Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3200 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3200 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Canicatti’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta.
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
la Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio;
l ‘AVV_NOTAIO , difensore di fiducia del ricorrente, concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Caltanissetta decideva in seguito all’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione al fine di valutare la riconducibilità di alcune delle condotte contestate a NOME COGNOME al reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
All’esito del giudizio rescissorio (sentenza Sez. 6, n. 1335/2024), la Corte riteneva che le condotte indicate nei capi e), f) e g) descrivessero attività ‘ di piccolo spaccio ‘ qualificabili ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 /1990 e, dunque, rideterminava la pena individuando il reato più grave nella condotta descritta al capo e) ed applicando gli aumenti per la continuazione per gli altri reati accertati, tra i quali vi erano due furti pluriaggravati ed una ricettazione di
lieve entità.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
-violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all’identificazione del reato più grave, che avrebbe dovuto essere individuato in quello di furto pluriaggravato; si deduceva, altresì, la carenza di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzioNOMErio con particolare riferimento alla quantificazione degli aumenti per la continuazione.
Il motivo è fondato: la forbice edittale stabilita per il furto pluriaggravato, definita dall’ultimo comma dell’art. 625 cod. pen. (capi a, b, c) si estende ‘dai tre ai dieci anni di reclusione ‘, quella per la ricettazione (capo d) ‘da due ad otto anni di reclusione ‘, mentre la forbice individuata per la condotta descritta dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 /1990 si estende ‘ dai sei mesi ai cinque anni di reclusione ‘ : dunque, il reato più grave, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non avrebbe potuto essere identificato nel capo e), relativo ad una cessione di stupefacente di lieve entità.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio che, fermi i limiti di pena irrogati con la sentenza impugnata (pena finale complessiva, anni sei, mesi undici di reclusione ed euro 9.800,00 di multa), proceda a nuova rideterminazione della pena per il ritenuto reato continuato (capi a, b, c, d, e, f, g), con individuazione della violazione più grave in uno dei reati contestati ai capi a), b), c). L’accertamento di responsabilità deve essere invece dichiarato irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso, il giorno 13 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME