Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 899 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 899 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nata il 26/09/1983 NOME nato a Palermo il 07/04/1990
avverso la sentenza del 03/06/2024 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti, con un unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo, con cui si contesta la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. in ragione della permanenza dell’occupazione dell’immobile, è manifestamente infondato, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema dì reati permanenti, è preclusa l’applicazione della suddetta causa di non punibilità finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, COGNOME, Rv. 276096-01, relativa a una fattispecie di invasione di terreni demaniali; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 267589-01; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, COGNOME, Rv. 265435-01);
ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione sull’assunto che la Corte d’appello di Milano, nel negare all’imputato Sorgi la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all’art. 114 cod. pen., avrebbe invertito l’onere probatorio, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d’appello ha motivato il suddetto diniego in un modo che – diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti – non si può reputare manifestamente illogico, non risultando tale la considerazione della stessa Corte, posta a fondamento del diniego della richiesta attenuante, dell’essere verosimile che il COGNOME, in quanto compagno della COGNOME e padre dei suoi tre figli, avesse sin dall’inizio convissuto con la stessa COGNOME, in assenza di elementi che avessero fatto emergere il contrario;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta l’inosservanza della legge penale e la mancata assunzione di una prova decisiva per avere la Corte d’appello di Milano rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per sentire la testimone NOME COGNOME è manifestamente infondato, atteso che, posto che, nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli al:ti senza una rinnovazione istruttoria, e che tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 26262001; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, COGNOME, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 229666-01), la Corte d’appello di Milano ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente il presupposto di legge della necessità della sollecitata rinnovazione, argomentando, in modo del tutto congruo e logico, la superfluità dell’escussione della COGNOME, atteso che essa aveva compiuto gli stessi accertamenti in ordine ai quali aveva già riferito il testimone NOME COGNOME Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.