Reato Permanente e Prescrizione: L’Analisi della Cassazione sull’Occupazione Abusiva
Il concetto di reato permanente è cruciale nel diritto penale, specialmente per quanto riguarda il calcolo della prescrizione. A differenza dei reati istantanei, che si consumano in un unico momento, il reato permanente vede la condotta illecita protrarsi nel tempo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante chiarificazione su questo tema, analizzando un caso di occupazione abusiva di immobile e stabilendo con fermezza da quando inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Il Caso: Dall’Appello al Ricorso per Cassazione
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un’imputata per il reato di invasione di terreni o edifici, previsto dall’art. 633 del codice penale. L’imputata, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge in relazione alla qualificazione del reato e al calcolo della prescrizione.
Il motivo principale del ricorso si basava sulla tesi che la prescrizione dovesse iniziare a decorrere dal momento iniziale dell’occupazione. Tuttavia, la difesa non ha fornito nuovi argomenti, limitandosi a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dai giudici di secondo grado. Nel procedimento era costituita anche la parte civile, una società di gestione immobiliare, che ha chiesto la conferma della decisione e il risarcimento dei danni.
La Questione Giuridica sul Reato Permanente
Il fulcro della questione legale riguardava la natura del reato di occupazione abusiva e, di conseguenza, la determinazione del dies a quo, ovvero il giorno da cui far partire il conteggio della prescrizione. Secondo la difesa, il reato si sarebbe consumato con il primo atto di invasione, facendo così scattare da subito il termine per l’estinzione del reato.
Questa interpretazione, però, si scontra con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha infatti il compito di verificare se i giudici di merito abbiano applicato correttamente i principi di diritto, e in questo caso il principio chiave è proprio la definizione e la disciplina del reato permanente.
le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa. In primo luogo, i giudici hanno rilevato la totale mancanza di specificità dei motivi di ricorso. L’atto, infatti, si risolveva in una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate in appello, senza sviluppare una critica argomentata e puntuale contro la sentenza impugnata. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve correlare le proprie censure alle ragioni specifiche esposte nella decisione che si contesta, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Nel merito, la Corte ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello. È stato ribadito un principio di diritto consolidato: il reato di cui all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) ha natura di reato permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo. In tali circostanze, la condotta illecita non si esaurisce con l’ingresso abusivo, ma perdura per tutto il tempo in cui l’agente mantiene il possesso illegittimo del bene.
Di conseguenza, il dies a quo del termine di prescrizione non coincide con il giorno della prima invasione, ma viene spostato in avanti fino al momento in cui cessa l’occupazione abusiva. Solo da quel momento il reato può dirsi definitivamente consumato e il tempo per la prescrizione può iniziare a scorrere. La Corte ha richiamato una sua precedente pronuncia (Sez. 2, n. 46692 del 2019) per avvalorare questa interpretazione.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione in esame consolida un principio fondamentale a tutela del diritto di proprietà. Stabilire che la prescrizione per l’occupazione abusiva decorre dalla cessazione della condotta ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, impedisce che l’autore del reato possa beneficiare del semplice trascorrere del tempo mentre la sua azione illegale è ancora in corso. Se la prescrizione iniziasse dal primo giorno, un’occupazione prolungata potrebbe paradossalmente portare all’estinzione del reato prima ancora che venga scoperta o interrotta.
In secondo luogo, questa interpretazione garantisce una tutela più efficace alla persona offesa, che può far valere i propri diritti per tutto il periodo della permanenza dell’illecito. L’ordinanza, quindi, non solo risolve il caso specifico, ma funge da monito, riaffermando che la persistenza nella violazione della legge non può mai tradursi in un vantaggio processuale per chi la commette. La condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una cospicua somma alla Cassa delle ammende e alla refusione delle spese legali alla parte civile, sigilla la ferma posizione della Corte sulla questione.
Che cos’è un reato permanente secondo questa ordinanza?
È un tipo di reato in cui la condotta illecita si protrae continuativamente nel tempo, come nel caso di un’occupazione abusiva di un immobile, e non si esaurisce in un singolo momento.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per il reato di occupazione abusiva?
La prescrizione inizia a decorrere non dal giorno in cui è iniziata l’occupazione, ma dal momento in cui la condotta illecita cessa, cioè quando l’immobile viene liberato.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43149 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43149 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME natali DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 157 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il reato di cui all’art. 633 cod. pen. ha natura permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo, con conseguente spostamento del dies a quo del termine di prescrizione al momento in cui cessa l’occupazione abusiva, Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929-01);
vista la memoria del 12 giugno 2023, depositata dal difensore della ricorrente, che, reiterando le censure inerenti alla qualificazione giuridica del reato, non aggiunge argomenti decisivi ai fini di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
vista la memoria dell’il settembre 2023, depositata dal difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, con conclusioni e nota spese;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell’attività svolta, della notula e della tariffa legale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente