Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2077 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2077 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SPERLONGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
E presente l’avvocato COGNOME del foro di ROMA per la Parte Civile COGNOME NOME.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di FIRENZE in difesa di COGNOME NOME.
L’avvocato COGNOME conclude associandosi alle conclusioni del PG chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Deposita le conclusioni e nota spese. L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Nei confronti di COGNOME NOME è stata esercitata l’azione penale per il del di tentato omicidio commesso (in concorso con COGNOME NOMENOME NOME assolta in primo grado) in danno di COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME aggravato da motiv futili. Fatto avvenuto in Zagarolo il 10 gennaio del 2017.
1.1 La decisione di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Tivoli in data marzo 2021. Il Tribunale ha affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME, con esclusione della contestata aggravante, e riuniti i reati dal vincolo continuazione ha quantificato la pena in quella di anni dieci di reclusione.
1.2 La Corte di Appello di Roma con sentenza emessa in data 23 settembre 2022 ha confermato la prima decisione.
In estrema sintesi, la ricostruzione del fatto operata in sede di merito si è su:
le risultanze di prova generica, rappresentate dai referti medici relativi al persone offese (colpite in più punti del corpo, con ferite penetranti da pu taglio) e dalla immediata ricognizione del luogo ove era avvenuto il fatto, sequestro di un grosso coltello da cucina;
le immagini estratte dal sistema di videosorveglianza posto all’esterno de abitazione teatro dei fatti (da cui risulta che l’azione delittuosa si è co all’interno dell’appartamento di COGNOME NOME e COGNOME NOME nel giro minuti circa);
i risultati delle intercettazioni ambientali eseguite presso il luogo di ri ospedaliero di COGNOME NOME (riportate da pag.11 a pag. 31 della decision primo grado);
le dichiarazioni rese dalle due persone offese.
2.1 Nel valutare il complesso delle emergenze probatorie il Tribunale afferma ch non vi è dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti. L’azione si è svolta all’intern cucina della abitazione – in comunione ereditaria tra COGNOME NOME NOME NOME sor NOMENOME NOME del COGNOME – e trova i suoi antecedenti causali nella conflitt esistente da tempo tra i COGNOME, in ragione delle modalità di utilizzo del comune.
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Si ritiene che la lite verbale era insorta tra COGNOME NOME (che era intento a tagliare un pezzo di hashish con l’amico COGNOME NOME) e COGNOME NOME.
Nel corso del litigio verbale è intervenuto il COGNOME che, impossessatosi del grosso coltello da cucina, si scagliò contro il COGNOME NOME e il COGNOME colpendoli più volte, anche in zone vitali (alla schiena per quanto riguarda il COGNOME, al torace per quanto riguarda il COGNOME).
Dalle immagini del sistema di videosorveglianza emerge che sia il COGNOME che il COGNOME, visibilmente feriti, scapparono dalla abitazione.
Il COGNOME ebbe a soccorrere il solo COGNOME, che venne portato dallo stesso COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE al pronto soccorso.
Viene respinta la tesi della legittima difesa, sostenuta dagli imputati.
Viene escluso che la condotta attiva di soccorso portata verso COGNOME NOME possa configurare l’ipotesi del recesso attivo.
In secondo grado si è trattato, essenzialmente, il tema della legittima difesa (ritenuta non configurabile in fatto) e quello della qualificazione giuridica del fatto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a dieci motivi.
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3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego di acquisizione integrale della videoregistrazione ex art. 603 cod.proc.pen. . Secondo la difesa l’acquisizione integrale dei files (derivanti dalla telecamera posta all’esterno della abitazione) avrebbe potuto sostenere la tesi della legittima difesa (in rapporto ad eventuali registrazioni audio). Il diniego opposto dalla Corte di Appello è sostanzialmente immotivato.
3.2 Al secondo motivo si ripropone il medesimo tema sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva.
3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego di acquisizione dei filmati derivanti dalle telecamere del pronto soccorso.
Si afferma che l’acquisizione avrebbe ulteriormente confortato la tesi per cui il soccorso prestato in favore del COGNOME esclude la sussistenza dell’animus necandi e, dunque, del tentativo di omicidio.
3.4 Al quarto motivo si deduce violazione di legge in riferimento a quanto previsto dall’art.192 cod.proc.pen. .
Si afferma che la Corte di Appello non ha proceduto ad una nuova visione delle immagini depositate dalla polizia giudiziaria e pertanto non poteva concretament apprezzare la utilità e decisività delle richieste difensive.
3.5 Al quinto motivo si deduce vizio del procedimento di acquisizione e valutazion della prova.
Il Tribunale afferma di aver visionato i filmati – nella parte depositata – in c di consiglio e ciò ha determinato violazione del contraddittorio. Si riprop inoltre, la tesi della legittima difesa, posto che l’imputato avrebbe solo reag una aggressione fisica portata nei confronti della NOME.
3.6 Al sesto motivo si deduce vizio di inutilizzabilità delle dichiarazioni rila dal ricorrente in assenza del difensore.
Si rappresenta che sono state utilizzate dichiarazioni rese nella fase inizia procedimento, in violazione di quanto disposto dall’art.63 cod.proc.pen. .
3.7 Al settimo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazion in riferimento alla mancata applicazione dell’art.52 cod.pen. .
Si ripercorrono le dichiarazioni rese dal COGNOME e si evidenzia come le stesse si state ritenute scarsamente credibili senza adeguato supporto dimostrativo. Il COGNOME impugnò il coltello solo per difendere COGNOME NOME dalle condot aggressive poste in essere da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME. La situazione pericolo era dunque in atto.
3.8 All’ottavo motivo si deduce travisamento della prova in riferimento alla omess valutazione della videoregistrazione.
Si ribadisce che la visione del video avrebbe sostenuto la tesi difensiva in punt legittima difesa.
3.9 Al nono motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova dichiarativa.
Si sostiene, in particolare, che l’avvenuta assoluzione di COGNOME NOME NOME medesima del tutto credibile quando ha riferito dell’aggressione subsita, aspetto cui in sede di merito non ci si è soffermati. Al contempo la assoluzione della don incrina la credibilità complessiva delle persone offese.
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3.10 Al decimo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell’art.56 comma 4 cod.pen. E’ innegabile che la condotta tenuta nei confronti di COGNOME NOME è stata caratterizzata dall’avvenuto soccorso. Ciò avrebbe dovuto, quantomeno, condurre alla applicazione della attenuante del recesso attivo. Il diniego è stato motivato in modo illegittimo, posto che la condotta tenuta dal COGNOME è stata di certo volontaria ed ha, in concreto, impedito l’evento morte del soggetto rimasto ferito. Le considerazioni circa la concorrente volontà di fornire una diversa versione dei fatti, in ogni caso, non elidono il valore positivo della condotta di soccorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta fondato esclusivamente il decimo motivo di ricorso, lì dove i restanti motivi sono da dichiararsi inammissibili.
Un primo gruppo di censure (motivi primo, secondo, terzo, quarto) riguarda il diniego di rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art.603 cod.proc.pen., sotto il profilo della apparenza di motivazione.
Si tratta di motivi che contengono doglianze inammissibili perché manifestamente infondate e relative ad elementi di prova di cui non è dimostrata la assoluta necessità nella economia del giudizio.
2.1 La difesa muove da un presupposto del tutto assertivo, in punto di possibile sostegno delle registrazioni alla tesi difensiva della legittima difesa.
Non si compNOMEe, in verità, quale sia il nesso logico che consente di sostenere simile tesi, posto che – pacificamente – il fatto delittuoso è avvenuto all’interno della abitazione mentre la videocamera (per quanto riguarda il luogo del fatto) inquadrava esclusivamente la zona esterna alla abitazione.
Dunque del tutto immune da vizi risulta la motivazione della decisione impugnata lì dove si è negata l’acquisizione integrale, essendo state riversate in atti le parti di interesse, rappresentate dagli accadimenti verificatisi al di fuori della abitazione (arrivo delle due persone offese/ precipitosa fuga dopo circa otto minuti delle due persone offese, visibilmente ferite).
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Al tempo stesso, anche il supporto video dell’arrivo in pronto soccorso del COGNOME nulla avrebbe aggiunto al dato obiettivo e incontrastato secondo cui fu proprio il COGNOME a condurre la vittima presso il pronto soccorso.
Un secondo gruppo di censure (motivi quinto e ottavo) riguardano le modalità con cui si è proceduto, da parte del Tribunale, alla visione del video depositato (in camera di consiglio) e il fatto che la Corte di secondo grado non abbia autonomamente visionato il medesimo filmato.
Anche in tal caso la inammissibilità delle doglianze è palese, posto che ben poteva il Tribunale esaminare in camera di consiglio l’elemento di prova (rappresentato dal video) e attestarne in sentenza la conformità a quanto riferito dalla polizia giudiziaria. Non vi è alcun obbligo di esaminare il dato probatorio – rappresentato dalla videoregistrazione – in contraddittorio tra le parti, così come la Corte di secondo grado, in assenza di rinnovazione istruttoria, non era certo tenuta a realizzare l’esame diretto del video. Ciò anche in ragione del fatto che, come si è già evidenziato, non si tratta di immagini che riproducono la parte interna dell’immobile t ove è avvenuto il fatto.
Il sesto motivo, in riferimento alle dichiarazioni rese dal COGNOME nella immediatezza del fatto, è inammissibile per difetto di specificità. Ed invero, le decisioni di merito non si fondano su tale elemento, il che NOMEe del tutto generica la doglianza.
Il settimo e il nono motivo riguardano la valutazione della prova e il diniego della legittima difesa.
Si tratta di censure inammissibili perché tendenti alla rivalutazione di elementi di prova congruamente apprezzati in sede di merito.
La tesi difensiva della legittima difesa è stata ritenuta priva di agganci fattuali – in sede di merito – in ragione della convergenza di più elementi che tendono a smentirla.
Non vi è dubbio circa la pregressa conflittualità esistente tra COGNOME NOME e la coppia COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, ma tale dato rappresenta un antecedente causale che se da un lato spiega l’iniziale contrapposizione dialettica nulla aggiunge alla spiegazione dei fatti.
Le dichiarazioni rese dalle persone offese hanno trovato sostegno non soltanto nel dato obiettivo delle gravi ferite riportate da costoro (lì dove nessun segno evidente di colluttazione è stato rinvenuto sulla persona di COGNOME NOME NOME sul ricorrente)
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ma dagli stessi contenuti delle captazioni di conversazioni intercorse, immediatezza del fatto, tra il COGNOME NOME e terze persone. La doglianza, in definitiva, si scontra con la logica valutazione dell’acc operata in sede di merito, insindacabile in sede di legittimità.
6. Il decimo motivo è, per converso, fondato.
6.1 La disposizione di legge di cui all’art.56 comma 4 cod.pen. testualmente reci se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
Il recesso attivo ha natura di circostanza attenuante e si realizza, dunque, q il soggetto agente – avendo esaurito la condotta tipica – riesce ad impedire condotta volontaria, il verificarsi dell’evento.
I presupposti di legge sono dunque rappresentati : a) dalla volontarietà dell’az b) dalla oggettiva utilità dell’azione, tesa ad interrompere il determinismo ca che porterebbe all’evento.
6.2 Nel caso in esame la condotta tenuta dal COGNOME è certamente venuta in esse dopo il compimento del tentativo (il COGNOME era stato colpito al torace e per sangue) e prima facie appare tesa ad interrompere il nesso causale che avrebbe condotto al decesso della vittima (con immediato trasporto del COGNOME COGNOME pron soccorso).
La esclusione della speciale attenuante è stata motivata in rapporto ad una fina ‘concorrente’ di alterazione della prova, nel senso che si è rimproverato al COGNOME di aver fornito, nella occasione del soccorso, una versione dei fatti t rappresentare una diversa dinamica rispetto a quella reale.
6.3 Ora, ad avviso del Collegio, tale argomentazione non sorregge in modo legittimo la scelta di escludere l’applicabilità della circostanza attenuante.
In particolare, la volontarietà della condotta impeditiva non può ritenersi ass lì dove sia rinvenibile una concorrente finalità di fornire una diversa version fatti, sempre che la condotta non risulti «condizionata» da fattori esterni che si inseriscono nel processo formativo della volontà.
In altre parole, la disposizione di legge non richiede l’espressione di un giudi valore ma una presa d’atto di una condotta non imposta da circostanze estern (dunque volontaria) e oggettivamente idonea ad impedire l’evento originariamente preso di mira (nel caso in esame la morte di COGNOME NOME).
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Non vi è peraltro, un reale contrasto interpretativo con i contenuti della decisione – citata nella sentenza di primo grado – n. 22817/2014 di questa Corte, posto che nel caso oggetto di detto arresto l’agente non aveva realmente prestato soccorso alla vittima ma, in modo opportunistico, segnalato a terzi che la persona offesa era stata colpita da malore.
E’ evidente, dunque, che la condotta tenuta nel caso che ci occupa dal COGNOME si è manifestata – per quanto risulta dalle sentenze di merito – in modo non coartato (ad es. presenza improvvisa di terzi o delle forze dell’ordine) e va valutata sotto il profilo della concreta idoneità ad evitare l’evento, ai fini della possibile applicazione della circostanza attenuante in parola.
6.4 Su tale punto, per quanto sinora detto, la decisione impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Va peraltro rilevato che nella determinazione della pena il Tribunale – data la equivalente gravità dei fatti nel momento della decisione – ha indicato come pena base della continuazione proprio il tentativo di omicidio commesso in danno di COGNOME NOME. Lì dove in sede di rinvio si dovesse ritenere applicabile (nel solo caso del COGNOME) la circostanza attenuante del recesso attivo, ciò NOMEerebbe più grave la condotta di tentato omicidio commessa in danno del COGNOME, con necessaria rielaborazione del trattamento sanzionatorio del reato continuato.
Va, in ogni caso operata la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile COGNOME NOME in rapporto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in punto di responsabilità.
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante del recesso attivo in relazione al reato in danno di NOME COGNOME e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità in ordine ai delitti di tentato omicidio in danno di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e dife sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquid complessivi euro 3.167,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in data 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente