Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16401 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16401 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ai fini della configurabilità del “fumus” dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), Ł necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali, e, cioŁ, la sua esatta tipologia ed i suoi autori e che il giudice può affermare l’esistenza del reato presupposto attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 23/02/2022, Cremonese, Rv. 282629 – 01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 – 01).
Tanto basta per ritenere aspecifica la eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni degli imputati – peraltro, come risulta dagli atti, contenute in due distinti verbali di spontanee dichiarazioni rese nell’immediatezza del sequestro, pacificamente utilizzabili in sede cautelare in quanto esternate
senza costrizione alcuna, secondo quanto emerge dagli stessi verbali (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242 – 01) – per mancato superamento della prova di resistenza.
Si Ł affermato che, in tema di ricorso per cassazione, Ł onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01). Inoltre, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 – 01).
Il quarto motivo Ł infondato per le medesime ragioni appena espresse a proposito del terzo motivo, dovendosi aggiungere che il Giudice per le indagini preliminari, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, non aveva omesso di motivare tanto con riguardo al periculum in mora che in ordine all’esigenza di anticipare l’apprensione del denaro alla fase cautelare, risultando entrambi i profili adeguatamente trattati nella parte finale del decreto di sequestro.
Il Tribunale, in relazione al nesso di pertinenzialità ed alle circostanze concrete ha, infine, correttamente osservato, che tale nesso tra il reato di ricettazione di una somma di denaro e le banconote ricevute Ł di immediata percezione per la natura di corpo del reato di tale bene; anche tale affermazione Ł coerente alla costante interpretazione di tale profilo in sede di legittimità (Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272906 – 01).
Il quinto motivo Ł infondato per le ragioni esplicitate in relazione al secondo ed al terzo motivo.
6. E’ manifestamente infondato l’ultimo motivo.
La Corte di cassazione ha stabilito che il procedimento incidentale ‘de libertate’ non comporta per sua natura un accertamento sul merito della contestazione e dunque non integra alcuna ipotesi di incompatibilità, istituto mirato a prevenire che la pronuncia sul merito della contestazione sia pregiudicata da determinazioni già assunte, riguardo al medesimo fatto. In ossequio a tale principio non Ł stata configurata alcuna ipotesi di incompatibilità ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen. in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame, chiamato a giudicare della legittimità di una misura coercitiva, che abbia poi fatto parte del medesimo tribunale in qualità di giudice dell’appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione della medesima misura (Sez. 6, n. 10231 del 11/02/2015, COGNOME, Rv. 262958); del pari, non si Ł ravvisata alcuna incompatibilità, nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un’ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poichØ l’art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale “de libertate” non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, COGNOME, Rv. 281039 – 01; in ordine a tale eventualità, la relativa questione di legittimità costituzionale Ł già stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., Sez. 1, n. 46935 del 11/07/2023, COGNOME LCOGNOME, Rv. 285409 – 01).
Per tali ragioni, il motivo deve ritenersi manifestamente infondato, tanto quanto la questione di
legittimità costituzionale proposta.
Ogni ulteriore argomentazione difensiva Ł assorbita.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME