Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18625 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 07/05/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18625 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato in Tunisia il 4/3/1996 assistito e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 27/1/2025 del Giudice per le indagini preliminari del il Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il G.I.P. del Tribunale di Padova, con sentenza in data 27 gennaio 2025, applicava nei confronti di NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di tentata rapina (art. 56, 628, comma 2, cod. pen.) – così riqualificata la contestazione originaria di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.) – e di lesioni personali volontarie (artt. 582 e 585 cod. pen.), consumati in data 19 ottobre 2024.
Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza dell’art. 56, comma 4, cod. pen.
Si duole la difesa del ricorrente del mancato riconoscimento del ‘recesso attivo’ non essendosi l’imputato appropriato del cavo oggetto di contestazione al capo A della rubrica delle imputazioni avendo l’NOME COGNOME per contro, abbandonato l’oggetto materiale della azione criminosa prima della relativa consumazione del reato, così ponendo in essere una condotta attiva finalizzata a impedire l’evento, il che avrebbe comportato la necessità di procedere alla riduzione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 56, comma 4, cod. pen.
R.G.N. 10122/2025
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, o la entità della pena che corrispondano a quelle oggetto del libero accordo tra le parti, possono essere messe in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risultino, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 264153).
Nel caso in esame, alla luce della condotta descritta nella sentenza emerge con chiarezza che l’azione contestata aveva certamente già raggiunto il livello del tentativo ed a ciò deve aggiungersi che poichØ «In tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l’azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l’evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni» ( ex ceteris : Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647 – 01). Tali elementi non emergono nel caso in esame essendo stato l’abbandono del bene oggetto dell’azione predatoria non il frutto di una scelta volontaria ma condizionato dalla lite (degenerata in uno scontro fisico) che si era innescata con la persona offesa, NOME COGNOME che si trovava alla cassa dell’esercizio commerciale ove si sono svolti i fatti.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME