Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30145 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30145 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.R. COGNOME , nato in omissis il
COGNOME omissis I
COGNOME
avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte d’appello di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente alla aggravante di cui all’articolo 57 comma 2, cod. pen. con rinvio per la rideterminazione della pena e con declaratori di irrevocabilità della sentenza in relazione al contestato reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Como con sentenza in data 14 aprile 2021, all’esito di giudizio PA. abbreviato, dichiarava in famiglia nei confronti della convivente responsabile del reato di maltrattamenti A. P . COGNOME , aggravato dall’aver commesso il fatto in presenza dei figli minori di anni diciotto, delimitando il te di commissione del reato dal 2014 al 11 settembre 2019, rispetto ad una
contestazione formulata con condotta permanente senza termine finale (c.d. contestazione aperta) e lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, escludendo l’aggravante contestata anche in danno dei figli e dava atto di avere fatto riferimento alla disciplina sanzionatoria più grave introdotta dalla legge n.69 del 19 luglio 2019.
Sull’appello dell’imputato, con il provvedimento in epigrafe indicato la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado, rigettando le eccezioni di ordine processuale circa la violazione dell’art.. 521 cod.proc.pen., considerato che in ragione della contestazione aperta (“dal 2014 in permanenza”) anche i due nuovi episodi di violenza descritti nella querela sporta in data 13 settembre 2019 costituivano oggetto dell’imputazione senza necessità di ulteriori modifiche, con conseguente applicazione della normativa sanzionatoria più grave introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trattandosi di reato abituale con permanenza proseguita dopo l’entrata in vigore di detta legge (ovvero dopo la data del 9 agosto 2019).
Il difensore di] RAGIONE_SOCIALE. [ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurando:
violazione di legge in relazione al principio di corrispondenza tra accusa e condanna; in particolare, si duole il ricorrente dell’acquisizione della denunciaquerela del 13 settembre 2019 successiva all’esercizio dell’azione penale, trattandosi di giudizio abbreviato e comunque di una querela intervenuta dopo i fatti denunciati per i quali era stata promossa l’azione penale e che non andavano oltre la entrata in vigore della nuova legge n. 69 del 19 luglio del 2019;
vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio anche avuto riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 572 comma 2, cod. proc. pen. in luogo di quella prevista dall’art.61 n. 11-quinquies cod. pen., essendo stata riconosciuta l’aggravante della presenza dei figli minori di anni 18 ed esclusa quella di aver commesso il fatto in danno degli stessi minorenni, senza specificare quale disposizione sarebbe stata applicata, non essendovi nel capo di imputazione riferimento agli articoli del codice penale contestati, con conseguenze rilevanti in sede di esecuzione della pena ex art. 656, comma 9, cod.proc.pen. che prevede la non operatività della sospensione solo per il reato di cui all’art. 572 comma 2, cod.proc.pen.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 2020, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. 11 ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo in merito alla dedotta nullità pe violazione del principio di corrispondenza tra accusa e condanna, in rapporto al delimitazione temporale delle condotte di maltrattamenti in famiglia non oltre data del 9 agosto 2019 che segna la entrata in vigore della normati sanzionatoria più grave introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69.
Le censure del ricorrente confondono due profili tra loro nettamente distint quello della legittimità delle nuove contestazioni nell’ambito del giudizio abbrev con quello della efficacia e validità della contestazione aperta di un r permanente.
L’accertamento giudiziale, il cui ambito è definito dall’imputazione su cui misurano i poteri di cognizione e di decisione, si atteggia in modo particol quando viene in gioco la contestazione di un reato permanente, essendo evidentemente diverso l’ambito di cognizione del giudice nel caso di contestazion aperta rispetto al caso della contestazione chiusa.
Nel caso di contestazione “aperta”, che ricorre quando l’imputazione indica soltanto la data iniziale del fatto ma non anche la data di cessazione d permanenza, l’intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, a dopo l’avverarsi dei suoi elementi costitutivi, fa sì che la contestazione l’intero sviluppo della fattispecie criminosa e la cognizione del giudice, in ipotesi, si svolge entro gli ampi confini temporali dell’imputazione, senz necessità di contestazioni suppletive ex art. 516 cod.proc.pen., che sono inve necessarie nel caso opposto di contestazione “chiusa”, ossia di imputazion temporalmente definita sia nel momento iniziale che in quello conclusivo dell permanenza.
Altro e diverso profilo è quello della validità e delle conseguenze processua della modifica della contestazione che può legittimamente intervenire anche ne corso del giudizio abbreviato.
L’art. 441-bis cod.proc.pen., nel prevedere che in sede di giudiz abbreviato l’imputato, a fronte delle contestazioni previste dall’art. 423, co 1, cod. pen., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordina mira a tutelare la scelta processuale operata rispetto alle modifiche sopravven dell’imputazione, che derivino da nuove emergenze che riguardino fatti o
circostanze non note all’imputato al momento in cui ebbe ad avanzare la richiest di rito abbreviato, per evitare che questi resti vincolato ad una scelta operata rispetto ad una imputazione diversa da quella che era stata formulata ai momento della richiesta del rito speciale.
Risulta, quindi, evidente che nel caso di contestazione aperta, la richiesta del giudizio abbreviato è del tutto ininfluente rispetto alle facoltà processuali dell’imputato, non essendo necessaria alcuna modifica della contestazione originaria rispetto alle ulteriori condotte di maltrattamento che possano sopravvenire fino alla sentenza che conclude il giudizio.
Nel caso di contestazione aperta, come sopra osservato, la cognizione del giudice si estende a tutte le condotte che integrano il reato di maltrattamenti, non essendo ravvisabile alcuna immutazione della contestazione rispetto alla durata ed alla protrazione delle condotte di reato, senza che rilevi la scelta del giudiz abbreviato se non nei limiti entro i quali sono suscettibili di utilizzazione le nuov emergenze istruttorie.
Quando si tratti di elementi di fatto legittimamente acquisiti al fascicolo del Pubblico Ministero – come nel caso di specie – o anche di integrazioni istruttorie sempre possibili anche nel giudizio abbreviato, non si pone alcuna preclusione alla cognizione del giudice, considerato che pure la documentazione relativa alle indagini espletate eventualmente dopo la richiesta di rinvio a giudizio entra legittimamente a fare parte della base probatoria utilizzabile ai fini della decisione cosi come anche le prove assunte nel corso dello stesso giudizio abbreviato.
In tema di giudizio abbreviato, l’art. 442, comma 1-bis,cod. proc. peri. espressamente prevede che per la deliberazione il giudice utilizza oltre agli atti contenuti nel fascicolo delle indagini svolte dal Pubblico Ministero, anche gli atti delle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio e le prove assunt nell’udienza.
In definitiva, per quanto osservato non esiste alcuna preclusione processuale derivante dalla scelta del giudizio abbreviato alla piena cognizione da parte del giudice delle condotte di maltrattamenti riportate nella querela integrativa acquisita agli atti di indagine – che si riferiscono ai fatti accaduti nei mesi di ago e settembre 2019 – anche se si tratta di un atto sopravvenuto rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio o più in AVV_NOTAIO rispetto al primo atto di esercizio dell’azio penale da parte del pubblico ministero.
2. La infondatezza manifesta del primo motivo si ripercuote sulla questione dedotta con il secondo motivo.
Poiché non è ravvisabile per il Giudice di primo grado alcuna preclusione ai fini della valutazione delle condotte successive all’entrata in vigore della nuova legge n. 69 del 19 luglio del 2019, esse sono state legittimamene prese in considerazione per individuare la legge applicabile fattone temporis sia con riferimento alla pena base che alla circostanza aggravante prevista dall’art. 572, secondo comma, cod. proc. pen.
Al fini della aggravante in parola è stato già affermato da questa Corte di legittimità che in tenia di maltrattamenti in famiglia, stante la natura abituale del reato, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza di un minore dopo l’entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, perché trovi applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen., introdotta da tale legge, in luogo di quella, previgente, di cui all’a 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen. (vedi Sez. 6, n. 19832 del 06/0472022, 5., Rv. 283162).
Conseguentemente, non avendo il ricorrente in sede di appello censurato il predetto accertamento in fatto, avendo supposto che I fatti indicati nella nuova querela non fossero compresi nel perimetro temporale di cognizione del giudice per le infondate ragioni indicate nel primo motivo, risulta inammissibile la doglianza formulata in sede di legittimità rispetto alla individuazione della legge applicabile ratione temporis senza che sia mai stata posta in discussione la ricostruzione delle condotte di maltrattamenti avvenute in presenza dei figli minori, che il Giudice di appello conformemente al Giudice di primo grado ha ritenuto essere afferenti anche alle condotte di maltrattamenti proseguite nel periodo successivo al 9 agosto 2019.
La correttezza della qualificazione operata nella sentenza di appello dell’aggravante ai sensi dell’art. 572, secondo comma, cod. 13i, pen. non può perciò essere messa in discussione in questa sede di legittimità, in assenza di una puntuale devoluzione nei motivi di appello della questione di fatto da cui tale qualificazione dipende.
In altri termini, solo se fosse risultato accertato che la presenza dei figli minor alle condotte di maltrattamenti in danno della loro madre non fosse riferibile a fatti commessi dopo il 9 agosto 2019, sarebbe stato possibile censurare la qualificazione della circostanza aggravante ai sensi della normativa nuova introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, che ha trasformato l’aggravante prima prevista dall’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies cod. pen. in circostanza aggravante ad effetto speciale, inserendola al secondo comma dell’art. 572 cod.
pen., oltre a modificarne l’ambito di applicazione estendendola a casi primi non contemplati dalla predetta aggravante comune (ovvero alle persone disabili ed all’uso di armi).
La ulteriore questione delle conseguenze derivanti dalla applicazione della già menzionata aggravante ai fini dell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. in tema di titoli di reato ostativi alla sospensione dell’esecuzione non può essere dunque affrontata in questa sede, poiché investe un profilo successivo alla fase della cognizione, per carenza di interesse attuale rispetto ad una decisione futura che potrà essere eventualmente adottata in sede di esecuzione della condanna.
Una volta ritenuta corretta e non più sindacabile la valutazione della qualificazione della contestazione dell’aggravante ai sensi del secondo comma dell’art. 572 cod. pen., sarà solo in sede di esecuzione che andrà eventualmente affrontata la questione se la nuova formulazione di detta ipotesi aggravata sia da ritenersi o meno ostativa alla sospensione, sebbene radicalmente mutata rispetto a quella originariamente prevista allorquando tale disposizione sulla sospensione dell’esecuzione fu introdotta e che era riferita soltanto all’ipotesi di maltrattamenti in danno di un minore di anni quattordici, secondo la formulazione contemplata dal previgente art. 572, comma secondo, cod. pen. nel testo, poi, abrogato con la introduzione del nuovo art. 61, n.11-quinquies cod. pen. per effetto del d.l. 14 agosto 2013, n.92 (conv. nella 1. 15 ottobre 2013) che aveva equiparato la presenza dei minore al fatto commesso in danno di minore ed aveva già ampliato l’ambito della aggravante estendendola anche ai minori di anni 18 di età superiore ai 14 anni, senza dettare alcuna disciplina transitoria e di coordinamento con l’art. 656, comma 9, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle Spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Cosi deciso in Roma il giorno 28 aprile 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente
COGNOME
Ertole Aprile
Deposltato In Cencenetie
………… : …….
Dispone, a norma dell’art. 52 cl.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che – a tutela diritti o della dignità degli interessati – sia apposta, a cura della can sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione de generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla s
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