Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7516 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7516 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Terlizzi il 27/06/1997
avverso l ‘ordinanza del lo 08/11/2024 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia, che ha chiesto l’accogliment o del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari – adito in sede di riesame ex art. 309 cpp – confermava la misura della custodia cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani il 18 ottobre 2024 (nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari) nei confronti di NOME
Gigante limitatamente ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesione personale aggravata sub lett. a) e b) della contestazione provvisoria , mentre annullava la misura in relazione al reato di tentato omicidio, contestato al capo c).
Avverso il provvedimento il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso con cui ha dedotto:
-violazione di legge e vizio di motivazione, per omissione e illogicità, in relazione alla ritenuta esistenza della gravità indiziaria quanto al delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale contestato sub a) per non avere il Tribunale valutato la sussistenza della esimente di cui all’art. 393 bis cod. pen.
La reazione del COGNOME sarebbe scaturita da ll’atteggiamento arbitrario e prevaricatore -o comunque ragionevolmente ritenuto tale -degli Agenti di Polizia Municipale, che gli avevano impedito di rientrare in casa;
-violazione di legge e vizio di motivazione, per illogicità, in relazione alla ritenuta gravità del quadro indiziario in ordine al reato di resistenza e di lesioni personali sub b) per non avere il Tribunale considerato che l’investimento del Vice Commissario COGNOME era stato accidentale, ciò in considerazione dello stato dei luoghi, della velocità moderata del mezzo e della non accertata posizione degli Agenti. Inoltre, il Gigante aveva già fornito le proprie generalità, di guisa che gli Agenti non avrebbero dovuto redigere alcun verbale di identificazione;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari: la valutazione si sarebbe basata solo sulla personalità del Gigante , ritenuta ‘negativa,’ sulla scorta di un precedente isolato e risalente nel tempo ( i.e. furto e resistenza a pubblico ufficiale del 2017).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché propositivo di censure già scrutinate e declinato in fatto.
Il Tribunale – con percorso motivazionale circostanziato, privo di fratture logiche , saldamente ancorato al dato probatorio e dunque senza incorrere in alcun travisamento – ha ricostruito i diversi momenti della condotta, dapprima di mera intimidazione e prevaricazione e poi trasmodata in veri e propri atti di aggressione fisica fino al tentativo di investimento a bordo dell’auto , realizzata da NOME COGNOME nei confronti degli Agenti di Polizia Municipale, Comm. COGNOME e Ag. COGNOME ( pagg. 2 e ss del provvedimento).
Corretta è, altresì, la qualificazione della fattispecie in termini di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale, avendo i Giudici di merito
congruamente accertato che la causale di tale modus agendi era quella di ostacolare il compimento di atti di ufficio, ovvero la identificazione del ricorrente e l’accertamento dell’occupazione abusiva dell’ alloggio popolare da parte dello stesso e dei di lui familiari.
2.1. Al cospetto di tale puntuale ricostruzione le censure del ricorrente non colgono nel segno, in quanto volte a fornire della complessiva vicenda una lettura in chiave innocentista, prospettando in modo del tutto assertivo e completamente disancorato dal dato probatorio ora l’esimente della reazione ad atti arbitrari, ora l’accidentalità dell’investimento, ora l’assenza di atti d’ufficio da compiere.
Ed invero, quanto al mancato riconoscimento della esimente ex art. 393 bis cod. pen., stando alla puntuale ricostruzione fattuale operata dai Giudici di merito la reazione violenta del Gigante che tra l’altro si poneva in perfetta linea di continuità con l’atteggiamento intimidatorio e provocatorio dallo stesso assunto sin dal momento de ll’arrivo in loco degli Agenti – non può dirsi in alcun modo giustificata per l’assoluta mancata di atti oggettivamente illegittimi o che potessero anche solo apparire come tali: men che meno è qualificabile come arbitrario il fatto che gli Agenti avessero impedito al Gigante di accedere all’alloggio popolare , abusivamente occupato.
Per atto arbitrariointegrante l’esimente invocata – si deve, infatti, intendere quel comportamento che, anche solo per modalità di attuazione, si ponga in maniera disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, cioè con sviamento dell’esercizio dell’autorità rispetto allo scopo perseguito ( Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018 , PG/Calabrò, Rv. 274680).
Parimenti è del tutto fuori asse la tesi riproposta dell’investimento accidentale là dove i Giudici – nella ricostruzione fattuale delle varie fasi in cui si è sviluppata la complessiva vicenda sub iudice -hanno espressamente rilevato che il Gigante, salito a bordo dell’auto, pur di darsi alla fuga non aveva esitato a invitare il conducente ad allontanarsi dai luoghi, anche a costo di investire i due Agenti, proferendo la frase ‘va vai buttali all’aria’.
2.2. A fronte di tale trama argomentativa, le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze indiziarie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Ciò è precluso alla Corte di cassazione, alla quale spetta verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e/o esistenza delle esigenze cautelari a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (così ex multis , Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460).
Il provvedimento de libertate , dunque, non può essere annullato sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata
3.Il provvedimento è indenne dai prospettati vizi di legittimità anche sotto il distinto profilo della valutazione delle esigenze cautelari. I Giudici di merito, con argomentazione persuasiva e congrua , hanno desunto l’ attualità e concretezza del pericolo di recidivanza valorizzando: a) la ingravescenza immotivata della reazione violenta e scomposta del Gigante che si spingeva sino al punto di investire con l’auto gli Agenti di PG ; b) i precedenti penali, alcuni dei quali anche specifici, da cui il NOME era gravato, indicativi di una personalità restia al rispetto delle regole.
Alla inammissibilità del ricorso segue -ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. -la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/01/2025