Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16269 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a AVELLINO il 25/01/1966
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME e le memorie della difesa con cui si insiste per la trasmissio del procedimento alla Sezione per la ordinaria trattazione
OSSERVA
Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso con cui si deduce l’assenza di dolo in ordine
ai reati contestati e della consapevolezza della legittimità dei poteri in capo alla persona offe sono manifestamente infondati e riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di
appello che, confermando sul punto quanto già precisato nella sentenza di primo grado, ha evidenziato come l’assistente capo COGNOME si fosse ritualmente qualificato quale appartenente
alla Polizia di Stato, intimando solo in un secondo momento al ricorrente di fornire le generalità
preavvertendolo che gli sarebbe stata comminata la sanzione amministrativa; che detti elementi, anche alla luce del tenore delle offese, davano conto della consapevolezza del ricorrente di
trovarsi dinanzi ad un pubblico ufficiale nei cui confronti venivano rivolte minacce onde ostacolare la procedura che portava alla contestazione dell’infrazione al Codice della strada (guida al
telefono) ed omettendo di declinare le generalità; che, invero, quanto alla mancanza di motivazione in merito alla sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. s
osserva che il ricorrente si fosse limitato in appello a dedurre l’assenza di consapevolezza che la richiesta provenisse da un pubblico ufficiale, aspetto su cui interveniva rituale risposta;
rilevato che manifestamente infondata risulta, anche per quanto sopra evidenziato, la dedotta sussistenza dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., visto che nessuna attinenza ha la parte dell’art. 12 del Codice della Strada, citata per smentire l’esistenza di poteri in c al pubblico ufficiale che, invero, gli derivano dall’essere un appartenente ad una delle specialit della Polizia di Stato (tale è il personale che è in carico alla specialità della “Polfer”) espresso riferimento l’art. 12, comma 1, lett. b) del Codice della Strada; che pertanto, anche alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente all’atto dell’intimazione (richiamata n contestazione), nessun dubbio sussistesse, sia in merito alla consapevolezza del titolo di pubblico ufficiale della persona offesa, sia in ordine alla sussistenza dei relativi poteri, così da giustif una reazione che, pertanto, non poteva ritenersi legittima;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025: