Reazione ad Atto Arbitrario: Perché un Ricorso Generico Viene Dichiarato Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 44683/2024, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Il caso in esame offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti dell’applicabilità della scriminante della reazione atto arbitrario e le conseguenze di un’impugnazione formulata in termini generici. Analizziamo insieme la vicenda e la decisione della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 336 del codice penale (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). A seguito della condanna, confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due principali argomentazioni.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due punti fondamentali:
1. Mancata applicazione dell’esimente dell’art. 393-bis c.p.: La difesa sosteneva che la condotta dell’imputato dovesse essere considerata una legittima reazione atto arbitrario posto in essere dall’ufficiale di polizia giudiziaria. Secondo questa tesi, l’azione non sarebbe stata punibile in quanto giustificata dalla necessità di difendersi da un’azione ingiusta dell’autorità.
2. Mancata applicazione di una sanzione sostitutiva: In subordine, il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero concesso una sanzione sostitutiva alla pena detentiva, nonostante ne avesse fatto richiesta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: la Genericità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando entrambe le argomentazioni difensive con un ragionamento incentrato sulla carenza di specificità.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla reazione atto arbitrario, i giudici hanno osservato che il ricorso era stato “prospettato in modo assai generico senza reale confronto con la sentenza”. La Corte d’Appello, infatti, aveva già esaminato e respinto questa tesi, spiegando in modo “sintetico ma logico e coerente” perché la condotta dell’ufficiale non potesse essere considerata arbitraria e, di conseguenza, perché la reazione dell’imputato non fosse giustificata. Il ricorso per Cassazione, invece di contestare punto per punto tale ragionamento, si è limitato a riproporre la stessa tesi in modo astratto, senza un’analisi critica della decisione impugnata.
Anche il secondo motivo, relativo alla sanzione sostitutiva, è stato giudicato inammissibile per la stessa ragione. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero motivato la loro decisione negativa sulla base di una “prognosi sfavorevole” nei confronti dell’imputato. Il ricorso non ha contestato in modo puntuale i criteri che hanno portato a tale prognosi, limitandosi a una generica lamentela.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
La decisione in commento è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riproporre le medesime argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. È un giudizio di legittimità, dove è necessario dimostrare un vizio specifico della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta analiticamente con le motivazioni della decisione che intende contestare, ma si limita a riaffermare genericamente le proprie tesi, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna diviene definitiva e il ricorrente è tenuto non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Quando un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base dell’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono esposti in modo generico e non si confrontano criticamente e specificamente con le argomentazioni logiche e coerenti contenute nella sentenza impugnata.
Perché la Corte non ha applicato l’esimente della reazione ad un atto arbitrario?
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché la tesi difensiva era stata presentata in modo generico, senza contestare puntualmente la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva già spiegato perché la condotta dell’ufficiale pubblico non fosse arbitraria e, quindi, la reazione non fosse giustificata.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44683 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44683 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN GAVINO MONREALE il 20/12/1990
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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N. 19107/24 DEIDDA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 336 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 22 settembre 2024;
Ritenuto che il primo motivo, relativo alla mancata applicazione della esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., è prospettato in modo assai generico senza reale confronto con la sentenza che ha argomentato, in modo sintetico ma logico e coerente, circa l’insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dall’ufficiale di polizia giudiziaria (pagg. 6-8);
Ritenuto che anche le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva (ribadite con la citata memoria) non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (pag. 9) che hanno argomentato circa la prognosi sfavorevole;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024