Reazione a pubblico ufficiale: quando il ricorso è inammissibile?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21242 del 2024, ha affrontato un caso di violenza e lesioni durante un controllo di polizia, chiarendo i limiti della causa di non punibilità per reazione a pubblico ufficiale. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere quando un ricorso contro una condanna può essere ritenuto inammissibile, specialmente se le argomentazioni sono una mera riproposizione di questioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
I fatti del caso
Un giovane veniva condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per i reati commessi ai danni di alcuni agenti di polizia. I fatti si erano svolti durante un controllo per il rispetto delle normative anti-pandemia. L’imputato, invece di collaborare all’identificazione, aveva reagito con una condotta violenta e minacciosa, causando lesioni agli agenti.
Contro la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basando la sua difesa principalmente su due punti: l’esistenza della causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis del codice penale (reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte territoriale. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero semplici riproduzioni di questioni già esaminate e correttamente rigettate dalla Corte d’Appello, senza introdurre elementi di novità o critiche pertinenti alla logicità della sentenza impugnata.
La reazione a pubblico ufficiale nel caso specifico
Un punto centrale dell’analisi della Corte riguarda l’applicazione dell’esimente della reazione a pubblico ufficiale. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente escluso tale giustificazione. Il motivo è semplice ma decisivo: il ricorrente non era stato in grado di specificare quale fosse stato l’atto illegittimo o arbitrario commesso dai pubblici ufficiali. Gli agenti stavano semplicemente svolgendo il loro dovere, cercando di identificare una persona in violazione delle norme vigenti in un periodo di grave emergenza sanitaria. Pertanto, in assenza di un atto arbitrario, la reazione violenta non può essere giustificata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una logica giuridica stringente. In primo luogo, è stato ribadito che per invocare l’esimente dell’art. 393-bis c.p., non è sufficiente una percezione soggettiva di ingiustizia, ma è necessario dimostrare l’esistenza concreta di un atto arbitrario del pubblico ufficiale, ovvero un’azione che travalica i limiti delle proprie funzioni.
In secondo luogo, la Corte ha confermato la natura dolosa delle lesioni. L’azione violenta posta in essere dall’imputato durante l’intervento delle forze dell’ordine era chiaramente intenzionale e non poteva essere considerata di natura colposa.
Infine, è stato negato il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha sottolineato che nessun elemento positivo era stato fornito dalla difesa. Anzi, la condotta gratuitamente violenta e minacciosa assunta durante il controllo rappresentava un fattore ostativo alla concessione di qualsiasi sconto di pena.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione stabilisce che un ricorso basato sulla ripetizione di argomenti già confutati è destinato all’inammissibilità. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione riafferma un principio cruciale: la tutela accordata ai cittadini contro eventuali abusi dei pubblici ufficiali non può mai diventare un pretesto per giustificare reazioni violente e sproporzionate a fronte di legittimi controlli di polizia.
Quando è possibile invocare la scriminante della reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale?
Secondo la Corte, per invocare tale causa di giustificazione, è necessario che l’atto del pubblico ufficiale sia oggettivamente arbitrario e illegittimo, e la persona che reagisce deve essere in grado di specificare in cosa consista tale arbitrarietà. Nel caso di specie, il ricorrente non ha saputo indicare alcun atto illegittimo compiuto dagli agenti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di questioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e fondate critiche alla logicità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21242 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi sono riproduttivi di identiche questioni confutate dalla Cort appello con corretti riferimenti in fatto e diritto che ha: escluso l’ipotizzata esimente di cui 393-bis cod. pen., rilevando, tra l’altro, come neppure il ricorrente fosse stato in grad enunciare in cosa fosse consistita l’attività illegittima dei pubblici ufficiali che invec intervenuti per indentificare il COGNOME in ragione delle violazione della normativa vigente in p crisi pandemica; rilevato la natura dolosa delle lesioni, osservando corre l’azione violenta pos in essere all’atto dell’intervento delle forze di polizia escludesse che le stesse potessero av natura colposa; che nessun elemento positivo- neppure allegato dalla difesa – potesse essere valorizzato per il riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto della valorizza condotta gratuitamente violenta e minacciosa assunta in occasione del controllo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024