Reazione ad atti arbitrari: i limiti del ricorso in Cassazione
Analizziamo una recente ordinanza della Suprema Corte che affronta il tema della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale. Il caso riguarda un imputato condannato per lesioni che ha tentato di giustificare la propria condotta invocando l’eccesso di potere delle autorità. La decisione offre spunti cruciali sulla distinzione tra questioni di fatto e di diritto nel giudizio di legittimità.
Il caso e la condotta contestata
La vicenda trae origine da una condanna per lesioni personali. L’imputato aveva proposto ricorso sostenendo che la sua condotta fosse una legittima risposta a un comportamento arbitrario dei pubblici ufficiali coinvolti. Secondo la tesi difensiva, le lesioni sarebbero state la conseguenza causale di un mancamento dell’imputato stesso, provocato dall’agire scorretto delle autorità.
La tesi difensiva sulla reazione ad atti arbitrari
Il fulcro del ricorso si basava sull’applicazione dell’art. 393-bis del Codice Penale. Questa norma prevede che non siano punibili i fatti commessi quando il pubblico ufficiale abbia dato causa alla reazione eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Tuttavia, la difesa ha tentato di legare questa esimente a una versione dei fatti che non aveva trovato riscontro nelle prove raccolte durante il processo di merito.
L’inammissibilità dei motivi di merito
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: in sede di legittimità non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti. Poiché i giudici di primo e secondo grado avevano già puntualmente argomentato l’insussistenza di atti arbitrari, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Le censure mosse dall’imputato sono state giudicate come tentativi di introdurre una prospettazione fattuale smentita dalle sentenze precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. I giudici hanno rilevato che il primo motivo di ricorso era basato su una ricostruzione dei fatti non confermata e anzi smentita dal puntuale argomentare della Corte d’Appello. Anche la seconda censura, relativa al nesso causale tra il comportamento dell’imputato e le lesioni, è stata rigettata poiché priva di riscontri oggettivi. Infine, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha giudicato il ricorso aspecifico. La sentenza impugnata era infatti sorretta da una motivazione logica e sufficiente riguardo alla misura della pena, alla recidiva e al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche, rendendo impossibile qualsiasi intervento in Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. La decisione conferma che la reazione ad atti arbitrari non può essere utilizzata come scudo legale se non supportata da prove granitiche già emerse nei gradi di merito. Per i cittadini e i professionisti, emerge chiaramente che la strategia difensiva in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su errori di diritto o vizi logici della motivazione, evitando di riproporre versioni dei fatti già respinte dai giudici territoriali.
Quando si può invocare l’esimente per atti arbitrari?
L’esimente si applica quando un pubblico ufficiale eccede i limiti delle sue funzioni con atti vessatori, ma deve essere provata da elementi concreti già emersi nei gradi di merito.
Perché la Cassazione ha rigettato il ricorso sulle lesioni?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una ricostruzione dei fatti alternativa già smentita dai giudici precedenti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del processo e di una somma pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40911 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40911 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e vista la memoria e le conclusioni de civile NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono conse legge in sede di legittimità in quanto il primo lega la configurabilità dell’ipotesi di bis cp ad una prospettazione in fatto non altrimenti confermata e comunque sment puntuale argomentare della Corte del merito e del Tribunale e che tanto è a dirs relazione alla seconda censura, non trovando conferma alcuna l’asserito manca dell’imputato dal quale, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero conseguite cau le lesioni contestate;
ritenuto che il terzo motivo afferente alla determinazione del trattamento p assolutamente generico e aspecifico perché non si confronta con la sentenza impugna appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle d difensive in ordine alla misura della pena irrogata ( di poco superiore al minimo), della ritenuta recidiva e al bilanciamento per equivalenza operato tra quest’ultima e le riconosciute all’imputato rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen. mentre nulla va liquidato in favore della parte civile perché la difesa spieg grado non ha inciso sulla valutazione pregiudiziale sottesa alla decisione assunta
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.