Reazione Atti Arbitrari: Quando la Violenza Non è Giustificata
L’ordinamento giuridico prevede una speciale causa di non punibilità per chi reagisce a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede requisiti precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa esimente, specificando che la reazione atti arbitrari deve essere direttamente funzionale a contrastare l’atto illegittimo e non può servire da pretesto per altre condotte illecite. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una donna che aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello. La ricorrente era stata condannata per aver opposto una condotta violenta durante un controllo di polizia. A sua discolpa, sosteneva che la sua reazione fosse giustificata ai sensi dell’art. 393-bis del codice penale, in quanto volta a impedire una perquisizione personale da parte di agenti di sesso maschile, atto che riteneva arbitrario.
La difesa della donna si basava sull’idea che la sua opposizione fosse una legittima tutela contro un’azione percepita come un sopruso da parte delle forze dell’ordine. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti emersa nei gradi di giudizio precedenti aveva dipinto un quadro diverso.
La Decisione della Cassazione sulla reazione atti arbitrari
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse una semplice riproposizione di argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte. La Corte ha sottolineato un punto cruciale: la condotta violenta della donna non era diretta a evitare la perquisizione, che di fatto non era ancora stata messa in atto, ma aveva un altro scopo.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della sua responsabilità penale.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella mancanza di un nesso funzionale tra la condotta violenta e l’atto arbitrario lamentato. La Corte di Appello, con motivazioni condivise dalla Cassazione, aveva evidenziato come la violenza della ricorrente non fosse finalizzata a impedire una perquisizione da parte di personale maschile. Al contrario, l’obiettivo della sua condotta era duplice: scongiurare il proprio allontanamento e, soprattutto, evitare di consegnare un involucro che teneva nascosto, nonostante le forze dell’ordine l’avessero più volte invitata a farlo.
In altre parole, la reazione atti arbitrari non era stata una risposta a un abuso in corso o imminente, ma un tentativo di sottrarsi a un legittimo controllo di polizia e di occultare un oggetto. La successiva perquisizione, peraltro, era stata poi eseguita da personale femminile, a riprova che non vi era un’intenzione arbitraria iniziale da parte degli agenti maschi. Manca quindi quel rapporto di immediatezza e proporzionalità tra l’azione del pubblico ufficiale e la reazione del privato che costituisce il fondamento dell’esimente prevista dall’art. 393-bis c.p.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la causa di giustificazione per la reazione atti arbitrari non è un’autorizzazione generica a opporsi con violenza alle forze dell’ordine. Per essere applicabile, è necessario che la reazione sia una risposta diretta, proporzionata e immediata a un atto palesemente illegittimo e arbitrario del pubblico ufficiale. Se la condotta violenta ha scopi diversi, come sottrarsi a un controllo o nascondere prove, non può essere scriminata. La decisione serve da monito: la legge tutela il cittadino dagli abusi, ma non giustifica comportamenti violenti strumentalizzati per fini illeciti.
Quando è giustificata una reazione violenta a un atto del pubblico ufficiale?
Secondo questa ordinanza, una reazione è giustificata ai sensi dell’art. 393-bis c.p. solo quando è una risposta diretta e funzionale a un atto arbitrario del pubblico ufficiale, e non quando è motivata da altri scopi, come eludere un controllo.
La reazione per evitare una perquisizione da parte di un agente di sesso maschile è sempre legittima?
No. Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che la condotta violenta non era finalizzata a impedire tale perquisizione (che non era ancora in atto), ma piuttosto a evitare l’allontanamento e a nascondere un oggetto che le era stato chiesto di consegnare.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere argomenti già respinti in appello?
Come dimostra questo caso, se il ricorso non presenta nuovi e validi motivi di diritto ma si limita a riproporre censure già adeguatamente confutate nel precedente grado di giudizio, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9842 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9842 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il 05/05/1991
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura l’omessa applicazione dell’esimente di cui all’ 393-bis cod. pen. è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello ch ha messo in evidenza come la condotta oppositiva violenta non fosse funzionale ad evitare la perquisizione da parte di persona di polizia giudiziaria di sesso maschile, attività non pos essere (se non successivamente per mezzo di personale di sesso femminile), quanto, piuttosto, scongiurare l’allontanamento della donna ed evitare che costei omettesse di consegnare l’involucro occultato, nonostante più volte invitata a consegnarlo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.