Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2866 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di:
NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione fra reati, presentata, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., da NOME COGNOME con riferimento ai reati di furto aggravato giudicati con le sentenze indicate ai numeri 1) e 2) nel predetto provvedimento, e, per l’effetto, individuato il reato più grave in quello giudicato con la sentenza sub 2), ha rideterminato la pena nella misura complessiva di un anno, due mesi di reclusione e 400,00 euro di multa.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente individuato il reato più grave in quello giudicato con la sentenza sub 2), per il quale era stata irrogata la pena di otto mesi di reclusione e 300,00 euro di multa, a fronte di quello oggetto della sentenza sub 1), per il quale era stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 600,00 euro di multa; palese, quindi, era la violazione dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. che considera «violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato».
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in adesione al motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Nel caso di specie, vengono in considerazione due reati di furto aggravato, giudicati con le seguenti pronunce:
sentenza emessa dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, in data 9 settembre 2009, irrevocabile il 23 novembre 2009, con la quale all’imputato è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di un anno, quattro mesi di reclusione e 600,00 euro di multa;
sentenza resa dalla Corte di appello di Catania in data 17 febbraio 2021, di riforma di quella emessa dal Tribunale di Catania in data 18 ottobre 2013, irrevocabile il 20 luglio 2021, con la quale l’imputato è stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 300,00 euro di multa.
La norma da applicare, quindi, è quella prevista dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (“Determinazione del reato più grave”), che recita:
«Per l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato».
Il tenore della riportata disposizione esclude in radice qualunque intervento di tipo discrezionale in capo al giudice dell’esecuzione, il quale deve, pertanto, limitarsi a recepire la valutazione dosimetrica concretamente effettuata dal giudice della cognizione identificando, così, la “violazione più grave” in quella per la quale è stata inflitta “la pena più grave”, siccome indicata in dispositivo e posta in esecuzione.
Nel caso di specie, l’errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito stato quello di trascurare del tutto il trattamento sanzionatorio operato nei due giudizi di cognizione aventi ad oggetto i reati da porre in continuazione, il che lo ha indotto ad individuare il reato più grave nel furto aggravato giudicato con la sentenza sub 2) – ritenuto tale per il numero maggiore delle circostanze aggravanti contestate rispetto all’altro reato – nonostante la minore entità della pena in concreto inflitta in relazione ad esso (otto mesi di reclusione e 300,00 euro di multa rispetto alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 600,00 euro di multa applicata ex art. 444 cod. proc. pen. con la sentenza sub 1).
Va, quindi, ribadito il seguente principio di diritto:
«Il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite» (Sez. 1, n. 38331 del 5/6/2014, Fall, Rv. 260903).
Tale principio è stato, assai di recente, riaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte all’udienza del 28 settembre 2023 (ricorso di NOME COGNOME n. n. 21143/2022 R.G.), in relazione alla particolare fattispecie dell’applicazione della disciplina della continuazione in executivis fra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, con decisione di cui è sinora disponibile l’informazione provvisoria n. 12/2023, che recita:
«Ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato».
Quanto precede impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio . per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione (C. Cost., 9 luglio 2013, n. 183), che si atterrà al principio di diritto richiama individuando la pena più grave in quella di un anno, quattro mesi di reclusione e 600,00 euro di multa, applicata a NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con sentenza emessa in data 9 settembre 2009 dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, irrevocabile il 23 novembre 2009.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente