Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32263 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA nei confronti di COGNOME NOME, nata a Foligno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 6.2.2024 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6.2.2024 il Tribunale di Perugia ha disposto non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, imputata del reato di cui all’art. 7 dl. 4/2019 conv. nella L.28.3.2019 n.26 per aver omesso di comunicare una volta ottenuta l’erogazione del reddito di cittadinanza la variazione nel periodo marzo settembre 2021 delle proprie consistenze patrimoniali con superamento dei requisiti per la fruizione del sussidio, perché il fatto non è previsto come reato stante l’intervenuta abrogazione della normativa in contestazione ad opera del dl.
4.5.2023 n.48, convertito nella L. 3.7.2023 n.85 istitutiva del cd. reddito da inclusione, configurante un’erogazione differente nei suoi presupposti dalla normativa previgente.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione II AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di Appello contestando il vizio di violazione di legge sul rilievo che la sopravvenuta normativa, pur avendo abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza, ha tuttavia previsto nell’art. 13 che “per i fatti previsti sino al 31.12.2023 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 dl. 4/2019, disposizione questa che consente, indipendentemente dall’istituzione di un sussidio diverso da quello previgente, di perseguire le violazioni commesse fino a tale data relative agli obblighi di presenza e mantenimento del reddito di cittadinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
Come già affermato da questa Corte l’abrogazione, a far data dall’01/01/2024, del delitto di cui all’art. 7 dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della “lex mitior” altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 che ha precisato in motivazione come tale deroga non presenti profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 dl. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti con il cd. reddito inclusione, in sostituzione del reddito di cittadinanza).
Va infatti puntualizzato che, decorrendo l’efficacia di tale effetto abrogativo secondo l’espressa previsione legislativa contenuta nell’art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 dalla data del 1 gennaio 2024, fino a tale data continua a trovare applicazione, malgrado l’intervenuta entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2023 del dl. 48/2023, il citato art. 7 e gli effetti penali da esso previsti, dovendo per l’effetto ritenersi sospesa la concreta efficacia dell’effetto abrogativo: inequivoca in tal senso è la successiva previsione di cui all’art. 13, comma 3, dl. 48/2023 che, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, statuisce che «al beneficio di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023».
Ritenendo questo Collegio di dover dare continuità a tale condivisibile interpretazione, la condotta in esame, commessa prima del termine finale di efficacia della disciplina relativa al reddito di cittadinanza, deve essere esaminata alla luce dell’art. 7 dl. 4/2019.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio per nuovo giudizio, versandosi in un caso di impugnazione c.d per saltum per la quale trova applicazione l’art. 569 quarto comma cod. proc. pen., alla Corte di appello di Perugia
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia
Così deciso in data 11.7.2024