Reato satellite: i limiti alla motivazione della pena
Il calcolo della pena nel concorso di reati rappresenta uno dei temi più complessi del diritto penale, specialmente quando si parla di reato satellite. La recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce i confini del dovere di motivazione del giudice quando applica gli aumenti previsti dall’istituto della continuazione.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato, il quale impugnava l’ordinanza emessa dal Tribunale di merito. Il ricorrente lamentava, in particolare, il mancato riconoscimento di una riduzione di pena superiore a quella effettivamente disposta dal giudice. La difesa sosteneva che l’aspettativa di una sanzione più mite non fosse stata adeguatamente soddisfatta e che la determinazione degli aumenti per i reati in continuazione mancasse di una giustificazione sufficientemente dettagliata.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come le doglianze espresse non fossero consentite in sede di legittimità, in quanto prive di solide basi giuridiche. La Corte ha ribadito che l’aspettativa del condannato a una riduzione di pena non costituisce un diritto tutelato, se non nei casi in cui il giudice superi i limiti massimi edittali o ometta totalmente di spiegare il percorso logico seguito.
Il criterio del settimo della pena
Un punto centrale della decisione riguarda l’entità dell’aumento per il reato satellite. Nel caso di specie, gli aumenti erano stati quantificati in un settimo (1/7) della pena base. Secondo la giurisprudenza consolidata, una misura così contenuta non richiede una motivazione specifica e dettagliata. Questo perché un aumento minimo è considerato intrinsecamente ragionevole e tale da escludere qualsiasi ipotesi di arbitrio o abuso del potere discrezionale.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sull’interpretazione dell’Art. 81 del Codice Penale. La Corte chiarisce che il giudice di merito ha piena discrezionalità nella determinazione della pena, purché si muova entro i binari della legge. Quando l’aumento per il reato satellite è modesto, l’obbligo di motivazione si attenua sensibilmente. La ratio risiede nella necessità di non appesantire il provvedimento giudiziario con spiegazioni superflue laddove la decisione appaia palesemente equa e proporzionata alla gravità dei fatti.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che non ogni scelta del giudice sulla pena può essere sindacata in Cassazione. Se l’aumento per il reato satellite rispetta i parametri di moderazione indicati dalla giurisprudenza, il provvedimento è da considerarsi legittimo anche senza una motivazione analitica. Per i professionisti del settore, ciò implica che un ricorso basato esclusivamente sull’entità della pena ha scarse probabilità di successo se non si dimostra una manifesta violazione dei limiti legali o un’illogicità macroscopica nel calcolo.
Quando l’aumento per un reato satellite deve essere motivato?
La motivazione specifica è necessaria solo se l’aumento è rilevante, se vengono superati i limiti massimi dell’articolo 81 c.p. o se la scelta appare arbitraria.
Cosa succede se l’aumento di pena è pari a 1/7 della pena base?
Secondo la Cassazione, un aumento di tale entità non richiede una motivazione dettagliata poiché esclude il rischio di abuso del potere discrezionale.
È possibile ricorrere in Cassazione solo per ottenere una pena più bassa?
No, il ricorso è inammissibile se non si contestano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, poiché la determinazione della pena è merito del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50962 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50962 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legitti perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che l’aspettativa del ricorr vedersi riconoscere una riduzione pena superiore a quella disposta dal giudice del merito con i provvedimento impugnato non è tutelata in diritto, se non nei limiti in cui il giudice del abbia determinato la pena in violazione dei limiti massimi dell’art. 81 cod. pen., o non ab congruamente motivato le ragioni per cui ha individuato per i reati divenuti satellite la indicata nel provvedimento, ma nel caso in esame in cui i due aumenti di pena per i reati satell sono pari ciascuno ad un 1/7 della pena base non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata in quanto deve ritenersi escluso in radice ogni possibile abuso del potere discrezion (Sez. 6, Sentenza n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.