Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37938 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Santomenna il DATA_NASCITA costituita parte civile nel procedimento nei confronti di
COGNOME NOME, nato a Campagna il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Campagna il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Campagna il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Campagna il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Eboli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Campagna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/1/2024 della Corte d’appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per la parte civile ricorrente l’AVV_NOTAIO, in sostituzione d NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito per gli imputati l’AVV_NOTAIO NOME, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 gennaio 2024 la Corte d’appello di Salerno ha rigettat l’impugnazione proposta dalla parte civile NOME COGNOME nei confron della sentenza del 22 novembre 2022 del Tribunale di Salerno, con la quale e stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 255, terzo comma, d. 152/2006 (contestatogli per avere omesso di ottemperare all’ordinanza sindaca emessa in data 8 ottobre 2008 ai sensi dell’art. 192, terzo comma, del d 152/2006 dal Comune di Campagna, con la quale gli era stato ordinato, per ragion di tutela della salute e delle matrici ambientali, di rimuovere i rifiuti abba da terzi sulla loro proprietà e di ripristinare lo stato dei luoghi; in Ca dall’inizio dell’anno 2009 e fino al 30 maggio 2011), per essere detto reato es per prescrizione.
La Corte d’appello, nel disattendere il gravame della parte civile evidenziato la cessazione della permanenza della condotta omissiva alla data d 30 maggio 2011 (con la conseguente prescrizione del reato), allorquando gl imputati avevano dovuto interrompere le attività di rimozione dei rifiuti avevano affidato alla RAGIONE_SOCIALE, in ottemperanza alla ordinanz sindacale del 30 maggio 2011 del Comune di Campagna, che aveva disposto la sospensione di detti lavori, affermando che le successive ordinanze del 6 mar 2014 del Comune di Campagna non rilevavano, potendo dar luogo alla realizzazione di un nuovo reato, diverso da quello contestato e a que successivo.
Avverso tale sentenza la parte civile NOME COGNOME ha propost ricorso per cassazione, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, che l affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato, a norma dell’art. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 255 comma, d.lgs. 152/2006 e un vizio della motivazione, anche per travisamento d una prova, con riferimento alla affermazione della cessazione della permanenz della condotta alla data del 30 maggio 2011.
Ha esposto che la rimozione dei rifiuti, ordinata agli imputati, non era stata portata a termine e che l’accertamento tecnico preventivo richiesto in civile dalla COGNOME si era concluso il 29 dicembre 2011, cosicché da tale data vi era più stato alcun impedimento alla prosecuzione delle operazioni di rimozio dei rifiuti; ha aggiunto che la mancata revoca del provvedimento di sospensio dei lavori adottato dal Comune di Campagna, che avrebbe impedito la prosecuzione dei lavori, era dovuta alla mancanza, in capo all’impresa incaric
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di eseguirli per conto degli imputati, delle necessarie autorizzazioni e mancanza di un idoneo piano di rimozione e smaltimento dei rifiuti, dunque a un circostanza addebitabile agli imputati, con la conseguenza che la mancata revo dell’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori, la loro mancata prosecuzion la conseguente inottemperanza all’ordine di rimozione dei rifiuti dovevano ritene riconducibili agli imputati medesimi e attribuibili a una loro condotta negligen
La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione confermata dal Corte d’appello sarebbe, dunque, errata, in quanto fondata su una inesa valutazione della condotta degli imputati e sulla omessa considerazione de ragioni che avevano determinato l’emanazione dell’ordinanza di sospensione de lavori di rimozione dei rifiuti.
Ha pertanto concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con memoria del 12 settembre 2024 gli imputati hanno nuovamente depositato la memoria difensiva già depositata nel corso del giudizio di pr grado innanzi al Tribunale di Salerno, mediante la quale avevano sottolineato elementi dimostrativi della cessazione della permanenza della condotta illecita maggio 2011, con la conseguente correttezza della dichiarazione di estinzione d reato per prescrizione.
Con memoria del 13 settembre 2024 la ricorrente ha ribadito la fondatezza dei propri motivi di ricorso, sottolineando l’erroneità della affermazione cont nella sentenza impugnata secondo cui la condotta sarebbe stata contestata com realizzata fino al 30 maggio 2011, essendo ciò frutto di una inesatta trascri della imputazione nella sentenza di secondo grado, in quanto nel decreto citazione a giudizio il fatto contestato era indicato come «Accertato in Campag nell’agosto 2009 e tuttora in corso», come indicato anche nella sentenza di pr grado, dunque nella forma cosiddetta “aperta”. L’espressione “tuttora in cor sarebbe espressiva della permanenza della condotta al momento della formulazione della contestazione, con la conseguenza che la cognizione dovrebbe estendersi all’intero sviluppo della fattispecie criminosa (si richiama in pro la sentenza n. 11021 del 1998 delle Sezioni Unite), oltre la data di eser dell’azione penale e anche oltre quella del 30 maggio 2011, individuata ne sentenza impugnata come data di cessazione della permanenza, con la conseguente erroneità della dichiarazione di prescrizione, stante la na permanente del reato di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, l consumazione si protrae sino all’ottemperanza all’ordine ricevuto (si richiama punto la sentenza n. 9461 del 2024).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre premettere che l’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 sanziona penalmente la condotta di «chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco di cui all’art. 192, comma 3», e che, secondo quest’ultima disposizio l’ordinanza del Sindaco deve essere emessa innanzitutto nei confronti d responsabile della condotta di abbandono o di deposito dei rifiuti, nonché proprietario dell’area interessata e dei titolari dei diritti reali e p godimento sulla stessa, i quali sono obbligati «in solido» con il primo.
Sulla base di questa disciplina, si è precisato in giurisprudenza che, in te smaltimento di rifiuti, l’obbligo di rimozione sorge sia in capo al respons dell’abbandono, quale conseguenza della sua condotta, sia nei confronti de obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colp nei confronti dei destinatari dell’ordinanza sindacale di rimozione che obbligati in quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, pe solo, le conseguenze se non hanno provveduto a impugnare il provvedimento per ottenerne l’annullamento o non hanno fornito al giudice penale elemen significativi per l’eventuale disapplicazione (cfr., Sez. 3, n. 9461 del 19/01 Bert, Rv. 286027 – 01; Sez. 3, n. 39430 del 12/06/2018, COGNOME, Rv. 273841-01)
Il reato di mancata ottemperanza all’ordine sindacale di rimozione dei rifiut natura permanente e lo scadere del termine per l’adempimento non indica i momento di esaurimento della fattispecie, bensì l’inizio della fase di consumazi che si protrae sino al momento dell’ottemperanza all’ordine ricevuto (Sez. 3 39430 del 12/06/2018, COGNOME, Rv. 273841 – 01, cit.; Sez. 3, n. 33585 d 08/04/2015, COGNOME, Rv. 264439 – 01; Sez. 3, n. 23489 del 18/05/2006, COGNOME, Rv. 234484 – 01).
A proposito della cessazione della permanenza le Sezioni Unite hanno chiarito, con la sentenza Montanari (Sez. U, n. 11021 del 13/07/1998, Montanar Rv. 211385 – 01, ma si veda già, in precedenza, nel medesimo senso, Sez. U, 11930 del 11/11/1994, COGNOME, Rv. 199169 – 01), che qualora il pubblico ministe si sia limitato a indicare esclusivamente la data iniziale (o l dell’accertamento) e non quella finale, la permanenza – intesa come dato de realtà – deve ritenersi compresa nell’imputazione, sicché l’interessato è chia a difendersi nel processo in relazione a un fatto la cui essenziale connotazi data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del tito dell’azione penale (nell’affermare detto principio le Sezioni Unite hanno preci
che la contestazione del reato permanente assume una sua vis expansiva fino alla pronuncia della sentenza, e ciò non perché in quel momento cessi o si interromp naturalisticamente o sostanzialmente la condotta, ma solo perché le regole processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva al sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la g comune, l’omogeneità e l’assenza di soluzione di continuità, la quale potrà es eventualmente oggetto di nuova contestazione).
Tale principio, non controverso nella giurisprudenza di legittimità, è s successivamente precisato evidenziando che nel caso di contestazione di un reat permanente nella forma cosiddetta “chiusa”, con precisa indicazione della data cessazione della condotta illecita (ad esempio con la formula “accertato fino al il giudice può tener conto dell’eventuale protrarsi della consumazione soltant ciò sia oggetto di un’ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex 516 cod. proc. pen.; qualora invece il reato permanente sia stato contestat forma c.d. “aperta” – essendosi il pubblico ministero limitato a indicare solo l di inizio della consumazione, ovvero quella dell’accertamento – il giudice valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta crimi eventualmente realizzata fino alla data della sentenza di primo grado (Sez. 2 20798 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267085 – 01).
E’ stato, ulteriormente, precisato che in tema di reato permanente (nella sp violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore sepa di cui all’art. 3 della legge n. 54 del 2006), la contestazione contenuta nel che dispone il giudizio con la formula “ad oggi” o “tutt’ora” delimita la durata contestazione e, quindi, la cessazione della permanenza alla data di formulazi dell’accusa (Sez. 6, n. 7605 del 16/12/2016, dep. 2017, D C., Rv. 269053 citata anche dal AVV_NOTAIO Generale e dalla ricorrente nella sua memoria; medesimo senso Sez. 5, n. 4554 del 09/12/2010, dep. 2011, COGNOME Scimone, Rv. 249263 – 01, con riferimento a una contestazione con la formula “ad oggi”)
Ora, nel caso in esame la Corte d’appello di Salerno ha confermato decisione di improcedibilità per essere il reato contestato agli imputati esti prescrizione sulla base del rilievo che tale reato fosse stato contestato commesso “in Campagna dall’inizio del 2009 fino al 30/5/2011”, come riportato nell’epigrafe della sentenza impugnata.
Tale indicazione, e la conseguente individuazione del momento consumativo del reato, ossia di cessazione della permanenza, è, però, frutto di una e considerazione della contestazione, che, secondo quanto risulta dalla copia decreto di citazione a giudizio allegata alla memoria presentata dal ricorre anche dalla copia della sentenza di primo grado in atti e come riportato anche n
motivazione della sentenza impugnata a pag. 4, era formulata diversamente, con indicazione di una permanenza in atto al momento della contestazione, posto ch il reato contestato vi risulta indicato come “accertato in Campagna nell’ag 2009 e tutt’ora in corso”.
Si tratta, chiaramente, di una contestazione cosiddetta “aperta”, esse inequivoco il riferimento alla protrazione della condotta derivante dall’utilizzo frase “tutt’ora in corso”, che non individua un momento finale della condotta sua cessazione (come potrebbe, invece, essere con le sole locuzioni “a tutt’or “ad oggi”), ma ne descrive la persistenza e la prosecuzione, posto che vi riferimento alla attualità della consumazione della condotta, con la conseguen che la cognizione dei giudici di merito doveva ritenersi estesa a tutte le con poste in essere fino alla sentenza di primo grado, da individuarsi, in assen elementi dimostrativi di una data anteriore di cessazione della permanenza, co il termine ultimo della condotta giudicabile.
Poiché non è contestato che gli imputati, anche successivamente all’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo richiesto dalla ricorrent sede civile (che poteva ostacolare la rimozione dei rifiuti e il ripristino del dei luoghi ordinato agli imputati), non abbiano ottemperato all’ordinanza sindac di rimozione e ripristino del 2008, risultano errate le affermazioni contenute sentenza impugnata circa la necessità di una nuova contestazione (in relazio alle ordinanze sindacali emesse nei confronti dei medesimi imputati nel 2014), n essendovi stata ottemperanza all’ordine impartito nel 2008 con il provvediment indicato nella imputazione e non occorrendo pertanto un nuovo ordine (essendo dovuta alla inadeguatezza della impresa incaricata dai ricorrenti la sospensi dell’esecuzione delle operazioni di rimozione e alla mancanza di un idoneo pia di rimozione e smaltimento dei rifiuti, che non implicava il venire dell’obbligo a carico degli intimati, cosicché costituiva onere degli imputati, per provvedere all’ordine loro impartito, eliminare gli ostacoli che ave determinato la sospensione dell’ordine di rimozione dei rifiuti e di rimessio pristino dello stato dei luoghi), e circa l’estinzione del reato per presc dovendosene collocare la consumazione, in presenza di contestazione aperta, al data di pronuncia della sentenza di primo grado, ossia al 22 novembre 2022.
Ne consegue la necessità di un nuovo esame, limitato alla sussistenza d presupposto del risarcimento del danno richiesto dalla ricorrente, da demandar in assenza di impugnazione del pubblico ministero, al giudice civile competen per valore in grado di appello, che provvederà anche alla liquidazione delle s di questo giudizio di legittimità.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso il 3/10/2024