Reato Tentato e Danno Lieve: Quando si Applica l’Attenuante?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su una questione di grande interesse pratico: l’applicabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità al reato tentato. Questa decisione chiarisce i criteri che i giudici devono seguire per valutare la potenziale entità del danno in un delitto non portato a compimento, fornendo un’interpretazione rigorosa basata su un giudizio ipotetico.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato in abitazione. L’imputata, dopo la condanna in primo grado, vedeva la sua pena parzialmente riformata dalla Corte di Appello, che le riconosceva le attenuanti generiche in equivalenza con la contestata recidiva. Tuttavia, i giudici di secondo grado negavano la concessione della specifica attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., ovvero quella del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando proprio il mancato riconoscimento di tale attenuante, ritenendo che, non essendosi verificato alcun danno effettivo, la valutazione avrebbe dovuto essere più favorevole all’imputata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato Tentato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte di Appello, allineandosi a un consolidato principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite.
Il fulcro della questione non è l’assenza di un danno effettivo (ovvia in un reato tentato), ma la valutazione del danno che si sarebbe prodotto se l’azione criminale fosse giunta a compimento.
Le Motivazioni
La Corte ha richiamato il principio del “diritto vivente” secondo cui, nei reati contro il patrimonio, l’attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato, ma a una condizione molto precisa. È necessario poter desumere con certezza, dalle modalità concrete del fatto e sulla base di un preciso giudizio ipotetico, che il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente osservato che l’imputata aveva frugato all’interno di alcuni armadi. Secondo le “comuni massime di esperienza”, gli armadi sono luoghi in cui è possibile custodire beni personali di valore. Di conseguenza, se l’azione non fosse stata interrotta, non si poteva escludere con certezza che il danno patrimoniale sarebbe stato di importanza del tutto secondaria. Questo giudizio prognostico, basato sulla potenzialità offensiva dell’azione intrapresa, ha reso impossibile il riconoscimento dell’attenuante.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: nel valutare l’attenuante del danno lieve in un reato tentato, il giudice non deve guardare al ‘nulla di fatto’, ma deve proiettarsi in avanti. L’analisi si sposta dall’evento mancato all’azione posta in essere, interrogandosi sulla sua intrinseca capacità di produrre un danno. Se le modalità dell’azione (come frugare in luoghi tipicamente destinati a contenere valori) rendono plausibile un danno non irrisorio, l’attenuante non può essere concessa. La decisione sottolinea quindi l’importanza di un’analisi rigorosa e fattuale, ancorata a un giudizio ipotetico ma non arbitrario, per garantire un’applicazione coerente e restrittiva della norma.
È possibile applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità a un reato tentato?
Sì, è possibile, ma solo a condizione che si possa desumere con certezza dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di minima rilevanza.
Perché nel caso specifico l’attenuante non è stata concessa?
L’attenuante è stata negata perché l’imputata aveva frugato all’interno di armadi. Poiché, secondo la comune esperienza, negli armadi possono essere custoditi beni di valore, non era possibile affermare con certezza che il potenziale danno sarebbe stato di importanza del tutto secondaria.
Qual è stato l’esito finale del ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente rifo la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cu agli artt. 56 e 624-bis, aggravato ex art. 99, comma 4, cod. pen., riconoscendole le circostanz attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva (fatto commesso in Riccio luglio 2022);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione l’imputata, a mez difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che censura il diniego della circostanza attenuante di n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per diritto vivente contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è ap anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità de in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al com danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima» (Sez. U, n. del 28/03/2013, Rv. 255528); principio di diritto cui la Corte territoriale si è fedelme laddove ha affermato che, avuto riguardo alle modalità dell’azione – avendo, cioè l’ frugato all’interno degli armadi nei quali potevano essere custoditi, secondo comuni mas esperienza, beni personali di valore della persona offesa -, se l’azione stessa non interrotta il danno non sarebbe stato di importanza del tutto secondaria (vedasi pag sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Consigl• e estensore
Il Presidente