Reato Sostituzione di Persona: Quando la Condotta si Protrae nel Tempo?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31059/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale per il reato sostituzione di persona: la sua natura giuridica e, di conseguenza, il momento da cui far decorrere la prescrizione. La decisione chiarisce che, sebbene il reato si perfezioni istantaneamente, la continuazione della condotta fraudolenta può spostare in avanti il termine di prescrizione, rendendo la difesa basata sul mero decorso del tempo molto più complessa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, la quale aveva confermato una condanna di primo grado per il delitto di sostituzione di persona. L’imputato, tramite i suoi legali, aveva sostenuto l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. L’argomento difensivo si basava sulla tesi che la sostituzione di persona fosse un reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce nel momento stesso in cui l’agente induce in errore la vittima, facendo quindi partire da quel preciso istante il conteggio dei termini per la prescrizione.
La Decisione della Corte e il reato sostituzione di persona
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato, secondo cui il reato sostituzione di persona appartiene alla categoria dei cosiddetti “reati istantanei ad effetti eventualmente permanenti”. Questo significa che, sebbene il delitto si consideri perfezionato con la prima azione che induce in errore, la sua offensività può protrarsi nel tempo qualora l’agente continui a mantenere attiva la condotta fraudolenta. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha fondato la sua decisione su un precedente giurisprudenziale risalente (Cass. Pen., Sez. 5, n. 2/1967), ancora oggi pienamente valido. La motivazione centrale risiede nella distinzione tra la consumazione del reato e la cessazione della condotta antigiuridica. Il reato è istantaneo perché si consuma nel momento in cui l’errore della vittima viene provocato. Tuttavia, può diventare permanente nei suoi effetti se l’agente, con un’azione continuativa, mantiene vivo l’inganno. Nel caso di specie, è stato accertato che la condotta fraudolenta si era protratta almeno fino a luglio 2014. Questo spostamento in avanti del momento di cessazione della condotta ha reso il motivo di ricorso sulla prescrizione del tutto infondato, poiché i termini non erano ancora decorsi al momento del giudizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un punto fondamentale per chi si trova ad affrontare un’accusa per il reato sostituzione di persona. Non è sufficiente guardare alla data del primo atto di sostituzione per calcolare la prescrizione. È invece necessario analizzare l’intera durata della condotta. Se l’autore del reato continua a utilizzare il falso nome o la falsa identità, mantenendo così l’errore altrui, il dies a quo (il giorno da cui) per il calcolo della prescrizione si sposta al momento in cui tale comportamento cessa. La decisione ha importanti implicazioni pratiche: rafforza la tutela delle vittime, che vedono esteso il periodo in cui l’autore del reato può essere perseguito, e serve da monito per chi crede di poter beneficiare della prescrizione pur continuando a perpetrare l’illecito.
Il reato di sostituzione di persona è un reato istantaneo o permanente?
Secondo la Corte di Cassazione, è un reato istantaneo ma con effetti che possono essere permanenti. Si perfeziona nel momento in cui si induce qualcuno in errore, ma l’offesa può continuare nel tempo se l’autore mantiene attiva la condotta fraudolenta.
Da quale momento inizia a decorrere la prescrizione per il reato di sostituzione di persona?
La prescrizione non decorre necessariamente dal primo atto, ma dal momento in cui cessa la condotta antigiuridica, ovvero quando l’agente smette di mantenere l’errore altrui attraverso il mezzo fraudolento.
Qual è l’esito di un ricorso in Cassazione se il motivo è manifestamente infondato?
Se il motivo del ricorso è ritenuto manifestamente infondato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di per considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzi violazione di legge e l’insufficienza e la contraddittorietà della motivaz ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del delitto ascritto per inter prescrizione, asserendone la natura giuridica di reato istantan manifestamente infondato in quanto, come ben argomenta la Corte di merito, i reato di sostituzione di persona è reato istantaneo eventualmente permanen perché l’errore altrui può essere mantenuto nel tempo con l’ininter continuazione del mezzo fraudolento (Sez. 5, n. 2 del 16/01/1967, Di Francesc Rv. 103456 – 01) e che, nel caso di specie, si è protratto almeno sino a 2014;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore de cassa delle ammende.
COGNOME, 8 luglio 2024