Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15916 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto che i ricorsi siano respinti;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugNOME provvedimento la Corte d’appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brescia del 3 ottobre 2022 che aveva condanNOME NOME COGNOME e NOME per i reati di ricettazione e di associazione per delinquere. La senten d’appello escludeva la recidiva contestata a NOME COGNOME e procedeva alla rideterminazion della pena, alla revoca della pena accessoria irrogata l’imputato ed alla conferma nel re della pronuncia di primo grado.
I due imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione.
NOME COGNOME formula due motivi, entrambi basati sulla violazione di legge nonché sul contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Per un primo profilo, si contesta la decisione nella parte in cui, per afferm responsabilità dell’imputato, basa su mere presunzioni del tutto astratte l’origine ill quindi la provenienza delittuosa) del denaro sequestrato.
Per un secondo profilo, si contesta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazi con riferimento alla misura della pena comminata poiché, avendo preso il giudice come parametro sanzioNOMErio l’entità della somma rinvenuta, la sanzione doveva essere pari ad un terzo di quella irrogata al coimputato che deteneva una somma più che tripla rispett all’imputato italiano.
NOME formula tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo si lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606 lett. c, c.p.p.) per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza 522 c.p.p.. Secondo l’argomento difensivo, il primo giudice ha escluso espressamente che la provenienza illecita del denaro sequestrato all’imputato derivasse dalla mera appartenenza all’associazione per delinquere ovvero dalla commissione dei reati fine della stessa Escludendo la sussistenza di un reato presupposto, in sostanza il primo giudice condannava l’imputato per un reato differente rispetto a quello prospettato nel capo d’accusa, integrando estremi della nullità indicata in rubrica.
Con il secondo motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione (ex art. 606 lett. e c.p.p.) in relazione all’elemento tanto oggettivo che sogget del delitto di ricettazione. Il solo fatto di non provare la lecita provenienza del den sostiene nel ricorso, non è elemento idoneo a confermare la penale responsabilità dell’imputato anche in assenza dell’individuazione di un reato presupposto.
Con il terzo motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità de motivazione (ex art 606 lett. e c.p.p.) in tema di trattamento sanzioNOMErio. Si contest particolare la insufficiente motivazione della corte d’appello che ha rigettato la richie applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena facendo riferimento in termini non sufficientemente specifici,,alla gravità oggettiva della condotta.
Con memoria inviata per mail il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto che i ricors siano respinti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnata sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia in accoglimento del primo motivo del ricorso di NOME COGNOME e de secondo motivo del ricorso formulato da NOME.
Nei menzionati motivi di ricorso, pur con diversi accenti, si affronta il tema indimostrata provenienza illecita del denaro sequestrato ai due imputati e dell’incombenza sulla parte pubblica della dimostrazione di tale aspetto, fondamentale per l’accertamento del reato di ricettazione contestato a COGNOME ed a COGNOME.
Questa Corte non ignora che sul tema vi sono diversi orientamenti all’interno dell giurisprudenza di legittimità. Ad un indirizzo fondato su un approccio per così dire ‘realist soddisfatto, ai fini della configurazione del reato di riciclaggio, dalla semplice presenza d indici incompatibili con una origine lecita del denaro (ex multis, Sez.2, n.43532 del 19/11/2021, COGNOME; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023 Scordamaglia Rv. 284522 – 01) se ne
contrappone un altro di segno opposto, per così dire ‘rigorista’, che tende ad imporr di merito uno sforzo ermeneutico più approfondito al fine di imporre quanto identificazione ed indicazione delle ‘tracce’, anche in termini di qualificazione reato presupposto che non può rimanere totalmente indefinito.
Si è così affermato che ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo del fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone nec ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/202 Rv. 282629 – 01). Si è aggiunto che ai fini della configurabilità del reato di ricicl essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi sto tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 29689 del Maddaloni Rv. 277020 – 01).
Proprio quest’ultimo profilo (mancata individuazione della tipologia di reato pre risulta rilevante nel contesto odierno alla luce della circostanza, evidenziata n COGNOME ma destiNOME ad essere rilevante anche nei confronti del coimputato COGNOME, sentenza di primo grado (a pg.16) si trova ampiamente argomentata l’affermazione sec quale i reati presupposti non possono essere né l’associazione per delinquere c coinvolti con ruoli differenti i due imputati, né quelli di varia natura indica imputazione con formula quanto mai promiscua. E nemmeno la decisione della Corte d’ap affronta tale aspetto, in relazione all’uno o all’altro dei due ricorsi.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sezione della Corte d’appello di Brescia che dovrà uniformarsi ai principi sopra i ulteriori motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del d’appello di Brescia.