Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27635 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 10 giugno 2023 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso o, in subordine, per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza di condanna per i reati di minaccia aggravata ai danni di pubblico ufficiale e di oltraggio (capi A e B), ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo A per difetto di querela ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo B in mesi 3 di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 393-bis cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante, posto che il rifiuto di consegnare al detenuto il recipiente per la spazzatura, cui lo stesso aveva diritto, nonché la chiusura del blindo, nonostante le diverse prescrizioni dello psichiatra del carcere, costituiscono degli atti arbitrari, connotati da prepotenza che, quanto al secondo, non possono trovare giustificazione in esigenze di sicurezza atteso che il ricorrente si trovava già nella stanza di detenzione. La sentenza impugnata ha escluso che il rifiuto di consegna del recipiente fosse un atto arbitrario ma non ha spiegato le ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo dedotto non appare infondato e, tuttavia, deve rilevarsi il sopravvenuto decorso del termine massimo di prescrizione del reato che, impedendo la prosecuzione del processo per gli ulteriori necessari accertamenti di cui si dirà di seguito, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
La scriminante invocata dal ricorrente si configura nel solo caso in cui, in relazione alle fattispecie di reato espressamente contemplate dall’art. 393-bis cod. pen., il pubblico ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio o il pubblico impiegato abbi dato causa al fatto criminoso eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Tale norma non è oggetto di una interpretazione univoca nella giurisprudenza di legittimità.
Un primo indirizzo interpreta i due elementi (“l’eccesso” e “gli atti arbitrari”) che devono caratterizzare la condotta del pubblico ufficiale per rendere applicabile la speciale causa di non punibilità come un concetto unitario. In questa prospettiva,
l’arbitrarietà dell’atto attiene alle modalità di esecuzione di esso e l’eccesso dalle attribuzioni si riferisce alla mera illegittimità dell’atto medesimo.
Si afferma, infatti, che l’arbitrarietà non richiede un quid pluris rispetto all’eccesso dalle attribuzioni, sicché, in linea con l’interpretazione offerta dalla Cort costituzionale con la sentenza n. 140 del 1998, la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente che sia disfunzionale – anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione – rispetto al fine per cui il potere è conferito, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell’illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282906; Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, COGNOME, Rv. 274680 – 03; Sez. 6, n. 7928 del 13/01/2012, Variale, Rv. 252175; Sez. 6, n. 10733 del 09/02/2004, dep. 09/03/2004, COGNOME, Rv. 227991).
2.1 Altro indirizzo, condiviso dal Collegio, ritiene, invece, che il concetto di “arbitrarietà” abbia una sua autonomia rispetto a quello di “eccesso” e lo legge in un’ottica essenzialmente soggettiva, come consapevole volontà (e quindi malafede) del pubblico ufficiale di eccedere i limiti delle sue funzioni. Si è, pertanto, ritenu che la scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un’attività arbitraria, ingiustamente persecutoria, ovvero, ancora, improntata a malanimo, sopruso o capriccio, che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione del munus pubblico demandatogli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 281955; Sez. 5, n. 31267 del 14/09/2020, COGNOME, Rv. 279750-02; Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, COGNOME NOME, Rv. 278715; Sez. 6, n. 5414 del 23/01/2009, NOME, Rv. 242917).
Inoltre, secondo, Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 282422, l’atto del pubblico ufficiale può ritenersi arbitrario allorché sia del tutto ingiustificat persecutorio, ovvero abusivo e sproporzionato in relazione alla situazione nella quale il funzionario è chiamato a porlo in essere, ovvero quando, pur essendo sostanzialmente legittimo, sia incongruente rispetto alle modalità impiegate e alle finalità da perseguire, a causa della violazione dei doveri minimi di correttezza che devono caratterizzare l’agire dei pubblici ufficiali.
Venendo all’esame del motivo di ricorso, rileva il Collegio che, qualunque orientamento si intenda seguire, nel caso in esame è mancato da parte dei Giudici di
merito un compiuto esame della natura e delle modalità dell’atto compiuto dall’Agente della Polizia Penitenziaria (in particolare, I rifiuto di consegna al detenuto di un sacchetto per la spazzatura), nonché delle circostanze fattuali, anche alla luce delle specifiche allegazioni difensive, che hanno connotato il comportamento del predetto Agente.
Poiché, dunque, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti della invocata scriminante sarebbe necessario disporre un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, deve accordarsi prevalenza alla maturata prescrizione del reato cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato per cui si procede è ormai estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 30 aprile 2024