Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG 5766/24
Rilevato che la NOME è stato condannato alle pene di legge per il reato dell’art. 7 n. 4 del 2019;
Rilevato che l’imputato con il primo motivo di ricorso ha eccepito il vizio di motivazione in m all’accertamento di responsabilità, perché era risultato che aveva riscosso somme più modeste rispetto a quelle contestate e, in ogni caso, non esuberanti rispetto alla fascia di reddito p s’imponeva l’obbligo di comunicazione ai fini del reddito di cittadinanza né era mai emerso ch potesse riscuotere a suo piacimento le vincite o che sussistessero termini e/o scadenze entro cu poter riscuotere le somme che dunque erano solo virtuali; con il secondo motivo ha lamentato il vizio di motivazione in merito alla pena applicata; con il terzo ha dedotto la violazione di e il vizio di motivazione perché il reato era stato abrogato a decorrere dal 10 gennaio 2024;
Rilevato che nella memoria l’AVV_NOTAIO ha ulteriormente ribadito i motivi di censur ha lamentato che nella scheda di spoglio era stata omessa l’analisi del terzo motivo;
Ritenuto che il primo motivo è inconsistente perché la Corte territoriale ha ben spiegato che reato è integrato per il semplice fatto dell’omessa denuncia delle vincite come documentate dall’estratto conto e non contestate;
Rilevato che il secondo motivo sulla pena non si confronta con la giurisprudenza: è ammessa l’applicazione . del medio edittale, senza soverchia motiv a zione rispetto alle formule di stile dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01);
Rilevato, quanto al terzo motivo, che deve ribadirsi il principio di diritto già affermato da Sezione con la sentenza n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964-01, secondo cui l’abrogazione, a far data dall’01/01/2024, del delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali dallo ste previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, de principio di retroattività della “lex mitior”, altrimenti conseguente ex art. 2, comma sec cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presen profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogaz del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto bene posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 di. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sos del reddito di cittadinanza;
Rilevato che l’ulteriore doglianza relativa all’omessa valutazione del terzo motivo nella sch predisposta dall’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi è inconsistente, perché il Giu delegato all’esame effettua un esame sommario e non è obbligato a prendere posizione su tutti i motivi, mentre il Collegio, verificato il contraddittorio con la parte, assume la dec rispondendo alle singole censure;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente