Reato Permanente e Prescrizione: La Cassazione Chiarisce il Momento Decisivo
Quando si parla di giustizia penale, il tempo è un fattore cruciale. La prescrizione, ovvero l’estinzione del reato per il decorso del tempo, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento. Ma come si calcola questo tempo per un reato permanente, cioè un illecito che si protrae nel tempo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, stabilendo un principio chiaro: la prescrizione decorre dalla sentenza di primo grado, non dal primo intervento delle forze dell’ordine.
Il Caso in Esame: Occupazione Abusiva e Domicilio Dichiarato
La vicenda riguarda un individuo condannato per un reato la cui condotta illecita si era protratta nel tempo. Nello specifico, si trattava di un’occupazione abusiva di un’abitazione. L’imputato, nel suo ricorso, sosteneva che il reato si fosse estinto per prescrizione, calcolando il termine a partire dall’intervento dei Carabinieri presso l’immobile.
Tuttavia, sia la Corte d’Appello prima che la Corte di Cassazione poi hanno respinto questa tesi. L’elemento decisivo è stato che l’imputato, anche dopo il controllo, aveva continuato a risiedere nell’immobile, al punto da eleggerlo come proprio domicilio e ricevervi regolarmente le notifiche degli atti giudiziari del procedimento a suo carico.
La Questione Giuridica sul Reato Permanente
Il cuore della questione risiede nella natura stessa del reato permanente. A differenza di un reato istantaneo, che si consuma in un solo momento (es. un furto), il reato permanente vede la condotta illecita e l’offesa al bene giuridico protrarsi continuativamente nel tempo per volontà dell’autore. L’occupazione abusiva di un immobile è l’esempio classico.
Il ricorrente tentava di far coincidere la fine della condotta illecita con l’intervento delle autorità. La Corte, invece, ha seguito un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui, in caso di contestazione “aperta” (cioè senza una data di cessazione specifica indicata nel capo d’imputazione), la permanenza del reato si considera cessata solo con la pronuncia della sentenza di primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza, ma si concentra sulla correttezza procedurale e sull’applicazione dei principi di diritto. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello ha agito correttamente, basando la propria decisione su una giurisprudenza pacifica e consolidata, che il ricorrente aveva colpevolmente ignorato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono cristalline. La permanenza del reato non è stata interrotta dal semplice intervento dei Carabinieri, perché la condotta di occupazione è di fatto proseguita. Le notifiche degli atti giudiziari, ricevute dall’imputato proprio a quell’indirizzo, hanno costituito la prova schiacciante di tale continuità. Eleggere domicilio in un luogo significa, per la legge, indicarlo come centro dei propri affari e interessi, rafforzando così l’idea che l’occupazione non fosse un evento sporadico ma una situazione stabile e continuativa. Pertanto, l’unico momento certo in cui si può considerare cessata la condotta, in assenza di prove contrarie, è la data della sentenza di condanna di primo grado. Da quel giorno, e non prima, inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio di estrema importanza pratica. Per chi commette un reato permanente, come l’occupazione abusiva, non è sufficiente un controllo delle forze dell’ordine per “azzerare” il tempo ai fini della prescrizione. Finché la condotta illecita perdura, il reato continua a consumarsi. La decisione sottolinea inoltre come le scelte processuali, come la dichiarazione di domicilio, possano avere conseguenze sostanziali, diventando elementi di prova a carico dell’imputato. Per i cittadini, il messaggio è chiaro: la giustizia considera la continuità dei fatti, e le azioni concrete, come il continuare a vivere in un luogo, pesano più delle mere formalità o dei singoli interventi investigativi.
In caso di reato permanente, quando inizia a decorrere la prescrizione?
Secondo l’ordinanza, in un reato permanente con contestazione aperta, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della sentenza di primo grado, poiché si presume che la condotta illecita sia cessata solo in quel momento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi di diritto ormai consolidati in giurisprudenza riguardo la decorrenza della prescrizione per il reato permanente, principi che il ricorrente non aveva considerato nel suo appello.
Quale elemento ha dimostrato la continuità del reato anche dopo l’intervento delle forze dell’ordine?
La continuità del reato è stata dimostrata dal fatto che l’imputato ha continuato a ricevere le notificazioni giudiziarie presso l’abitazione abusivamente occupata, luogo in cui aveva anche dichiarato il proprio domicilio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4106 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/04/1966
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Francesco COGNOME;
considerato che la Corte di appello, con argomentazioni di fatto tratte dal merito del giudizio, ha ritenuto che il reato contestato si fosse protratto nel tempo anche dopo l’intervento dei Carabinieri presso l’abitazione abusivamente occupata dal ricorrente, tenuto conto delle notificazioni all’imputato intervenute nel corso del procedimento e da lui ricevute in quel luogo, presso il quale egli aveva dichiarato domicilio, cosicché, trattandosi di reato permanente con contestazione aperta, la prescrizione deve farsi decorrere dalla sentenza di primo grado, come correttamente ha sottolineato la Corte territoriale ai fgg. 5 e 6 della sentenza impugnata, opportunamente citando in sentenza i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità oramai pacifica e dei quali il ricorrente non ha tenuto conto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.