Reato Reddito di Cittadinanza: l’Abrogazione Non Salva dal Processo
L’introduzione e la successiva abolizione del Reddito di Cittadinanza hanno sollevato numerosi interrogativi legali, in particolare riguardo alle conseguenze per chi ha ottenuto il beneficio in modo illecito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico di reato reddito di cittadinanza, chiarendo che la fine della misura non comporta un’automatica cancellazione delle responsabilità penali per le false dichiarazioni rese in passato. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Vincite da Gioco Online Nascoste
Il caso riguarda un individuo condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per aver falsificato la domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza. Nello specifico, l’imputato aveva percepito un totale di oltre 24.000 euro a partire da aprile 2019, omettendo di dichiarare ingenti somme di denaro guadagnate attraverso attività di gioco online. Tali vincite, secondo la normativa, avrebbero dovuto essere comunicate non solo nella domanda iniziale, ma anche entro quindici giorni dalla loro acquisizione, cosa che non è mai avvenuta.
Il Ricorso in Cassazione e la questione del reato reddito di cittadinanza
L’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte basandosi su due argomentazioni principali. La prima, di carattere generale, contestava la sua responsabilità penale, riproponendo argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. La seconda, e più rilevante dal punto di vista giuridico, sosteneva che il reato dovesse considerarsi estinto a seguito dell’abrogazione della norma che istituiva il Reddito di Cittadinanza, a partire dal 1° gennaio 2024.
Secondo la difesa, l’abolizione della legge avrebbe dovuto comportare l’applicazione del principio della lex mitior (legge più favorevole), secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge successiva, non costituisce più reato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le argomentazioni con motivazioni nette e precise.
Genericità del Motivo sulla Responsabilità
I giudici hanno innanzitutto qualificato come inammissibile la censura sulla responsabilità penale, poiché si trattava di una semplice riproposizione di argomenti già vagliati, senza una critica specifica alla sentenza d’appello. La Cassazione non è un terzo grado di merito e non può rivalutare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
L’Irrilevanza dell’Abrogazione per i Reati Passati
Il punto cruciale della decisione riguarda la questione dell’abrogazione. La Corte ha spiegato che, sebbene la disciplina del Reddito di Cittadinanza sia stata abrogata, il legislatore (con la legge n. 197 del 2022) ha inserito una clausola di salvaguardia. Questa clausola stabilisce espressamente che le sanzioni penali continuano ad applicarsi per i fatti commessi fino al termine di efficacia della misura.
In pratica, il legislatore ha creato una deroga al principio di retroattività della legge più favorevole. La Corte ha ritenuto tale deroga pienamente legittima e non irragionevole, poiché garantisce la tutela penale per l’indebita erogazione del beneficio per tutto il periodo in cui è stato possibile usufruirne. Inoltre, la soppressione del vecchio reato è stata coordinata con l’introduzione di una nuova fattispecie penale (art. 8 del d.l. n. 48 del 2023) che punisce condotte analoghe relative ai nuovi strumenti di sostegno economico.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione stabilisce un principio fondamentale: l’abrogazione del Reddito di Cittadinanza non determina un’abolizione retroattiva del reato reddito di cittadinanza. Coloro che hanno commesso illeciti per ottenere il beneficio rimangono perseguibili penalmente. La volontà del legislatore di mantenere l’efficacia delle sanzioni per i fatti pregressi è stata considerata una scelta legittima per proteggere le finanze pubbliche e garantire la certezza del diritto, impedendo che la fine di una misura di sostegno si trasformi in un’ingiustificata sanatoria per i comportamenti fraudolenti.
L’abrogazione del Reddito di Cittadinanza ha cancellato i reati commessi da chi ha dichiarato il falso per ottenerlo?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’abrogazione non ha effetto retroattivo. Le sanzioni penali previste per le false dichiarazioni restano valide per tutti i fatti commessi fino a quando la misura era in vigore.
Perché non si applica il principio della legge più favorevole (lex mitior) in questo caso di reato reddito di cittadinanza?
Non si applica perché la stessa legge che ha abrogato il Reddito di Cittadinanza ha specificato di voler fare un’eccezione a questo principio, mantenendo l’applicazione delle sanzioni penali per i reati commessi in precedenza. La Corte ha ritenuto questa scelta del legislatore ragionevole.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione con motivi generici o già respinti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1501 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1501 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condanNOME per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d n. 4 del 2019, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione all’esito di giudizio abbre articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in ordine alla sussist responsabilità penale del ricorrente nonché inosservanza della legge attesa l’intervenu abrogazione del reato di cui all’art. 7 di. cit.;
ritenuto che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittim poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese co corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergen processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corte di appello correttamente rit provata la penale responsabilità del ricorrente in quanto dal compendio probatorio in atti ri inconfutabile l’avvenuta falsificazione ad opera dell’imputato per l’ottenimento del redd cittadinanza, avendo il medesimo percepito una somma totale di euro 24.150 a far data dal mese di aprile 2019, pur in assenza dei requisiti richiesti dalla legge; il ricorrente, i guadagNOME dall’attività di gioco online ingenti somme di denaro senza farne menzione in seno alle istanze di ammissioni al beneficio e neppure nei quindici giorni successivi alla acquisizione;
considerato che, con l’unico motivo dedotto, il ricorrente espone / inoltr , enunciati ermeneutici manifestamente infondati posto che l’abrogazione, a far data dall’I. gennaio 202 del delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, da 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi si termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattivit lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, secondo comma, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicu la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà po continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coor cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi ben il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (così, per tutte, Sez. 3, 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 – 01);
rilevato che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con condanna al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.