Recidiva aggravata: i limiti del ricorso in Cassazione
La recidiva aggravata rappresenta un fattore determinante nella valutazione della pericolosità sociale di un imputato e nella conseguente determinazione della pena. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando supportato da una motivazione coerente basata sulla storia criminale del soggetto. La specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile per evitare la dichiarazione di inammissibilità.
Il caso e la recidiva aggravata
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva confermato la condanna negando le attenuanti generiche e applicando la recidiva aggravata, reiterata e infraquinquennale. La difesa lamentava una presunta carenza motivazionale, sostenendo che il giudice di merito non avesse valutato correttamente tutti gli elementi del caso. Tuttavia, l’analisi dei giudici di legittimità ha evidenziato come le doglianze fossero formulate in modo assolutamente generico, senza un reale confronto con le argomentazioni espresse nella sentenza di secondo grado.
La valutazione della Corte d’Appello
Il giudice di merito ha fondato il diniego delle attenuanti sulla gravità dei precedenti penali dell’imputato. Tale scelta è stata ritenuta congrua e logicamente ineccepibile, specialmente in considerazione dell’assenza di elementi di giudizio favorevoli che potessero bilanciare la condotta passata del ricorrente. La Cassazione ha ricordato che le valutazioni sulla concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili se adeguatamente motivate.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si concentrano sul principio di autosufficienza e specificità del ricorso. Un’impugnazione che si limita a riproporre critiche vaghe o che non attacca direttamente i punti cardine della decisione impugnata è destinata a essere dichiarata inammissibile. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione razionale e dettagliata sul perché la recidiva aggravata dovesse essere applicata, rimarcando la pericolosità sociale desumibile dai precedenti. La Cassazione ha sottolineato che, in presenza di una motivazione logica e priva di vizi giuridici, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame dei fatti. La genericità dei motivi impedisce dunque l’accesso all’esame di merito, rendendo definitiva la decisione precedente.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia conferma che la recidiva aggravata costituisce un ostacolo insormontabile per l’ottenimento di sconti di pena in assenza di concreti segnali di ravvedimento o elementi positivi documentati. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a 3000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo esito evidenzia la necessità di una difesa tecnica estremamente precisa, capace di individuare errori di diritto specifici piuttosto che limitarsi a contestazioni generiche sulla severità del trattamento sanzionatorio.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Il ricorso è inammissibile se non contesta in modo specifico e puntuale le motivazioni della sentenza di merito, limitandosi a critiche vaghe o ripetitive.
Perché la gravità dei precedenti penali influisce sulle attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche se i precedenti penali dimostrano una particolare capacità a delinquere e l’assenza di un percorso di ravvedimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è tenuto a versare una somma equitativa alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata a 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39648 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39648 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi di ricorso sono affetti da assoluta genericità, essendo evidente l’infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della riconosciuta sussistenza della recidiva aggravata, reiterata e infraquinquennale, rimarcando la gravità del precedenti, l’assenza di elementi di giudizio favorevoli all’imputato;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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