Reato Sicurezza sul Lavoro: La Cassazione sulla Genericità del Ricorso
La sicurezza nei luoghi di lavoro è un pilastro fondamentale del nostro ordinamento, tutelato da severe norme penali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su come viene gestito un reato sicurezza sul lavoro nel processo penale, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. L’ordinanza in esame ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un imprenditore edile, confermando la sua condanna per violazioni relative all’uso di ponteggi non a norma.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un imprenditore edile, titolare di un’impresa individuale. La contestazione riguardava la violazione delle norme di sicurezza per la predisposizione di opere provvisionali, come trabattelli e ponteggi metallici, utilizzati da un lavoratore per opere di consolidamento strutturale. La condanna, emessa a seguito di rito abbreviato, prevedeva una pena di 1 mese e 15 giorni di arresto, con sospensione condizionale. La decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello, spingendo l’imputato a presentare ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e il reato sicurezza sul lavoro
La difesa dell’imprenditore ha basato il ricorso su tre motivi principali, tutti finalizzati a smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito.
Contestazione sulla Colpevolezza
Il primo motivo criticava la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo che fosse basato unicamente su ‘documentazione cartacea’ e lamentando un vizio di motivazione. In sostanza, si contestava la validità delle prove documentali, come i verbali ispettivi, ritenute insufficienti.
Mancata Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo si doleva della mancata applicazione dell’art. 131 bis del codice penale, la norma che esclude la punibilità per fatti di particolare tenuità. Secondo la difesa, le circostanze del reato sicurezza sul lavoro contestato rientravano in questa casistica.
Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il terzo motivo lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre l’entità della pena. La difesa evidenziava lo stato di incensurato dell’imputato e la sua presunta disponibilità a sanare le irregolarità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile con argomentazioni precise e rigorose.
Sul primo punto, la Corte ha sottolineato la genericità dell’atto di appello. La difesa si era limitata a una critica generale senza contestare specificamente la valenza probatoria dei documenti, in particolare i verbali delle ispezioni dell’ASP. Inoltre, trattandosi di un rito abbreviato, la valutazione si basa proprio sugli atti raccolti, e la difesa aveva persino rinunciato all’esame dell’imputato. Pertanto, la sintetica ma pertinente motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta sufficiente.
Per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., la Cassazione ha ritenuto la decisione dei giudici di merito né assente né manifestamente illogica. Le corti inferiori avevano giustificato il diniego evidenziando ‘le peculiari modalità esecutive del reato’ e il pericolo concreto per la salute del lavoratore. Questa valutazione, basata sulla gravità intrinseca della condotta omissiva, è stata considerata incensurabile in sede di legittimità.
Infine, anche il motivo sulle attenuanti generiche è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno correttamente evidenziato che l’assenza di precedenti penali era già stata valorizzata per la concessione della sospensione condizionale della pena. La presunta disponibilità a regolarizzare la situazione è stata smentita dai fatti: un successivo sopralluogo aveva accertato il ‘mancato adempimento delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi’. Mancavano, quindi, elementi positivi concreti per giustificare un’ulteriore riduzione della pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi fondamentali. In primo luogo, in materia di reato sicurezza sul lavoro, le impugnazioni non possono essere generiche ma devono contestare in modo specifico gli elementi di prova. In secondo luogo, la valutazione della ‘particolare tenuità del fatto’ dipende strettamente dal pericolo concreto generato dalla violazione, e il giudizio del giudice di merito è difficilmente sindacabile se logicamente motivato. Infine, la concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi che vadano oltre la mera assenza di precedenti, soprattutto quando la condotta successiva al fatto denota una mancata volontà di rimediare. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso sulla valutazione della colpevolezza è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché troppo generico. La difesa non ha criticato in modo specifico la valenza probatoria degli atti utilizzati dal primo giudice (come i verbali di ispezione), limitandosi a una contestazione generale, ritenuta insufficiente nel contesto di un processo definito con rito abbreviato.
Su quale base è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La richiesta è stata respinta perché i giudici di merito hanno considerato le ‘peculiari modalità esecutive del reato’ e il pericolo concreto derivato per la salute del lavoratore. Questa valutazione ha portato a concludere che il fatto non potesse essere qualificato come di ‘particolare tenuità’.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche, nonostante l’imputato fosse incensurato?
Le attenuanti non sono state concesse perché la condizione di incensurato era già stata positivamente valutata per concedere la sospensione condizionale della pena. Inoltre, la dichiarata disponibilità a sanare le irregolarità è stata smentita dalla verifica del mancato adempimento delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi, facendo mancare elementi positivi meritevoli di ulteriore considerazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47270 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47270 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SPINAZZOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Potenza del 18 novembre 2022, che ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Potenza del 10 settembre 2021, con la ou&e, all’esito di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale, NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 1 e giorni 15 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 112 comma 1 e 159 comma 2 lett b) del O. gs. n. 81 del 2008, reato accertato in Palazzo San Gervasio il 19 ottobre 2017.
Osservato che il primo motivo di doglianza, con il quale è stata censurata, sotto il profilo del v di motivazione e della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, è inammissibile perché non adeguatamente specifico, dovendosi considerare che, seè vero che la motivazione della Corte territoriale sul punto è molto sintetic tuttavia è altrettanto vero che, a sua volta, l’atto di appello era palesemente generico rispe alla contestazione della responsabilità, essendosi limitata la difesa a evidenziare che il giudi di coloevoiezza era stato fondato sulla “sola documentazione cartacea”, per cui deve ritenersi pertinente la risposta della sentenza impugnata (pag. 1), secondo cui si era proceduto con rito abbreviato, dunque a prova contratta, nell’ambito del quale la difesa dell’imputato aveva persino rinunciato all’esame di quest’ultimo cui aveva inizialmente condizioNOME la scelta del rito, per non era stato acquisito alcun serio elemento discrimiNOMErio suscettibile di essere esamiNOME, a ciò gemendosi solo aggiungere che la disamina delle prove documentali operata dal G.I.P. si era rivelata esauriente e razionale, non essendo stata criticata nell’atto di appello, con il necess livelc di specificità, la valenza dimostrativa degli atti utilizzati dal primo giudice, con par riguardo ai verbali concernenti le visite ispettive compiute dall’ASP di Potenza nell’ottobre 201
Rilevate che anche il secondo motivo di censura, riferito alla mancata applicazione dell’art. 13 bis cod. pen., è parimenti inammissibile, non potendo ritenersi né assente né manifestamente illogica ia pur sintetica motivazione della sentenza impugnata, che ha richiamato, in senso ostativo’ “le pe.caiiarl modalità esecutive del reato contestato descritte nel paradigma del contestazione” (pag. 2), integrandosi tale argomentazione con quella della prima sentenza, nella quale il diniego della causa di non punibilità invocata dalla difesa era stato giustificato, in t ancor più specifici,. in ragione del pericolo derivato per ia salute del lavoratore NOME COGNOMECOGNOME non potendosi sottacere in tal senso che la condotta illecita è consistita proprio nel mancato rispet presso a sede operativa dell’RAGIONE_SOCIALE, delle norme di sicurezza riguardanti la predisp.’,casizione delle opere provvisionali (trabattelli e ponteggi metallici) utilizzate dal pr lavoratore per l’esecuzione dei lavori di consolidamento dei pilastri e delle travi della struttura.
Ritenuto che anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata concession delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo sul punto i giudici di merito (pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 2 della decisione impugnata) rimarcato, in maniera non iilegittima, i’assenza, a fronte dell’oggettivo disvalore del fatto, di elementi suscetti
positiva considerazione, non potendosi considerare tali né la condizione di incensurato di NOME, che pure è stata vaiorizzata ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale delia pena, né il fatto che egli si sia dichiarato subito disponibile a sanare le irregolarità acce posto che, come risulta dalla pronuncia di primo grado, all’esito del sopralluogo del 25 ottobr 2017′ è stato verificato il mancato adempimento delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.
Considerato pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla deciaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. prod. pen., l’onere de pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore dera Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dicniara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’8 settembre 2023.