Reato Permanente Edilizio: La Cassazione Chiarisce la Prescrizione
Comprendere quando un abuso edilizio si considera ‘consumato’ è fondamentale per determinare la decorrenza della prescrizione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre chiarimenti cruciali, ribadendo la natura di reato permanente edilizio per le violazioni delle norme antisismiche e sulle costruzioni in cemento armato. Questo significa che le conseguenze legali non si esauriscono con il semplice inizio dei lavori, ma perdurano nel tempo. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti del caso
Un costruttore, condannato dal Tribunale per aver realizzato opere in violazione della normativa edilizia, ha presentato ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due: in primo luogo, sosteneva che i reati fossero ormai estinti per prescrizione; in secondo luogo, richiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La natura del reato permanente edilizio e la prescrizione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, partendo dal primo motivo. I giudici hanno riaffermato un principio consolidato: le contravvenzioni in materia edilizia, come l’omessa denuncia dei lavori o la costruzione senza autorizzazione sismica, non sono reati istantanei, bensì permanenti.
Questo concetto è centrale: un reato permanente edilizio non si esaurisce nel momento in cui viene posta in essere la prima azione illegale (es. l’apertura del cantiere). La condotta antigiuridica, infatti, si protrae per tutto il tempo in cui l’attività illecita continua. Di conseguenza, il termine per la prescrizione non inizia a decorrere dall’inizio dei lavori, ma solo dal momento in cui la condotta cessa. Tale cessazione può avvenire per tre motivi:
1. Il completamento definitivo dell’opera.
2. La sospensione totale dei lavori a seguito di un ordine dell’autorità (es. sequestro del cantiere).
3. La desistenza volontaria e inequivocabile del responsabile.
Finché una di queste condizioni non si verifica, il reato continua a essere commesso e la prescrizione non inizia a correre.
La non applicabilità della “particolare tenuità del fatto”
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. Il ricorrente chiedeva il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto. La Corte ha chiarito che, per valutare la tenuità, non si può ignorare la gravità complessiva dell’intervento, anche se questo è stato successivamente oggetto di sanatoria.
I giudici hanno sottolineato che la valutazione deve tenere conto di diversi fattori, tra cui:
* La concreta entità dell’intervento edilizio.
* Le condizioni, la natura e la morfologia dei luoghi.
* Il bene giuridico protetto, che in questo caso è la pubblica incolumità.
Nel caso specifico, la realizzazione di plurimi reati in materia sismica e di opere in cemento armato è stata ritenuta di per sé grave e rilevante, escludendo la possibilità di applicare la causa di non punibilità.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda sulla necessità di garantire il controllo sull’attività costruttiva per tutelare l’interesse pubblico e la sicurezza. Considerare questi illeciti come istantanei svuoterebbe di significato la normativa: un costruttore potrebbe iniziare i lavori senza autorizzazione e, semplicemente lasciando passare il tempo, ottenere l’estinzione del reato. La natura permanente dell’illecito, invece, assicura che l’obbligo di regolarizzazione e di comunicazione alle autorità competenti persista fino alla fine dell’attività costruttiva. La permanenza del reato è legata all’attualità dell’esigenza di controllo pubblico. Finché l’opera è in corso e non è stata regolarizzata, l’offesa al bene giuridico (la sicurezza pubblica e il corretto governo del territorio) continua. Allo stesso modo, la motivazione sul rigetto della tenuità del fatto si basa sulla considerazione che il pericolo per la pubblica incolumità, specialmente in materia sismica, non può essere considerato “tenue” a priori, ma va valutato nel contesto complessivo dell’opera abusiva.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per tutti gli operatori del settore edilizio. La qualifica di reato permanente edilizio per le violazioni delle normative tecniche e antisismiche ha conseguenze pratiche significative: la prescrizione è un traguardo molto più difficile da raggiungere e la responsabilità penale si estende per tutta la durata dell’abuso. Inoltre, la possibilità di invocare la “particolare tenuità del fatto” è fortemente limitata quando sono in gioco la sicurezza e l’incolumità pubblica. La decisione riafferma la centralità del rispetto delle regole a tutela del territorio e della collettività, sottolineando che le omissioni e le violazioni in campo edilizio non sono semplici irregolarità formali, ma condotte che mettono a rischio beni di primaria importanza.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per un abuso edilizio?
Per i reati edilizi di natura permanente, come quelli relativi alle norme antisismiche e al cemento armato, la prescrizione inizia a decorrere non dall’inizio dei lavori, ma dal momento in cui cessa la condotta illecita. Questo avviene con il completamento dell’opera, con la sospensione totale dei lavori imposta da un’autorità, o con la desistenza volontaria del responsabile.
Un abuso edilizio è un reato istantaneo o permanente?
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, le contravvenzioni per omessa denuncia dei lavori, mancata presentazione dei progetti e violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato costituiscono un reato permanente, poiché l’offesa al bene giuridico protetto (la pubblica incolumità e il controllo del territorio) perdura nel tempo.
La successiva regolarizzazione dell’opera (“sanatoria”) esclude automaticamente la punibilità per “particolare tenuità del fatto”?
No. La Corte ha chiarito che, anche in presenza di una successiva sanatoria, la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve considerare la rilevanza e la gravità dei reati commessi, l’entità dell’intervento edilizio e il pericolo per la pubblica incolumità. La sanatoria non cancella la gravità intrinseca delle violazioni, specialmente in materia sismica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32605 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile. Quanto al primo motivo, proposto per la mancata rilevazione della intervenuta estinzione dei reati ascritti, innanzitutto non tiene conto dell’indirizzo di legittimità per cui contravvenzioni ex artt. 83 93 e 95 DPR 380/01 e e 64 71 65 72 del DPR 380/01 integrano reati non istantanei bensì permanenti – posto che in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l’allegato progetto, non termini l’intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione. (Sez. 3 -, n. 2210 del 16/12/2021 (dep. 19/01/2022 ) Rv. 282410 – 01) e ancora, la contravvenzione di esecuzione di lavori in cemento armato in assenza di un progetto esecutivo e della direzione di un tecnico abilitato, di cui agli artt 71 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di reato permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal completamento dell’opera o dalla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo ovvero, ancora, dalla desistenza volontaria del soggetto agente, consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica (Sez. 3 – , Sentenza n. 9275 del 18/10/2018 Ud. (dep. 04/03/2019 ) Rv. 275140 – 01) – . Peraltro, come osservatosi in tema di legislazione antisismica, con riflessione che deve valere anche in ordine specificamente alle costruzioni in cemento armato, la formulazione del teso normativo, che parla di preavviso scritto, vale a individuare il momento consumativo del reato, non già la cessazione dell’obbligo di consentire il controllo dell’attività costruttiva anch dopo il suo inizio, controllo che risponde a indiscutibili esigenze di pubblico interesse, sicché deve ritenersi che alla consumazione del reato segua la permanenza dell’omissione criminosa finché l’adempimento dell’obbligo non si esaurisca, cioè almeno fino all’esaurimento dell’attività costruttiva (Sez. 3, n. 7873 del 19/03/1999 Rv. 214501 – 01; Cass., Sez. III, Sez. III, 27 febbraio 1998 n. 720). In altri termini, la permanenza si decide in base all’attualità dell’esigenza che determina l’imposizione dell’obbligo penalmente sanzioNOME, risultando altrimenti gravemente contraddittorio ritenere che il ritardo nell’adempimento possa determinarne la cessazione, nel senso che il costruttore se non ha dato preventivamente l’avviso della costruzione intrapresa non è più tenuto a darne comunicazione alle autorità amministrative competenti ne’ a depositarne il progetto. Altro è, infatti, disporre l’immediatezza della consumazione del reato, a garanzia del puntuale adempimento dell’obbligo, altro è dedurne l’istantaneità della condotta omissiva in base alla semplice formulazione letterale del precetto, senza riguardo al protrarsi di essa che sta alla base del concetto stesso di permanenza del reato. Inoltre la deduzione è Corte di Cassazione – copia non ufficiale
fondata su una prospettazione di dati e valutazioni coinvolgenti il meri quindi è inammissibile anche sotto tale aspetto.
Quanto al secondo motivo relativo a vizi di violazione di legge e motivazion in relazione all’art. 131 bis c.p., il giudice ha valorizzato la consumazi plurimi reati quali quelli per cui è intervenuta condanna in materia sismi relativa a costruzioni in cemento armato, riferiti ad un intervento ediliz seppur non oggetto di condanna, per successiva saNOMEria, comunque assume rilievo in sé quanto alla rilevanza e gravità dei reati residui ascr motivazione quindi appare logica e corretta, in linea con l’indirizzo, vale anche per interventi in materia di opere in cemento armato, per cui in relazi alle fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2 particolare tenuità del fatto va verificata alla luce della concreta dell’intervento edilizio realizzato – nel caso di specie rilevante -, dello sta condizione, della natura e della morfologia dei luoghi, tenendo conto del be giuridico protetto e dell’interesse sotteso alla specifica dispos incriminatrice, consistente nella tutela della pubblica incolumità (Se Sentenza n. 783 del 20/04/2017 Ud. (dep. 11/01/2018) Rv. 271865 – 01)
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il