Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19954 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
‘SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA J ci
(NOME
avverso l’ordinanza del 24/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni della Sostituta Procuratrice GLYPH generale GLYPH NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letti i motivi aggiunti e la memoria depositati dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, e sentito l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATI -0
GLYPH In data 23 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Verona convalidava il sequestro preventivo disposto in via di urgen dal Pubblico Ministero di somme di denaro nei confronti di NOME, emettendo contestuale decreto di sequestro preventivo; il Tribunale di Verona, in funzion giudice del riesame, con ordinanza del 24 gennaio 2024, rigettava l’impugnazion proposta.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di NOME COGNOME lamentando che un primo vizio dell’ordinanza oggetto di ricorso si rinveniva ne parte in cui i giudici territoriali avevano ritenuto sussistente il requisito agito l’indagato in modo tale da ostacolare l’identificazione della proveni delittuosa dell’oggetto materiale del delitto di riciclaggio, posto che relativ alla somma di C 26.895,00 il detenere il denaro nelle tasche della giacca, pantaloni e nel borsello non era certo una condotta idonea ad occultarne provenienza delittuosa; quanto alla somma di C 70.000,00 rinvenuta nel baule sotto la ruota di scorta, neppure tale condotta era finalizzata a far perdere le dell’asserita origine delittuosa del denaro, in assenza di qualsiasi riscontro o (neppure ipotizzato dai giudici) sulla destinazione dell’autovettura all’estero fantomatica volontà di impiegare o sostituire le somme da parte del ricorrente posizionamento di una somma importante di denaro in contanti in un punto difficilmente accessibile dell’auto rispondeva ad una finalità cautelativa, vis l’indagato era stato vittima di una rapina in auto appena sei mesi prima assumevano rilievo le “false” o “contraddittorie” dichiarazioni rese da NOME sull’origine dei soldi, visto che la diversa opinione porterebbe alla cancellazio principio nemo tenetur se detegere.
1.2 Il difensore eccepisce l’erronea applicazione della legge penale in punt asserita sussistenza del fumus commissi delitti del reato di riciclaggio: il mero possesso di una somma ingente di denaro non poteva giustificare, di per sé e assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’elevazione di una imputazion riciclaggio o ricettazione, né essere di sostegno di una misura cautelare; né v ad integrare il fumus del reato di riciclaggio la rilevata discrasia tra l’ammonta del denaro sequestrato ed i redditi dichiarati dal ricorrente, trattandosi di un presunzione.
1.3 II difensore eccepisce l’erronea applicazione della legge penale in punt asserita sussistenza del fumus commissi delicti del reato presupposto del reato di riciclaggio, che era stato individuato nel decreto di sequestro “verosimilment reati tributari”: gli stessi elementi valutati per la sussistenza del reato di ri valevano evidentemente anche come prova logica dei non meglio precisati delitti
fiscali, per cui il ‘ provvedimento ifiblativo si fondava su una doppia presunazione, disancorata da dati fattuali.
1.4 Il difensore presentava motivi aggiunti nei quali eccepiva l’err applicazione della legge penale per violazione del principio di proporzionalità sequestro preventivo, rilevando che in assenza di qualsiasi riscontro sul pres reato tributario presupposto, si finiva per attribuire al ricorrente una pena i rilevabile anche d’ufficio; il Tribunale avrebbe dovuto stabilire il rappo proporzionalità tra profitto conseguito e valore dei beni sottoposti a vinc suscettibili di confisca, adempimento che non poteva essere demandato alla fas successiva; veniva depositata anche una memoria di replica alle osservazione de Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Si deve ribadire che “ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essen necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali. (In applica principio, la Corte ha annullato con rinvio l’impugnata ordinanza di conferma d sequestro preventivo di una consistente somma di denaro, rinvenuta in una scatol all’interno dell’autovettura condotta dall’indagato, di cui questi non aveva s giustificare la provenienza, rilevando l’assenza di elementi sufficient individuare il delitto presupposto)” (Sez.2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, 282433 – 02).
Come efficacemente osservato nella motivazione della sentenza richiamata, “se, infatti, è corretto il richiamo alla giurisprudenza che non ritiene necessa ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, esonera dall’individuare quale tipologia di delitto costituisca l’origine delle c sottoporre a sequestro, in quanto appunto di provenienza delittuosa”; nel caso esame, il Tribunale si è limitato ad evidenziare le peculiarità della disponibilit somme sequestrate in capo a soggetto che non è stato in grado di giustific adeguatamente la provenienza di somme di rilevante importo, fornendo versioni contraddittorie sul punto, e la sproporzione rispetto ai redditi dell’indagat non ha poi offerto alcun elemento di utile considerazione quanto al deli presupposto, individuato in maniera generica in “reati tributari”; peraltro, si osservare come il giudice delle indagini preliminari, individuando un re presupposto “verosimilmente di natura tributaria”, aveva anche rilevato che Sha COGNOME era socio e/o amministratore di diverse società (circostanza affermata anc nella richiesta del Pubblico ministero nella richiesta di convalida del sequestro emissione di sequestro preventivo), adombrando così la possibilità che il ricorre
avesse concorso nella realizzazione del reato presupposto, condizione ch escluderebbe la sussistenza del reato dell’ipotizzato reato di riciclaggio all della clausola di riserva contenuta nell’art. 648 bis cod. pen..
Considerato quindi che fin dall’origine del provvedimento non è stata individua la possibile provenienza delittuosa delle somme sequestrate, intesa co derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzion d’ingiustificato possesso del denaro, ma che anzi è stata anche ipotizzat commissione da parte dell’indagato del reato presupposto del riciclaggio, de essere disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonch dell’ordinanza di convalida del sequestro preventivo operato di urgenza da polizia giudiziaria e contestuale decreto del Giudice per le indagini preliminar Tribunale di Verona in data 23/12/2023, con ordine di restituzione del denaro sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonchè il decreto di convalida d sequestro e dispone la restituzione all’avente diritto quanto in sequestro. M alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede p quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc, pen.
Così deciso il 15/05/2024