Reato tributario: niente sconti per evasioni elevate
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso significativo di reato tributario, chiarendo i limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La decisione sottolinea come l’entità dell’evasione e i precedenti penali dell’imputato siano elementi decisivi per escludere tale beneficio, confermando un orientamento rigoroso a tutela dell’Erario.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato per il reato tributario di omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, per l’anno d’imposta 2013. In particolare, le somme sottratte al fisco ammontavano a oltre 367.000 euro per l’IRPEF e più di 213.000 euro per l’IVA. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando diversi vizi nella sentenza di condanna della Corte d’Appello.
I Motivi del Ricorso e l’analisi del reato tributario
Il ricorrente basava la sua difesa su quattro punti principali:
1. Errata motivazione sul diniego dell’art. 131-bis c.p.: Sosteneva che il fatto dovesse essere considerato di particolare tenuità e quindi non punibile.
2. Applicazione della recidiva: Contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Riteneva di aver diritto a una riduzione della pena.
4. Eccessiva entità della pena: Considerava la sanzione sproporzionata rispetto al fatto commesso.
La difesa mirava a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, facendo leva sulla presunta lieve entità del danno e sulla propria condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando tutte le doglianze del ricorrente e confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse corretta e logica su tutti i punti contestati.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato in dettaglio perché il ricorso non potesse essere accolto. In primo luogo, il diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stato giudicato pienamente legittimo. L’enorme consistenza degli importi evasi (quasi 600.000 euro in totale) è stata considerata un fattore ostativo, in quanto indice di una notevole gravità del fatto, incompatibile con la “particolare tenuità” richiesta dalla norma. In secondo luogo, l’applicazione della recidiva è stata confermata sulla base dei precedenti specifici dell’imputato in materia fiscale, nonché di un precedente per omicidio colposo e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Questi elementi delineano una personalità non incline al rispetto della legge, che giustifica un trattamento sanzionatorio più severo. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato implicitamente ma correttamente motivato dalla gravità del reato tributario commesso e dai precedenti penali, che rendono l’imputato non meritevole di un trattamento di favore. Di conseguenza, anche la pena inflitta è stata ritenuta congrua.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di reato tributario: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un meccanismo automatico, ma richiede una valutazione complessiva della condotta e del danno. Un’evasione fiscale di importo considerevole, unita a una storia criminale che dimostra una persistente illegalità, impedisce l’applicazione di benefici e giustifica una risposta sanzionatoria ferma. La decisione serve da monito, chiarendo che la lotta all’evasione fiscale passa anche attraverso un’interpretazione rigorosa delle norme che potrebbero attenuare la responsabilità penale.
Quando un reato tributario può essere considerato di “particolare tenuità” ai sensi dell’art. 131-bis c.p.?
Secondo la sentenza, non può essere considerato di particolare tenuità un reato tributario che comporti l’evasione di importi di notevole consistenza (nel caso specifico, oltre 580.000 euro tra IRPEF e IVA).
Quali elementi considera la Corte per negare le attenuanti generiche in un caso di reato tributario?
La Corte considera la gravità del fatto, desumibile dall’ingente somma evasa, e i precedenti penali dell’imputato, anche se relativi a reati di natura diversa. Questi elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, fissata in 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25675 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25675 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG 45222/23
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato dell’art. 5 d.l n. 74 del 2000 per l’anno d’imposta 2013;
Rilevato che l’imputato lamenta il vizio di motivazione per il diniego del proscioglimento ai sen dell’art. 131-bis cod. pen., per l’applicazione della recidiva reiterata, specif infraquinquennale,firdiniego delle generiche e l’eccessiva entità della pena;
Ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente motivato a) il diniego dell’art. 131-bis c pen., considerata la non minima consistenza degli importi sottratti all’Erario (evasione IRPEF pari a euro 367.921,45; evasione IVA pari a euro 213.358,96); b) l’applicazione della recidiva come contestata, attesi i precedenti anche specifici, nonché il precedente di omicidio colposo in cooperazione e le violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro; c) il diniego delle generich (motivato implicitamente per la gravità del fatto e i precedenti) e la congruità della pena;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dell spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente