Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1252 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1252 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 13/05/2002
avverso l’ordinanza del 06/06/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al 7 -ribunale per il riesame di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Napoli rigettava di riesame del sequestro preventivo della somma di euro tremilaottocent( tta ,k rinvenuta in un locale del quartiere “Scampia” all’interno di un calcio balilla d
tribunale riteneva che fossero emersi gli indizi del reato di ricettazione, identif reato presupposto nel reato di spaccio di sostanza stupefacente
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che COGNOME
2.1. violazione di legge: non vi sarebbero elementi per identificare I presupposto in quello previsto dall’art. 73 d.P.R. 30990, non essendo sufficienti E né il luogo di custodia, né quello di rinvenimento del denaro;
2.2. violazione di legge: contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il gi per le indagini preliminari non avrebbe identificato in modo univoco il reato pres ip della ricettazione, ritenendo che lo stesso avrebbe potuto identificarsi anche in a come l’estorsione, la rapina o il furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
1.1.11 collegio condivide la giurisprudenza secondo cui ai fini della configura t i reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua ti pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattua 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 – 02; Sez. 2, n. 29689 del 28/0 i/2 COGNOME, Rv. 277020).
1.2. Nel caso in esame il Tribunale offriva una motivazione sufficiente in oric ve identificazione del reato presupposto specificando quanto già affermato, seppur i i non univoco, dal giudice per le indagini preliminari.
Si rilevava infatti che (a) la zona della custodia, ovvero una nota piazza di “si 13C (b) le modalità di conservazione del denaro, un calciobalilla conservato in locale pi )b (c) il taglio delle banconote, non omogeneo, fossero elementi gravemente indiziai it:i d provenienza del denaro dalla attività di spaccio.
Il tribunale, con motivazione che si sottrae ad ogni censura, ha individuato i’ presupposto in quello previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, individuando tu di indici persuasivi negli elementi raccolti nel corso delle indagini, integrando e spec , cando la motivazione del primo giudice.
Si tratta di una motivazione che individua in modo sufficiente – anche i:en conto del fatto che si tratta di un accertamento effettuato nel corso delle i preliminari – la tipologia del reato presupposto, correttamente individuato nE I previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle si lese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process.,u 3ii
Così deciso, il giorno 7 novembre 2024
L’estensore
La Presidente