Reato permanente e occupazione abusiva: i limiti del ricorso in Cassazione
La recente pronuncia della Suprema Corte affronta il tema della configurabilità del reato permanente in caso di occupazione abusiva di immobili. La decisione chiarisce i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso per evitare la dichiarazione di inammissibilità.
La reiterazione dei motivi e l’inammissibilità
Uno dei punti centrali della sentenza riguarda la tecnica di redazione del ricorso. La Corte ha osservato che la pedissequa reiterazione di argomenti già proposti in appello, senza una critica mirata alla nuova sentenza, rende il ricorso inammissibile. La funzione del giudizio di legittimità non è quella di un terzo grado di merito, ma di un controllo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche.
Quando il ricorso è considerato aspecifico
Un ricorso viene definito aspecifico quando omette di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata. Se il ricorrente si limita a riproporre temi già affrontati e disattesi dai giudici di merito, senza contestare le ragioni specifiche fornite dalla corte territoriale, l’impugnazione risulta solo apparente e non può essere accolta.
La natura del reato permanente nell’occupazione
Il provvedimento si sofferma sulla contestata natura del reato. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’occupazione abusiva di un bene immobile configura un reato permanente. Questo significa che l’illecito non si esaurisce nel momento dell’invasione iniziale, ma continua a produrre i suoi effetti finché il soggetto mantiene il possesso non autorizzato del bene.
Il limite del giudizio di legittimità
La contestazione della sussistenza del reato si risolve spesso in una valutazione dei fatti (quaestio facti). La Cassazione ha ribadito che tali valutazioni non sono pertinenti alla fase di legittimità. Il controllo della Suprema Corte deve limitarsi alla logicità della motivazione e alla corretta interpretazione della legge, senza poter scendere nel dettaglio della ricostruzione storica degli eventi.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto i primi due motivi di ricorso manifestamente infondati poiché privi di specificità e meramente riproduttivi di istanze già rigettate. Per quanto riguarda il terzo motivo, relativo alla natura del reato, i giudici hanno confermato l’orientamento secondo cui l’occupazione che si protrae nel tempo mantiene il carattere della permanenza. Tale interpretazione è coerente con la necessità di tutelare il diritto di proprietà contro aggressioni durature.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge per i ricorsi privi di fondamento tecnico. Questa decisione funge da monito sulla necessità di formulare impugnazioni precise e basate su reali vizi di legge.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso è inammissibile perché deve contenere critiche specifiche alla sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti.
Cosa si intende per reato permanente nel caso di occupazione abusiva?
Si intende che la violazione della legge continua per tutto il tempo in cui l’immobile rimane occupato senza autorizzazione, protraendo l’offesa al proprietario.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10889 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10889 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di LATINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, considerato che i due motivi di ricorso, relativi alla competenza ed alla procedibilità si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (ed ancor prima corrispondenti a temi già affrontati fin dal primo grado) e puntualmente disattesi dall corte di merito (si vedano pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato, quanto al terzo motivo, che esso è manifestamente infondato sia in relazione alla contestazione della sussistenza del reato, risolvendosi in una quaestio facti, non pertinente a questa fase di legittimità, sia sulla (contestata nel ricorso) nat permanente del reato, ribadita anche da recente giurisprudenza, se l’occupazione si protrae nel tempo (Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025 PG/Gargiulo, Rv. 288849 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 03/03/2026