Reazione sproporzionata: la Cassazione conferma la condanna
Quando una discussione degenera, l’intervento delle forze dell’ordine è fondamentale per riportare la calma. Ma cosa accade se la rabbia si rivolge proprio contro gli agenti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che una reazione sproporzionata verso gli operanti non solo è illecita, ma può anche rendere inammissibile un eventuale ricorso, chiudendo di fatto le porte a ulteriori gradi di giudizio. In questo articolo analizziamo la decisione e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un alterco tra due persone, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti, giunti sul posto, hanno tentato di separare i contendenti per calmare gli animi. Uno dei due uomini, tuttavia, ha reagito con violenza. In una prima fase, si è opposto al tentativo di separazione; successivamente, ha spintonato gli agenti, colpendo uno di essi e procurandogli lesioni.
Condannato nei primi due gradi di giudizio, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: una generica contestazione della ricostruzione dei fatti e la richiesta di applicazione dell’attenuante della provocazione, sostenendo di aver agito in uno stato d’ira causato da un fatto ingiusto altrui.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli entrambi manifestamente infondati e, di conseguenza, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile.
La genericità del primo motivo
Il primo motivo è stato liquidato come generico e infondato. I giudici hanno sottolineato come la condotta oppositiva dell’imputato fosse stata chiaramente accertata in due momenti distinti e consecutivi: prima nel tentativo di impedire la separazione dall’altro contendente e poi nell’aggressione fisica diretta agli agenti. La ricostruzione dei fatti, quindi, non lasciava spazio a dubbi o a interpretazioni alternative.
Reazione sproporzionata e l’esclusione dell’attenuante
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del secondo motivo, relativo alla richiesta di attenuante. La Corte ha respinto fermamente questa richiesta, evidenziando due elementi cruciali:
1. Mancanza di prova della lite originaria: Non erano emersi elementi sufficienti per ricostruire le cause della lite iniziale e, quindi, per valutare se l’imputato avesse subito un “fatto ingiusto”.
2. Sproporzione della reazione: Anche a prescindere dalla causa scatenante, la reazione dell’uomo è stata giudicata del tutto sproporzionata, soprattutto perché diretta contro gli agenti che stavano semplicemente svolgendo il loro dovere, cercando di placarlo e ripristinare l’ordine.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base della manifesta infondatezza di entrambi i motivi presentati dalla difesa. La condotta dell’imputato non poteva in alcun modo essere giustificata. La violenza contro un pubblico ufficiale intervenuto per sedare una rissa non può trovare copertura nell’attenuante della provocazione, poiché l’azione degli agenti era legittima e finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica. La reazione è stata, quindi, un atto autonomo e ingiustificato, privo dei presupposti per qualsiasi sconto di pena.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la legge non tollera reazioni violente e sproporzionate, specialmente quando sono rivolte contro le forze dell’ordine che agiscono legittimamente. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma sottolinea che argomentazioni palesemente infondate non possono trovare accoglimento in sede di legittimità. Per i cittadini, questo si traduce in un chiaro monito: mantenere il controllo e collaborare con le autorità è sempre la scelta corretta, poiché una reazione impulsiva può avere conseguenze legali gravi e definitive, compresa la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’?
Si intende un motivo che appare palesemente e immediatamente privo di qualsiasi fondamento giuridico o fattuale, tanto da non richiedere un esame approfondito. Nel caso specifico, la contestazione dei fatti era smentita dalle prove della duplice condotta oppositiva dell’imputato.
Perché è stata negata l’attenuante della provocazione?
L’attenuante è stata negata perché la reazione dell’imputato è stata giudicata del tutto sproporzionata rispetto alla situazione. Inoltre, la sua violenza era diretta contro gli agenti di polizia, i quali stavano legittimamente cercando di calmarlo e non avevano commesso alcun ‘fatto ingiusto’ nei suoi confronti che potesse giustificare tale stato d’ira.
Quali sono le conseguenze concrete di un ricorso dichiarato inammissibile?
Le conseguenze sono due: la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della sua colpa nell’aver presentato un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14819 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto la condotta oppositiva del ricorrente è stata rilevata sia nella fase in cui gli operanti avevano cercato di separarlo dal contendente sia nella successiva fase in cui aveva spintoNOME i predetti, colpendo uno di essi e procurandogli lesioni;
Ritenuto che il secondo motivo, relativo all’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dell’assenza di elementi tali da consentire una ricostruzione delle cause dell’originaria lite e soprattutto della sproporzionata reazione nei confronti degli operanti, che cercavano solo di placare il ricorrente;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024