Recidiva Aggravata: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile, focalizzandosi sul concetto di recidiva aggravata e sulla valutazione delle circostanze attenuanti. Questa decisione offre spunti importanti su come i precedenti penali e la condotta complessiva dell’imputato influenzino l’esito del processo, specialmente in materia di reati legati agli stupefacenti.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La difesa contestava la decisione dei giudici di secondo grado, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato sosteneva che la Corte non avesse motivato adeguatamente questi aspetti cruciali della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo i giudici supremi, la Corte d’Appello aveva, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, fornito una motivazione logica e completa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: perché la recidiva aggravata ha pesato sulla decisione
La Corte di Cassazione ha spiegato nel dettaglio perché le argomentazioni della Corte d’Appello fossero corrette e sufficienti a giustificare la decisione. L’analisi si è concentrata su due punti fondamentali.
La Valutazione dei Precedenti Penali
Il primo punto riguarda la recidiva aggravata. La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato non solo i precedenti penali dell’imputato, ma anche un elemento di particolare gravità: al momento dei fatti, egli era già sottoposto a una misura cautelare per un reato molto simile. Questo dettaglio è stato interpretato come un chiaro ‘indice di ingravescenza della sua condotta’, dimostrando una persistenza nell’attività criminale che giustificava pienamente un trattamento sanzionatorio più severo.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il secondo punto chiave è il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la decisione dei giudici di merito ben motivata sulla base di due elementi oggettivi: il ‘consistente quantitativo di droga’ (nello specifico, cocaina e hashish) sequestrato all’imputato e, dall’altro lato, ‘l’assenza di elementi di valutazione favorevoli’. In pratica, non vi erano aspetti positivi nella condotta o nella personalità dell’imputato che potessero bilanciare la gravità dei fatti e giustificare una riduzione della pena.
Conclusioni: Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza penale: un ricorso in Cassazione non può limitarsi a contestare genericamente la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta completa e coerente. La decisione insegna che la presenza di precedenti specifici e la sottoposizione a misure cautelari sono elementi potentissimi nel dimostrare una recidiva aggravata, rendendo molto difficile ottenere benefici come le attenuanti generiche, specialmente di fronte a reati di notevole gravità oggettiva, come il possesso di ingenti quantità di stupefacenti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato e logico sia l’applicazione della recidiva sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza che vi fossero vizi di legge da censurare.
Quali elementi hanno giustificato l’applicazione della recidiva aggravata?
La recidiva è stata giustificata sulla base dei precedenti penali dell’imputato e, in particolare, dal fatto che fosse già sottoposto a una misura cautelare per un reato analogo, elemento che è stato considerato un indice dell’aggravarsi della sua condotta criminale.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa del consistente quantitativo di droga (cocaina e hashish) che gli era stato sequestrato e per la totale assenza di elementi di valutazione favorevoli riguardanti la sua persona o la sua condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6118 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6118 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 20/05/1992
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi argomenta, la Corte di appello ha adeguatamente motivato la applicazione della recidiva -evidenziando i precedenti penali e in particolare, la sottoposizione in atto a misur cautelare in relazione a altro analogo reato quale indice della ingravescenza delal s condotta – e, circa il diniego delel circostanze attenuanti generiche, il consiste quantitativo di droga, sia cocaina che hashish, sequestratogli e, per altro verso, l’assenz elementi di valutazione favorevoli;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurdh -iila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dalle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il Consigly7e estensore
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Il Presidente