Reazione ad atto arbitrario: quando la difesa non è ammessa
L’ordinamento giuridico italiano prevede, all’articolo 393-bis del codice penale, una speciale causa di non punibilità per chi commette atti di resistenza, violenza o minaccia contro un pubblico ufficiale se ha reagito a un atto arbitrario di quest’ultimo. Tuttavia, l’applicazione di questa norma non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa difesa, sottolineando come non possa basarsi su una mera percezione soggettiva di ingiustizia. Analizziamo insieme i contorni di questa importante decisione sulla reazione ad atto arbitrario.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un intervento delle forze dell’ordine per disperdere un assembramento di persone, in violazione delle misure di prevenzione per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Durante le operazioni di identificazione, uno dei presenti si opponeva con minacce ripetute, contrastando l’azione degli agenti. Per tale condotta, veniva condannato nei primi due gradi di giudizio. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, fondando la sua difesa proprio sulla presunta arbitrarietà dell’intervento degli agenti e invocando, di conseguenza, la causa di non punibilità prevista per la reazione ad atto arbitrario.
La Decisione della Cassazione e il concetto di reazione ad atto arbitrario
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato come un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità, il quale può pronunciarsi solo su questioni di diritto. L’imputato, secondo la Corte, non denunciava un vero vizio di legge o di motivazione, ma si limitava a proporre una propria lettura dei fatti, già ampiamente e correttamente valutata dai giudici di merito.
In secondo luogo, e in maniera ancora più decisiva, il motivo di ricorso è stato ritenuto meramente reiterativo. L’imputato, infatti, riproponeva le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto in grado di scalfire la correttezza della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Corte
Nel dettaglio, i giudici della Cassazione hanno evidenziato come le corti di merito avessero già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per escludere la scriminante della reazione ad atto arbitrario. L’intervento degli agenti era pienamente legittimo, essendo finalizzato a far rispettare le normative sanitarie vigenti in quel momento. Non sussisteva alcun elemento che potesse far considerare l’azione delle forze dell’ordine come illegittima o arbitraria.
La Corte ha specificato che, per poter invocare l’art. 393-bis c.p., non è sufficiente una semplice percezione soggettiva di sopruso da parte del cittadino. È necessario che l’atto del pubblico ufficiale sia oggettivamente contrario ai doveri d’ufficio o che travalichi le sue competenze, manifestandosi in modalità prepotenti, vessatorie o sproporzionate. In questo caso, l’operato degli agenti, volto a identificare i responsabili di una violazione, rientrava pienamente nelle loro funzioni. Di conseguenza, è stata esclusa l’applicabilità della scriminante, anche nella sua forma putativa, ovvero quando il soggetto crede erroneamente di reagire a un atto ingiusto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la causa di non punibilità per reazione ad atto arbitrario rappresenta una tutela per il cittadino contro gli abusi del potere pubblico, ma non uno scudo per giustificare la resistenza a legittimi controlli. Il ricorso in Cassazione deve basarsi su concreti vizi di legge e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La decisione conferma che l’opposizione all’autorità, quando questa agisce nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto della legge, costituisce un illecito penalmente rilevante. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, a conferma della manifesta infondatezza del suo ricorso.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legge o di motivazione, si limita a riproporre una diversa interpretazione dei fatti già valutati dai giudici di merito o ripete argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile resistere a un pubblico ufficiale se si ritiene che il suo intervento sia ingiusto?
La resistenza è giustificata solo se l’atto del pubblico ufficiale è oggettivamente arbitrario, cioè contrario ai suoi doveri o sproporzionato. Una mera percezione soggettiva di ingiustizia non è sufficiente per invocare la causa di non punibilità per reazione ad atto arbitrario, come stabilito nel caso di specie.
Perché nel caso esaminato la reazione dell’imputato non è stata considerata giustificata?
La reazione non è stata giustificata perché l’intervento degli agenti era legittimo, in quanto mirava a far rispettare le norme di prevenzione sanitaria contro gli assembramenti. Non vi era alcun elemento per considerare il loro operato come illegittimo o arbitrario, rendendo quindi la resistenza dell’imputato un reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11277 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11277 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla non pu condotta ex art. 393-bis cod. pen., non è deducibile in quanto solo formalmente den vizio consentito, risultando invece, articolato in fatto;
rilevato inoltre, che il suddetto motivo è meramente reiterativo di profili di adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti g pag.4 con riferimento alla condotta dell’imputato, tesa a contrastare l’azione de intervenuti per un assembramento di persone in violazione delle misure di prevenz l’emergenza da Covid-19, con ripetute minacce e opponendosi all’identificazione, in a qualsiasi motivo che potesse far ritenere illegittimo o arbitrario l’intervento degli 5 e 8 in ordine alla corretta esclusione della scriminante anche in forma putativa, 11005 del 05/03/2020, Nata NOME, Rv. 278715);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favo cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estesore
Il Prf idente