Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1448 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1448 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 04/03/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e diretta al riconoscimento, a titolo di fungibilità, del periodo di carcerazione dal medesimo sofferta dal 25 febbraio 2005 sino al 31 gennaio 2007.
Il giudice dell’esecuzione riteneva la domanda infondata poiché l’istante era stato riconosciuto colpevole del delitto di associazione di stampo mafioso con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria pronunciata in data 3 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2022, e che la relativa contestazione riguardava il periodo temporale dal 25 febbraio 2005 all’attualità (quindi di tipo ‘aperto’); pertanto, la cessazione del reato associativo doveva individuarsi nella data della pronuncia di primo grado (16 ottobre 2017) successiva al periodo per il quale era stata chiesto il riconoscimento della fungibilità, con la conseguente preclusione di cui all’art. 657, comma 4, del codice di rito.
Avverso la menzionata ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen insistendo per il suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria perché, a suo dire, la Corte territoriale non ha accertato la effettiva protrazione del reato associativo limitandosi a richiamare, a tal fine, la data della pronuncia di primo grado.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOMENOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Invero, ai fini dell’accertamento in sede esecutiva, della data di consumazione del reato permanente, in particolare del delitto di natura
associativa, il riferimento alla contestazione in forma aperta avvenuta in sede cognitiva e al conseguente ancoraggio dell’epoca di conclusione della permanenza al momento dell’emissione della sentenza di primo grado accertativa del reato stesso afferisce a una regola di natura processuale, la quale non esime in alcun modo il giudice dell’esecuzione dal vaglio – da compiersi anzitutto sulla scorta della motivazione resa dal giudice della cognizione, onde cogliere la portata effettiva del suo accertamento – inerente alla ricognizione dell’effettiva data del commesso reato. Come noto, la ragione della contestazione definita aperta del reato permanente poggia sul rilievo che essa, per l’intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l’elemento del perdurare della condotta antigiuridica, sicché, qualora il pubblico ministero si sia limitato ad indicare esclusivamente la data iniziale (o la data dell’accertamento) e non quella finale, la permanenza intesa come dato della realtà – deve ritenersi compresa nell’imputazione: pertanto, l’interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione a un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell’azione penale.
2.1. Sotto il profilo accertativo, quando il capo di imputazione contenuto indichi esclusivamente la data di accertamento di un reato permanente, senza nessun riferimento a quella di cessazione della permanenza, il giudice del dibattimento deve appurare, attraverso l’interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso, se esso riguardi una fattispecie concreta la quale, così come descritta, sia già esaurita prima o contestualmente all’accertamento medesimo, ovvero una condotta perdurata e ancora in atto al momento della sentenza (così già gli arresti regolatori di Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994, COGNOME, Rv. 199170 – 01; Sez. U, n. 11021 del 13/07/1998, COGNOME, Rv. 211385 – 01).
2.2. Sotto il profilo cognitivo, si dà per assodato che, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta aperta, o anche a consumazione in atto, senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la suindicata regola di natura processuale, per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all’accusa l’onere di fornire la prova che l’imputato abbia protratto la
condotta criminosa fino all’indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080 – 01). Il relativo punto, naturalmente, si presta a essere trattato e definito alla stregua di tutte le variabili proprie del giudizio di merito, essendo chiaro che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo dell’indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale, ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato, la rescissione del legame potendo essere desunta, fra le varie possibili situazioni di fatto, da un lungo periodo di detenzione senza che siano stati mantenuti contatti con la consorteria, da una contrapposizione interna all’associazione seguita dall’allontanamento di uno dei sodali, ovvero da altri fatti oggettivi, di cui grava sull’interessato un mero onere di allegazione, quali il trasferimento in luogo distante da quello in cui opera la consorteria, sempre che non vi siano elementi da cui desumere la continuità della partecipazione (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282661 – 02). Anche in tale ambito, l’accertamento specifico dell’effettiva durata del reato permanente contestato in modo aperto spiega conseguenze a molteplici fini (v., in particolare, Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283 – 01, per la precisazione che, in tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il 6 reato di associazione mafiosa, contestato in forma aperta, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell’indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Ciò posto, in materia di esecuzione di pene detentive, nel caso di condanna per un reato associativo contestato senza l’indicazione della data di cessazione della condotta criminosa, l’esclusione del computo del periodo di pena espiata inutilmente per altro reato non deve prescindere – ove la sentenza di condanna di primo grado per il reato associativo sia successiva al periodo di detenzione subito in relazione all’altro reato – dalla verifica che la condotta permanente sia effettivamente continuata sino alla data di pronuncia della sentenza, non potendo farsi derivare in via meramente presuntiva questa prova dalla regola
giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di contestazione in modo aperto del fatto associativo, la penale responsabilità può essere affermata anche con riferimento al periodo successivo alla data di accertamento e che il momento consumativo coincide con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado (Sez. 1, n. 19851 del 22/06/2020, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 6905 del 08/01/2015, Terrasi, Rv. 262319 – 01).
3.2. Orbene, come lamentato dal ricorrente, la fissazione dell’epoca di consumazione del reato associativo, al fine della verifica rilevante per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 657 cod. proc. pen., è risultata indicata nell’ordinanza impugnata, sulla scorta di una motivazione carente. Il giudice dell’esecuzione, infatti, si è limitato a richiamare la data della sentenza di condanna di primo grado senza indicare se a tale conclusione è giunto sulla base di quanto accertato dal giudice della cognizione oppure sulla base di diversi
elementi valorizzati in sede di esecuzione. Pertanto, la censura di mancata esposizione dei dati sulla cui base il giudice dell’esecuzione ha tratto il convincimento dell’avvenuto accertamento della persistenza della permanenza associativa di NOME COGNOME dopo il suo arresto, è fondata, dal momento che il provvedimento impugnato ha offerto una motivazione fondata unicamente sulla data della pronuncia di primo grado.
In considerazione del vizio emerso, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio, da effettuarsi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2026.