Reazione a Pubblico Ufficiale: Quando la Difesa Diventa Reato
La linea di confine tra una legittima reazione a pubblico ufficiale e i reati di resistenza e violenza è spesso sottile e complessa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo tema, chiarendo i presupposti necessari per invocare la causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis del codice penale, ovvero la reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i limiti di tale difesa.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un episodio di tensione che ha visto un uomo condannato in primo e secondo grado per tre diversi reati: resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e violenza privata (art. 610 c.p.).
Nello specifico, l’imputato si era opposto con violenza all’intervento di un agente di polizia, intervenuto a seguito di una richiesta di aiuto. Durante l’alterco, l’uomo aveva inoltre cagionato lesioni all’agente e aveva impedito a un’altra persona di transitare, frapponendosi fisicamente tra questa e il portone di un edificio.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, basando la sua difesa su quattro punti principali:
1. Omessa applicazione della scriminante (art. 393-bis c.p.): La difesa sosteneva che la reazione fosse giustificata poiché l’atto dell’agente era da considerarsi arbitrario. Pertanto, il reato di resistenza doveva essere escluso.
2. Errata qualificazione delle lesioni: Anche per il reato di lesioni, si richiedeva l’applicazione della scriminante dell’atto arbitrario o, in subordine, la derubricazione del reato da doloso a colposo.
3. Insussistenza della violenza privata: Si contestava che la condotta di frapporsi fisicamente potesse integrare gli estremi del reato di cui all’art. 610 c.p.
4. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): Infine, si chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per la lieve entità dell’offesa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Le motivazioni della Corte offrono importanti chiarimenti sull’interpretazione delle norme invocate.
Nessuna Arbitrarietà nell’Atto del Pubblico Ufficiale
Il fulcro della decisione riguarda la nozione di “atto arbitrario”. La Corte ha sottolineato che, come correttamente valutato dai giudici di merito, non vi era alcun elemento concreto a sostegno dell’arbitrarietà dell’intervento dell’agente. Quest’ultimo era intervenuto in risposta a una richiesta di aiuto, agendo quindi nell’esercizio delle sue funzioni. Le modalità dell’intervento non sono state ritenute sproporzionate. La Corte ha inoltre specificato che la circostanza che la persona che aveva richiesto aiuto fosse la convivente dell’agente stesso era del tutto irrilevante ai fini della legittimità dell’atto.
L’Inapplicabilità della Scriminante alle Lesioni e la Conferma della Violenza Privata
Per quanto riguarda il secondo motivo, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: la scriminante della reazione all’atto arbitrario non si applica al reato di lesioni personali. Inoltre, essendo stata accertata la volontà di provocare la lesione (dolo), non era possibile riqualificare il fatto come colposo.
Anche il reato di violenza privata è stato confermato. La condotta dell’imputato, che si era frapposto tra la vittima e il portone impedendole il passaggio, è stata ritenuta idonea a integrare pienamente la fattispecie criminosa, che punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
La Gravità della Condotta Esclude la Tenuita del Fatto
Infine, la Corte ha convalidato la decisione della Corte d’Appello di non applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. La motivazione, ritenuta immune da vizi, si basava sulle “gravi modalità della condotta ostativa”, che impedivano di considerare l’offesa come di particolare tenuità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: la reazione a pubblico ufficiale è giustificabile solo in presenza di un atto palesemente e oggettivamente arbitrario, ovvero compiuto al di fuori dei doveri d’ufficio o con modalità illecite. Una mera percezione soggettiva di ingiustizia da parte del cittadino non è sufficiente a legittimare una condotta violenta o resistiva. Questa decisione ribadisce la necessità di provare concretamente l’illegittimità dell’operato del pubblico ufficiale per poter beneficiare della scriminante, e conferma che reati contro la persona come le lesioni restano comunque esclusi dal suo campo di applicazione.
Quando una reazione violenta contro un pubblico ufficiale è considerata giustificata?
Secondo la Corte, una reazione è giustificata ai sensi dell’art. 393-bis c.p. solo se l’atto del pubblico ufficiale è oggettivamente arbitrario, ovvero compiuto al di fuori delle sue funzioni o con modalità illecite. In questo caso, l’intervento a seguito di una richiesta di aiuto è stato ritenuto legittimo e non arbitrario.
Impedire fisicamente il passaggio a una persona costituisce reato?
Sì, la Corte ha confermato che frapporsi fisicamente tra una persona e un’entrata, impedendole di passare, integra il reato di violenza privata previsto dall’art. 610 del codice penale.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non è stata applicata perché i giudici hanno ritenuto che le gravi modalità della condotta, in particolare il comportamento ostativo dell’imputato, fossero incompatibili con un giudizio di particolare tenuità dell’offesa, escludendo così l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32441 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSIGLIA( FRANCIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 610 cod. pen. sono riproduttivi di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito o, comunque, manifestamente infondati;
considerato, invero, che, quanto al primo motivo – con cui si denuncia l’omessa applicazione della scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 337 cod. pen. – la Corte d’appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha dato conto di come le asserzioni della difesa in ordine all’arbitrarietà dell’atto del pubblico non fossero riscontrate da alcun elemento concreto, dal momento che l’agente in servizio era intervenuto – con modalità non sproporzionate – a seguito di una richiesta di aiuto, essendo irrilevante la circostanza che la persona, che aveva richiesto l’intervento, fosse la convivente dell’agente stesso (cfr. pagina quattro della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo, afferente al reato di lesioni, con cui si lamenta l’omessa applicazione della scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen. nonché l’omessa derubricazione nel reato di lesioni colpose, è manifestamente infondato, non potendosi applicare l’anzidetta scriminante al reato di cui all’art. 582 cod. pen. ed essendo stata accertata la volontà della lesione provocata (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata);
considerato che, quanto al terzo motivo – con cui si censura l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 610 cod. pen. – i Giudici di merit hanno correttamente ritenuto integrato tale reato, essendo stato accertato come il ricorrente si fosse frapposto tra il portone e la persona offesa, impedendole il passaggio (cfr. pagina tre della sentenza impugnata);
rilevato, infine, che, quanto al quarto motivo – afferente all’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – la Corte d’appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha
ritenuto le gravi modalità della condotta ostative a un giudizio di tenuità dell’offesa;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/05/2024.