria specificità e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione: non è sufficiente dissentire dalla decisione, ma è necessario smontare analiticamente il ragionamento del giudice di merito, evidenziandone le specifiche pecche logiche o giuridiche. Un ricorso che si limita a riproporre una tesi generica, senza affrontare le argomentazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando può essere applicata la recidiva aggravata?
La recidiva aggravata può essere applicata quando i numerosi precedenti penali dell’imputato sono ritenuti dal giudice concretamente significativi di un’accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e manifestamente infondato, ovvero se è formulato senza un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa si intende per ‘motivo di ricorso generico’?
Un motivo è considerato generico quando non affronta puntualmente le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, ma si limita a una contestazione generale senza specificare dove e perché il ragionamento del giudice sarebbe errato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12783 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12783 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il 11/12/1979
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 9 luglio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110 e 624-bis, comma 2 cod. pe aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Bologna il 6 gennaio 2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che deduce, sotto l’egida della violazione dell’art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della contestata e ritenut recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno critico, con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), che ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall’imputato, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un’accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all’insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente