Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4715 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4715 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Germania il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari emessa in data 08/11/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
viste le conclusioni datate 19/11/2025 a firma AVV_NOTAIO, il quale ha insistito motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 08/11/2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani emessa in data 17/10/2022 di condanna di NOME COGNOME per il reato cui agli artt. 633 e 639 cod. pen. accertato in Corato il 04/07/2016.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato affidandolo ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge ai sensi dell’art. comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla data del fatto-reato di cui agli artt. 6 cod. pen., che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato non in quel dell’accertamento, ossia il 04/07/2016, bensì in quella dell’allontanamento certo dall’immob abusivamente occupato, corrispondente al 03/06/2021. In particolare, la difesa osserva che l prova dell’avvenuto rilascio dell’immobile, e quindi della data certa di cessaz dell’occupazione, non sarebbe emersa né dagli atti di indagine né all’esito del dibattimento e nemmeno tale dato può essere desunto aliunde, ossia “dalla notifica (del decreto di citazione a giudizio, ndr) avvenuta ad anni di distanza” (seconda pagina ricorso), chiedendo quin l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Nel caso in esame, viene in rilievo un reato permanente. La Corte di cassazione ha infatti chiarito che il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l’occupazio si protragga nel tempo – come appare pacificamente avvenuto nel caso in esame – ha natura permanente (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01). Orbene, nel caso di reato permanente, assume fondamentale rilievo, al fine di stabilire il tempus commissi delicti, considerato anche che il reato permanente costituisce un unicum non suscettibile di irragionevoli frazionamenti, la data di cessazione della permanenza così come contestata nel capo d’imputazione, nel senso che: a) nel caso di contestazione in forma cosiddetta “chiusa”, co l’indicazione di una precisa data finale, si deve avere riguardo a tale precisa data; b) nel c contestazione in forma cosiddetta “chiusa”, con l’indicazione «fino a oggi», si deve avere rigua alla data del rinvio a giudizio; c) nel caso di contestazione cosiddetta “aperta”, ci l’indicazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta, si deve avere riguard data della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476-01; Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, COGNOME, Rv. 274298-01). Tali criteri di individuazione d fl tempus commissi delicti elaborati dalla Corte di cassazione al fine di stabilire sia il reg sanzionatorio applicabile, sia la decorrenza del termine della prescrizione – si devono rite
valevoli anche per individuare la data di commissione del reato ai fini dell’applicazione nel t della disciplina dell’improcedibilità che è dettata dall’art. 344-bis cod. proc. pen.
1.2. Chiarito ciò, nel caso in esame il reato permanente di invasione di edifici è contestato al COGNOME con una contestazione aperta («In Corato, accertato il 04.07.2016 peraltro, la sentenza impugnata dà atto che, alla data del 03/06/2021, persona dichiarata convivente del COGNOME ha ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio di primo g in INDIRIZZO INDIRIZZO, indirizzo diverso da quello di INDIRIZZO, l dell’occupazione illecita dell’immobile, con la conseguenza che a tale data può considerar avvenuto l’allontanamento dell’imputato dall’immobile stesso con conseguente cessazione della situazione antigiuridica. Si pone dunque un problema non di prescrizione, bensì d improcedibilità, i cui termini, ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., non sono decorsi e la sentenza di primo grado stata deliberata il 17 ottobre 2022 (con motivazione contestuale) quella di appello in data 8 novembre 2024.
Premesso ciò, va rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si assume l’erro accertamento della data del reato, è manifestamente infondato in quanto non è consentito, atteso che non è stato proposto con l’atto di appello, con il quale, come rileva la sent impugnata, si eccepiva esclusivamente l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Ad ogni buon conto, la motivazione della sentenza di secondo grado, completa ed esaustiva, con la quale il motivo di ricorso (peraltro aspecifico) non si confronta, ha – tr – affrontato il profilo della cessazione della condotta di occupazione, evidenziando che in 04/07/2016, in sede di accertamento del fatto mediante intervento della polizia giudizia l’imputato non aderì alla richiesta di lasciare libero l’appartamento abusivamente occupat rimanendovi, e che la certezza dell’allontanamento dall’abitazione si ha soltanto alla data 03/06/2021, quando la persona dichiaratasi convivente dell’imputato ha ricevuto la notifica decreto di citazione a giudizio di primo grado; come sopra detto, tale decreto venne, infa notificato in Corato, alla INDIRIZZO, indirizzo confermato nell’atto di nomi difensore di fiducia datato 04/09/2024 e sicuramente diverso da quello di INDIRIZZO, indir dell’immobile illecitamente occupato; posto ciò – specifica la sentenza impugnata – l’unico d certo di cui si dispone è che l’imputato rifiutò di lasciare l’immobile quando gli operanti accesso, in data 04/07/2016, e che non è stato addotto alcun elemento da cui potere trarre che egli lo lasciò poco dopo l’accertamento della Polizia locale.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso in Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME