Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44389 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44389 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CATANZARO
nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso l’ordinanza del 27/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso del Pubblico ministero avverso la prima ordinanza del GI P.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 27.12.2022, il GIP presso il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza di NOME COGNOME ha rideterminato la pena complessiva da espiare previo riconoscimento del vincol della continuazione tra i reati di cui alle sentenze:
sentenza 21.10.2005 della Corte d’appello di Catanzaro che conferma sent. 21.1.2005 Tribunale di Catanzaro (irrevocabile il 27.6.2006) con condanna a ann 8 di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 56, 110, 575 cod. p 10, 12 e 14, I. n. 497 del 1974, commessi il 13.4.2002;
sentenza 29.10.2013 della Corte d’appello di Catanzaro (irrevocabile 14.1.2014) che conferma sentenza GUP Catanzaro con condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 900 di multa per i delitti di cui agli artt. 56, 81, 629 cod. pen. commessi il 20.7.2011;
sentenza 22.1.2015 della Corte d’appello di Catanzaro (irrevocabile 19.4.2017) in riforma della sentenza del GUP di Catanzaro, con condanna alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 416-bis, commi 3, 4, e 5 cod. pen. commesso dal 2004 con condotta perdurante.
sentenza 3.4.2019 della Corte d’appello di Catanzaro, che conferma la sentenza del 9.6.2017, del GUP di Catanzaro con condanna alla pena di anni 16 d reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, 99, comma 4, 56, 575, 577 n. cod. pen., art. 7, I. n. 203 del 1991, artt. 10, 12, I. n. 497 del 1974, com 5.12.2008.
Con tale ordinanza, GIP, dopo aver dato atto che con provvedimento in data 23.5.2022 era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di nn. 1, 2 e 3, ha ritenuto che anche il tentato omicidio giudicato con la sen sub 4 fosse da ricondurre nell’ambito dei reati commessi da NOME NOME qualit appartenente al sodalizio criminale riferibile al clan RAGIONE_SOCIALE. Ha quindi proced alla rideterminazione della pena ritenendo più grave il reato di cui all’art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 cod. pen. (n. 3) per il quale era stata irrogata una pena anni e 6 mesi di reclusione. Su tale pena ha poi operato gli aumenti per i satellite, e, specificamente, per il reato sub 4 (tentato omicidio) anni 5 e di reclusione, pervenendo alla determinazione della pena finale in complessivi anni di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato in 16 anni di rec
Con ordinanza in data 12.01.2023, il GIP presso il Tribunale di Catania, accoglimento dell’istanza del Pubblico ministero, ha disposto, ai sensi dell’art comma 7, cod. proc. pen., la sospensione dell’esecuzione della predetta ordinan di riconoscimento della continuazione.
Avverso la prima ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore dell Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo due motivi di censura.
3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 81 cod. pen. Il dopo avere in modo apodittico ritenuto il reato di tentato omicidio giudicato co sentenza sub 4), avrebbe erroneamente individuato il reato più grave in quello cui all’art. 416-bis cod. pen. In realtà, sulla base dei principi richiamati dal ) ordinanza impugnata, ‘in base ai quali il reato più grave deve essere indiv nel reato per cui è stata inflitta la pena più grave, nella specie detto reato a individuato in quello sub 4 oggetto dell’istanza proposta da COGNOMECOGNOME per il qu stata stabilita la pena base in anni 21 di reclusione, sicché la pena base operare gli aumenti per la continuazione avrebbe dovuto essere individuata quella irrogata per il reato di cui a tale condanna.
3.2. Con il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione in ordine all ragioni per cui è stata apportata una riduzione così drastica della pena in rel alla sentenza sub 4. Invero, a fronte di una condanna alla pena di anni 2 reclusione stabiliti dal giudice della cognizione, in sede esecutiva il GIP l’ha a 4 anni di reclusione.
Avverso l’ordinanza di sospensione ha proposto ricorso il difensore d NOME COGNOME deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125, 66 667 e 676 cod. proc. pen.
Contesta l’abnormità del provvedimento in quanto estraneo all’ordinamento processuale, ponendosi fuori delle ipotesi previste dalla legge. Infatti, a l’ordinanza del giudice dell’esecuzione sarebbe consentito il ricorso per cassaz ma non sarebbe prevista la possibilità di presentare istanza di sospensione d stessa, ove non sia stato interposto gravame.
Inoltre, l’atto è censurato in quanto emesso senza previo contraddittorio tal modo non consentendo all’interessato di interloquire sulla richies sospensione.
Infine, l’ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione, non avendo esplicitato le ragioni poste a base della decisione.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chieden l’accoglimento del ricorso del Pubblico ministero avverso la prima ordinanza d GIP.
Il primo motivo del ricorso proposto dal Procuratore aggiunto dell Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro è fondato e assorbente dell’ulteri censura.
Vengono nella specie in rilievo le seguenti disposizioni: l’art. 81 comma 2 c pen., secondo cui la pena va commisurata tenendo conto di quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo; la disposi dettata in modo specifico per la fase esecutiva, di cui all’art. 671, comma 2, proc. pen., la quale afferma che il giudice della esecuzione provvede determinand la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sente o ciascun decreto; infine, la disposizione, dettata in modo specifico per la esecutiva, di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la quale stabilis sede esecutiva si considera più grave la violazione per la quale è stata infl pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con rito abbrevia
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che sentenza sub 4, emessa in data 3.4.2019 della Corte d’appello di Catanza (irrevocabile il 22.1.2021), che conferma la sentenza del 9.6.2017, del GUP Catanzaro con la quale il COGNOME è stato condannato in relazione al reato di te omicidio aggravato ai danni di COGNOME NOME, nonché dei reati di cui all’art cod. pen., art. 7, I. n. 203 del 1991, artt. 10, 12, I. n. 497 del 1974, com 5.12.2008 e la pena è stata così determinata: escluse le attenuanti generiche la gravità del fatto, pena base anni 14 di reclusione, aumentata ex art. 7, I. del 1991 ad anni 21 di reclusione, aumentata per la continuazione interna ad a 24, diminuita per la scelta del rito ad anni 16 di reclusione.
Tale pena è superiore a quella irrogata per il reato di cui all’art. 4 giudicato con sentenza sub 3) emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro in da 22.1.2015 (irrevocabile il 19.4.2017) e che era stata così determinata: pena b 13 anni di reclusione, aumentata per la recidiva a 13 anni e 6 mesi di reclusi
Pertanto, erroneamente l’ordinanza impugnata ha individuato in quest’ultimo il reato più grave, sul quale operare gli aumenti per i reati satellite.
Il ricorso proposto dal COGNOME avverso l’ordinanza di sospensione del sopra richiamata ordinanza di applicazione della continuazione, è inammissibilet
Innanzitutto, occorre rilevare che, a differenza di quanto sostenuto ricorrente, il provvedimento impugnato è espressamente previsto dall’art. 66 comma 7, cod. proc. pen. Tale disposizione stabilisce che il ricorso propo avverso l’ordinanza con cui il giudice decide sulla richiesta dell’interessato pubblico ministero non ne sospende l’esecuzione, «a meno che il giudice che l’ emessa non disponga diversamente». La possibilità di sospensione dell’ordinanz
con cui il giudice decide l’incidente di esecuzione è specificamente contempla dalla disposizione che disciplina il relativo procedimento.
Avverso di essa non è tuttavia previsto alcun mezzo di impugnazione.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che è inammissibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 6 comma 7, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell’esecuzione rigetta la rich di sospensione dell’esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla le l’impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale (Se n. 54594 del 15/04/2016, Rv. 268549 – 01. In senso conforme, altresì, Sez. 1, 24372 del 11/05/2005, Rv. 232395 – 01; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Rv. 246634 – 01).
Questa Corte ha infatti chiarito che il provvedimento reiettivo della richi di sospensione dell’esecuzione di ordinanza reso dal giudice dell’esecuzione, sensi dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen., non è ricorribile, perché non provvedimento decisorio, ma soltanto interlocutorio e nessuna norma ne prevede una autonoma impugnabilità. Né è possibile, in virtù del principio di tassatività mezzi di impugnazione, estendere al caso in questione rimedi impugnatori previsti in relazione ad altri provvedimenti giurisdizionali, o sostenerne la ricorribilit il profilo della incidenza sulla libertà personale, già pregiudicata o comu limitata dalla condanna irrevocabile (tra le altre, Sez. 1, n. 5896 del 12/11/ Cecotto, Rv. 206241; Sez. 1, n. 24372 del 11/05/2005, COGNOME, Rv. 232395; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, COGNOME, Rv. 246634).
Le medesime considerazioni possono estendersi anche al provvedimento di accoglimento della richiesta di sospensione dell’ordinanza del giudi dell’esecuzione.
In ogni caso, quanto al denunciato vizio di difetto di contraddittorio, il Col condivide l’orientamento espresso da Sez. 1, n. 47657 del 22/06/2016, Rv 268377, la quale ha affermato che «il provvedimento di sospensione, emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666, comma settimo, cod. proc. pen. istanza di sospensione non incidente sulla libertà personale, non prevede alcu formalità non richiedendo l’adozione del contraddittorio» (conf. Sez. 1, n. 29 del 24/06/2003, Rv. 225203 – 01; Sez. 1, n. 5896 del 12/11/1996, Rv. 206241 01).
In conclusione, deve essere disposto l’annullamento con rinvi dell’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, limitatamente al determinazione della pena.
Deve invece essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal COGNOME co conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in co nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 13/06/2000).
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2023.