Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44035 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44035 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, avverso la sentenza del 06/02/2024 del Tribunale di Trani nel procedimento a carico di COGNOME NOME imputato del reato di cui all’ar comma 2, d.l. n. 4/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020 dal Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore generale do NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza;
Con sentenza del 6 febbraio 2024 il Tribunale di Trani, in composizion monocratica, ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 7, comma 2 28/01/2019, n.4, commesso il 1 novembre 2020 – data ultima per la comunicazione- a lui ascritto, perché il fatto non è più previsto dalla legge reato. L’art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 127, di abrogazio dal 1 gennaio 2024 degli articoli da 1 a 13 del d.l. 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, con le eccezioni previste tra cui non compare l’art. 7 qui contestato, sarebbe novum normativo incidente anche sulla fattispecie incriminatrice oggetto del presente procedime coerentemente con il principio di retroattività favorevole di cui all’art. 2 c
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha proposto ric per cassazione, ex art. 608 cod.proc.pen. avverso la sentenza del Tribunale inosservanza, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in re all’art. 13 d.l. 48/2023, convertito in I. 85/2023.errata, secondo prospett dei ricorrenti, l’applicazione del principio di retroattività favorevole dall’art. 2 cod.pen.. Il legislatore è in seguito tornato a disciplinare la ma provvedimento legislativo anteriore al 1 gennaio 2024, col d.l. n.48 del 4 mag 2023, convertito con I.n.85 del 3 luglio 2023. La disciplina , pretermess tribunale, prevede previsioni identiche nella sostanza a quelle previste dall commi 1 e 2, d.l. n. 4/201, e, nelle previsioni transitorie e finali, art. 13 13, d.l. citato, statuisce «Al beneficio di cui all’articolo 1 del decreto gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 m 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articol medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.» Il coordinamento tra la prima discip abrogativa “ad efficacia ritardata” e la seconda disciplina di integrazione del precetto normativo statuisce senza ombra di dubbio la persistenza del delitto le condotte tenute sino al 31 dicembre 2023. In via del tutto incidentale, os che, mentre la irretroattività sfavorevole è principio costituzionale indero dalla legge ordinaria, la retroattività favorevole, come chiarito dalla costituzionale in più occasioni, è principio sussumibile nel vaglio di ragionevo ex articolo 3 della Costituzione. E che non sembra potersi revocare in dubbio sia ragionevole ritenere che un delitto commesso in danno di un ente pubbli conservi il suo disvalore indipendentemente dalla cessazione di efficacia d sanzione penale per il futuro.
3. Con conclusioni scritte il sostituto procuratore generale presso questa Cort cagga7innp rileva la fondate77a del ricnrgn. I iahrnna7inne. a far data dal 1 nenn
2024, del delitto di cui all’articolo 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convert modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 31 I. 29 dicembre 22, n.197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della r disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente ex art. 2, comma 2, cod. Pen. (Sez. 3, n. 7541 del 2024; Sez. 3, n. 752 2023). Come rilevato nelle citate sentenze, detta previsione, in quanto fondat plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicura tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza, sin tanto c possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua pr soppressione si coordina, cronologicamente, con la nuova incriminazione di cu all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, numero 48, convertito, con modificazioni, dalla 3 luglio 23, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro intr sostituzione del reddito di cittadinanza.
Invoca, pertanto, l’annullamento della sentenza con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come già affermato da questa Sezione (cfr. Sez. 3 n. 7541 del 2024, e 37836 d 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate), nel quadro di una pi articolata riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento – attua tramite altre disposizioni contenute nella medesima legge – e, quindi, rimozione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al dl. n. 2019 e successive modificazioni, l’art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 disposto, fra l’altro, l’abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato dì. n. 4 e, quindi, non essendo esso elencato fra le disposizioni espressamente escl dall’efficacia della abrogazione, anche dell’art. 7 del detto provvedi normativo, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge. Tuttavia, per espressa previsione di legge, l’efficacia di tale abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024. Per sebbene la legge n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto att al ricordato comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta effic dell’effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sos sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perduran applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 effetti penali da esso previsti; sicché, al momento della pronuncia impugnat reato ascritto all’imputato non poteva certamente dirsi abrogato. Va, qui ribadito il corretto principio, oià affermato da questa Corte , secondo il Qual
può riconoscersi effetti, prima del termine di efficacia indicato, all’abrog della fattispecie incriminatrice a far tempo dal 1 gennaio 2024 prevista dall’a comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023, COGNOME, Rv. 285140).
Inoltre, prima dell’indicata data, il legislatore è intervenuto per modif previsione di cui si discute, la quale, proprio con riguardo all’abrogazione delle disposizioni penali, era stata in dottrina ritenuta frutto di una mera ” E’ stato poi emanato il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante “misure urgenti l’inclusione e l’accesso al mondo del lavoro”, conv., con modiff., dalla I. 3 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all’art. 8, commi 1 e 2, previsioni incrimin per le false od omesse comunicazioni concernenti l’ottenimento o il manteniment dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, prev sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell’art. 7, commi 1 e 2 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l’art. 13, comma 3, d.l. 48/ collocato tra le disposizioni transitorie e finali, statuisce che «al benefic all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-legge, v alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fin dicembre 2023».
Sul punto anche le Sezioni Unite hanno osservato che “L’art. 1, comma 318, legg 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l’art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, dal 1 gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell’introdurre il cd. «as inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e profession destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall’art. 1, comma 1, d legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 lug 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla frag all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento so nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro» contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicars le disposizioni di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez. U, n. 49 del 13/07/2023, Rv.285435 – 01, in motivazione).
E’ evidente, pertanto, che coordinandosi con la prevista abrogazione de disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 1 gennaio 2024 sopravenuta disposizione – richiamata in motivazione anche dalla citata decisio delle Sezioni unite che ne ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni – fa s l’applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commess al termine finale di efficacia della relativa disciplina. La previsione sostanzi deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, e
comma 2, cod. pen., alla prevista abrogazione dell’art. 7 d.l. 4/2019, ma q deroga – che, come noto, sul piano del rispetto delle garanzie costituzion suscettibile d’essere valutata esclusivamente con riguardo di principi rica datrart. 3 Cost. e, ove non contrasto con questi, è altresì rispettosa della di ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent del 22 luglio 2011) – non presta il fianco a censure, essendo indubbiame sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione. Ed invero, semplicemente assicura tutela penale all’erogazione del reddito di cittadinanz conformità . ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possi continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua pre soppressione a far tempo dal 10 gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e r analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di citta continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio di omessa comunicazione volte all’ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche.
Consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento della sente impugnata
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello Bari