Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4340 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4340 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ZHEJIANG (CINA) il 22/12/1966 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore, Avv. NOME COGNOME insisteva per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
La Corte di appello di Roma confermava la condanna di NOME COGNOME riqualificando la condotta, inizialmente inquadrata come riciclaggio, in ricetta contestava all’imputato di avere ricevuto la somma di euro 215.600, provento di fiscali.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduc
2.1. violazione di legge (art. 143 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si che non erano stati tradotti in cinese í decreti di citazione di entrambi i gradi generando la lesione del diritto dell’imputato alla conoscenza effettiva degl processo. Si deduceva, a sostegno, che nel verbale di sequestro redatto dall’Agenz Dogane dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma si dava atto del fatto che la cìnese era l’unica conosciuta e compresa dall’imputato.
2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifesta infondata.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha accuratamente valuta tema della conoscenza della lingua italiana rilevando (a) che il verbale di s formato dall’Agenzia delle Dogane veniva consegnato in copia dopo «averlo fatto inten nella lingua parlata italiana e cinese»; (b) che dallo stesso verbale emer interlocuzione con il ricorrente avvenuta in lingua italiana; (c) che l’imput invero decisivo – aveva lavorato e vissuto in Italia per trent’anni; (d) che nel identificazione del 30 maggio 2018 gli operanti avevano atto del fatto che l’i parlava e comprendeva la lingua italiana (pag. 3 della sentenza impugnata).
Tali circostanze, con motivazione logica ed aderente alle emergenze process venivano ritenute incompatibili con la mancanza di conoscenza della lingua italiana.
2.2. Violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe sufficientemente identificati ì reati presupposto; si deduceva (a) che ì re richiedevano l’accertamento della soglia di punibilità, (b) che le sentenze di m avrebbero fornito indicazioni sugli ipotetici autori di tali reati, (c) che non s considerato che lo stesso ricorrente avrebbe potuto concorrere nella consumazion reati fiscali ritenuti presupposto della ricettazione.
2.2.1. Il collegio ribadisce che ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipo non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 – 01).
Nel caso in esame, preso atto del fatto che il capo di imputazione faceva es riferimento ad una violazione finanziaria, il collegio ritiene che i “reati-presupp
ricettazione siano stati individuati, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche f dalla Corte di legittimità, pacificamente irrilevante essendo al riguardo l’identificaz loro autori (cfr. Sez.2, n.29685 del 05/07/2011, Rv.251028 – 01).
La Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha rilevato maniera esaustiva e coerente, che non erano emersi collegamenti del ricorrente con criminalità organizzata, e che era ragionevole desumere dalle circostanze di fatto c somma sequestrata (occultata nei doppi fondi di tre zainetti) non fosse riconducibile a di natura finanziaria consumati dall’interessato, ma da terzi, tenuto conto delle se circostanze:
-il ricorrente era, da anni, legato al mondo del commercio gestito da persone nazionalità cinese;
-l’attività di impresa da lui esercitata era cessata nel 1998, né alcuna altra economica risultava riconducibile al suo nucleo familiare in epoca successiva;
-nessun elemento probatorio era stato fornito in ordine all’esercizio di una at economica di fatto, svolta in proprio e sconosciuta al fisco, ai cui guadagni riconducibile l’importo rinvenuto.
Le circostanze evidenziate rendono del tutto astratta l’ipotesi difensiva riconduzione degli importi al prodotto della consumazione di reati fiscali da dell’interessato, condizione che escluderebbe la configurabilità a suo carico ricettazione, mancando, per i motivi ben espressi nella pronuncia di merito, qual riscontro concreto di tale ipotesi difensiva.
Quanto al tema delle soglie di punibilità dei reati fiscali, il cui mancato supera escluderebbe la loro rilevanza penale del reato presupposto, la rilevante entità delle rinvenute in possesso del ricorrente esclude tale eventualità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il r la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il giorno 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente