Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41086 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SPERLONGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che- pronunciandosi quale giudice di rinvio a seguito di parziale annullamento della precedente sentenza di condanna limitato unicamente al punto del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del recesso attivo in relazione al tentato omicidio di COGNOME NOME– ha riconosciuto la ridetta attenuante e, ferma la responsabilità dell’imputato per i delitti, uniti dal vincolo della continuazione, di tentato omicidio commessi ai danni di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, ha proceduto alla conseguente riduzione della pena da anni dieci ad anni otto e mesi nove di reclusione;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l’erronea individuazione, ex art. 81 comma secondo, cod. pen., del reato più grave individuabile nel tentato omicidio ai danni di COGNOME NOME e non in quello ai danni di COGNOME NOME come invece ritenuto dal giudice di rinvio, è manifestamente infondato alla luce di quei stessi, consolidati principi che l’atto di impugnazione invoca:
– ai fini della individuazione del reato più grave occorre fare riferimento alla pena comminata in astratto, tenendo, però, conto del genere e dell’entità della sanzione comminata, con le conseguenti ricadute: il delitto è da considerare sempre più grave della contravvenzione; in presenza di una pluralità di delitti (o di contravvenzioni) si deve considerare più grave il delitto (o la contravvenzione) che ha il massimo edittale più elevato; in presenza di un massimo edittale identico, occorre avere riguardo al delitto (o alla contravvenzione) con il minimo edittale più elevato (Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 03/02/1998, COGNOME, Rv. 209487; Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 25/01/1994, Cassata, Rv. 195805; Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, COGNOME, Rv. 191128; Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255348 – 01);
– ciò posto, però, occorre considerare che la nozione di “violazione più grave” ha una valenza “complessa”, che muovendo dalla sanzione edittale comminata in astratto per una determinata fattispecie criminosa, implica la valutazione delle sue concrete modalità di manifestazione. Nel sistema del codice penale, infatti, per sanzione edittale deve intendersi la pena prevista in astratto con riferimento al reato contestato e ritenuto (in concreto) in sentenza, tenendo conto, cioè, delle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata, salvo che specifiche e tassative disposizioni escludano, a determinati effetti, la rilevanza delle circostanze o di talune di esse. Di conseguenza, una volta che sia stata riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti e che sia stato effettuato il doveroso giudizio di bilanciamento delle stesse rispetto alle aggravanti, l’individuazione in astratto della pena edittale non può prescindere dal risultato finale di tale giudizio, dovendosi calcolare nel minimo l’effetto di riduzione per le attenuanti e nel
massimo l’aumento per le circostanze aggravanti (così testualmente in motivazione Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, COGNOME, cit., che richiama, tra le altre, Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, COGNOME);
nella specie il reato più grave, come correttamente ritenuto dal giudice di rinvio (cfr. pag. 2), è quello di tentato omicidio commesso ai danni di COGNOME NOME; invero detto reato è punito con la pena massima edittale di anni sedici di reclusione (anni 24 ex art. 575 cod. pen., ridotta di un terzo ex art. 56 cod. pen.), mentre il reato di tentato omicidio commesso ai danni di COGNOME NOME, rispetto al quale è stata riconosciuta la circostanza attenuante del recesso attivo, è punito in base ai criteri indicati dalle Sezioni Unite COGNOME, con la pena massima di anni dieci e mesi otto di reclusione, in quanto alla pena di sedici anni di reclusione, va applicata, ai fini in oggetto, una ulteriore diminuzione, “nel minimo” previsto (pari a un terzo), per l’attenuate in rassegna (l’art. 56 comma quarto cod. pen. stabilisce una riduzione da un terzo alla metà);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’omessa motivazione sulla memoria difensiva depositata il 29 marzo 2024, è inammissibile per le concorrenti ragioni di seguito elencate:
il ricorrente non indica la decisività della memoria rispetto alla pronuncia adottata dal giudice di rinvio, il quale ha riconosciuto, in favore dell’imputato, il recesso attivo (unico punto devoluto dalla sentenza rescindente ad una rinnovata valutazione);
la memoria, da un lato, sostiene la sussistenza del recesso attivo (che, come detto, il giudice di rinvio ha riconosciuto) e, dall’altro lato, nega la configurabilit del tentato omicidio (punto della decisione già coperto da giudicato su cui il giudice di rinvio non avrebbe mai potuto tornare);
la medesima memoria richiede, in maniera apodittica, il dimezzamento della pena; mentre il giudice di rinvio ha fornito congrue ragioni in punto di determinazione della pena (pag. 2 sentenza impugnata)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l’attività della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria (trasmessa via pec 1’8 ottobre 2024); mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod.
proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese process inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni (liberi ex art. 172, comma 5, cod. proc. pen.) prima dell’udienza (Sez. 7, 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641); e considerato, in ogni caso, che la memoria non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 23/10/2024