Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41901 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41901 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 20/06/2025 della Corte d ‘ appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ ordinanza impugnata, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell ‘ esecuzione, ha determinato la data di cessazione della permanenza della condotta del reato di cui al capo A1, giudicato con la sentenza resa nei confronti di NOME COGNOME, in data 15 ottobre 2015, dalla Corte di appello di Napoli, di riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 17 ottobre 2017, indicando la condotta di partecipazione al sodalizio come cessata al 18 giugno 2014, data della sentenza di primo grado, specificando altresì l ‘ entità della relativa pena irrogata per il reato più grave di cui al capo A1, nonché per quelli di cui ai capi A e Q, al fine di consentire l ‘ eventuale formazione di cumuli parziali.
Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidando il ricorso a un
unico motivo con il quale denuncia erronea applicazione dell ‘ art. 665 cod. proc. pen.
Assume il ricorrente che l ‘ accusa non avrebbe dimostrato la permanenza della condotta associativa fino alla pronuncia di primo grado, pur in presenza di uno stato detentivo prolungato, contravvenendo peraltro ad un pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo la quale ‘ in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta “aperta” (ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta criminosa), qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data predetta, e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell ‘ esecuzione accertarla, attraverso un ‘analisi accurata degli elementi a sua disposizione’ (Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, COGNOME, Rv. 257725 -01, principio ribadito in sede esecutiva da Sez. 1, 10.567 del 5 febbraio 2019, COGNOME, RV. 274877 in tema di accertamento del tempus commissi delicti relativo al reato permanente ai fini della revoca dell ‘ indulto).
Il giudice dell ‘ esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi per espressa indicazione la data di cessazione della permanenza, deve effettuare l ‘ accertamento mediante l ‘ analisi di tutti gli elementi emersi in sede di giudizio di merito.
Il ricorrente evidenzia che, in caso di condanna per reato associativo contestato senza l ‘ indicazione della data di cessazione della condotta, è onere dell ‘ accusa verificare che questa sia effettivamente continuata sino alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, non potendo far derivare in via meramente presuntiva questa prova dalla regola giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di contestazione cosiddetta aperta del reato associativo, la penale responsabilità può essere affermata anche con riferimento al periodo successivo alla data di accertamento e che il momento consumativo coincide con la pronuncia e la sentenza di condanna di primo grado, richiamando precedenti di legittimità indicati come in termini.
Nel caso al vaglio, secondo il ricorrente, il richiamo soltanto a indici di natura negativa operato dal giudice dell ‘ esecuzione circa la non recisione del vincolo associativo, non smentita dall ‘ assenza di ulteriori intercettazioni ritenuta effetto dell ‘ intervenuta carcerazione, nonché segnalando la non dissoluzione dell ‘ associazione, non è sufficiente perché non chiarisce se la valorizzazione degli indici negativi sia stata esito di una valutazione compiuta in sede di cognizione oppure se questa sia il risultato di una valutazione del giudice dell ‘ esecuzione, nel silenzio delle sentenze di merito.
La motivazione, a parere del ricorrente, fonderebbe soltanto sulla presunzione di persistenza del vincolo in caso di carcerazione del partecipe che non recede, senza fornire riferimenti dimostrativi dell ‘ avvenuto approfondimento
del contenuto delle sentenze di cognizione, onde verificare la durata della partecipazione del ricorrente alla consorteria anche in periodo precedente al 18 giugno 2014.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Come rileva anche il Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta, l ‘ ordinanza censurata, oltre a elementi negativi, menziona (v. p. 5 e ss.) altri indici e rende motivazione immune da vizi affrontando espressamente il contenuto delle sentenze di merito e segnalando il ruolo peculiare del ricorrente quando, nel 2009, a causa del malcontento che attraversava la compagine associativa di cui questi faceva parte (oggetto di separata contestazione al capo A), alcuni soggetti, che fino a quel momento avevano militato nel clan camorristico denominato COGNOME, si erano scissi costituendo un proprio autonomo gruppo.
L ‘ ordinanza prende in esame le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia facendo rilevare che da queste è emersa la posizione di COGNOME all ‘ interno della nuova entità, con ruolo di promotore e organizzatore della costola scissa, dato definitivamente accertato all ‘ esito di giudizio di merito, ricavando da tali dichiarazioni indicate nei provvedimenti di cognizione la conclusione che COGNOME, dopo aver militato nell ‘ associazione promossa e organizzata da NOME e NOME COGNOME e da NOME COGNOME NOME, aveva promosso la formazione dei cosiddetti scissionisti, con un ruolo di rilievo. Tale scissione, poi, secondo il provvedimento impugnato, si era verificata dopo l ‘ omicidio di NOME COGNOME avvenuto nel mese di maggio del 2009, dando vita alla formazione di un nuovo clan , mantenuto nel tempo, ponendo in essere condotte espressione di militanza di primo piano nell ‘ attività criminale fino a quando COGNOME era stato arrestato e, comunque, perpetrando nella condotta anche dopo l ‘ arresto, come ricavato dalle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME.
Si tratta di elementi che non sono direttamente confutati dal ricorrente con specifici argomenti e che, comunque, sono valutati con ragionamento immune da illogicità manifesta dal Giudice dell ‘ esecuzione, unitamente al dato secondo il quale il mero stato detentivo non è espressione, di per sé, della recisione di ogni legame associativo del soggetto con il sodalizio, richiamando condivisibile giurisprudenza di legittimità in termini con riferimento alla partecipazione a mafie storiche, tra cui va ricompresa senz ‘ altro la RAGIONE_SOCIALE.
A ciò si è aggiunta la prova negativa dell ‘ esistenza di effettive condotte tratte dalle sentenze di merito, espressione della cessazione della consorteria prima del 18 giugno 2014, cioè prima della data di emissione della sentenza di primo grado.
1.2. La motivazione appare in linea con l ‘ indirizzo interpretativo secondo il quale, nel caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, non può farsi discendere, ai fini di un qualsiasi effetto giuridico, dalla contestazione cd. aperta del reato -cioè, priva dell ‘ indicazione della data di cessazione della condotta illecita – l ‘ implicito accertamento della permanenza della condotta fino alla data della sentenza di condanna di primo grado.
La giurisprudenza di questa Corte, da tempo, è concorde nell ‘ affermare che quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, “non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare … ove si sia trattato di contestazione aperta, se il Giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell ‘ accertamento” ed, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza (tra le altre Sez. 1, n.774 del 14.12.2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 232966; nello stesso senso, Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005, COGNOME, Rv. 230727).
La motivazione assolve pienamente all ‘ indicato onere motivazionale e valorizza l ‘ intervenuta scissione di cui COGNOME è stato promotore, con assunzione di un ruolo apicale all ‘ interno del gruppo di nuova formazione, sorto nel maggio 2009, l ‘ avvenuto arresto per fatti successivi e, comunque, il mantenimento del ruolo della nuova costola dell ‘ associazione, anche in costanza di detenzione, come ricavato dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia riportate nelle sentenze di merito; a tanto aggiungendo l ‘ assenza di elementi positivi da cui ricavare la fattiva recisione dal clan, dato peraltro non confutato specificamente dal ricorrente
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente