Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37682 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37682 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato da NOME COGNOME, nato a Campobasso il DATA_NASCITA avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso del 13/01/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le memorie ex art. 121 cod.proc.pen. a firma dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente; udite le conclusioni del Procuratore generale, che riportandosi a quanto rassegnato, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che associandosi alle conclusioni del Procuratore generale, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ha concluso per il suo accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 gennaio 2025 il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, ha ritenuto NOME COGNOME, colpevole del reato a lui ascritto, di cui all’art. 20, comma 1, D.Igs n. 139/2006, in relazione agli artt. 679 cod.pen. e 4 d.P.R. n. 151/2011, accertato in Campobasso, il 13 luglio 2018, e, concesse circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
NOME COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l’annullamento, senza rinvio, previa dichiarazione di estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione, della impugnata sentenza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. Il reato è stato accertato il 13 luglio 2018. Trattasi di contravvenzione, il cu termine, lungo, di prescrizione, è pari ad anni cinque. La prescrizione, dunque, anche considerati i giorni di sospensione, secondo quanto risulta dalle ordinanze di volta in volta pronunciate dal tribunale, è maturata il 30 agosto 2024. La sentenza, pronunciata il 13 gennaio 2025 avrebbe dovuto prenderne atto dichiarare la intervenuta prescrizione, ai sensi del disposto dell’art.
129 cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La contestazione mossa all’odierno ricorrente è relativa alla contravvenzione di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139/2006, «Sanzioni penali e sospensione dell’attività», che così recita «1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attiv soggette ai controlli di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ometta di presentare la segnalazione certificata .di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conform antRAGIONE_SOCIALEo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, RAGIONE_SOCIALEabili o esplodenti, da cui derivano in caso di RAGIONE_SOCIALEo gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 2. (2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico dell
conformità antRAGIONE_SOCIALEo, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antRAGIONE_SOCIALEo; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo)».
L’art. 16, d.lgs. n. 139 del 2006, rubricato «Procedure di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», nel testo vigente per effetto della riforma recata dall’art. 3, comma 4, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97, recita, al comma 1: «1. Le procedure di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all’acquisizione delle segnalazioni certificate di inizi attività; all’effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all’istruttori progetti in deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; all’acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antRAGIONE_SOCIALEo; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2», e, al comma 2, «2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’RAGIONE_SOCIALE, sentito il RAGIONE_SOCIALE, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolo relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, RAGIONE_SOCIALEabili o esplodenti che comportano in caso di RAGIONE_SOCIALEo gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il d.P.R. emanato a norma dell’appena citato art. 16 d.lgs. n. 139 del 2006 è, appunto, il d.P.R. 10 agosto 2011, n. 151, rubricato «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», come risulta dall’epigrafe che richiama espressamente il d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e, in particolare, di questo, gli articoli 16, comma 7, comma poi abrogato dall’art, 3, comma 4, d.lgs. n. 97 del 2017, ma anche 20, ossia proprio la
disposizione prevedente le sanzioni penali, e 23, articolo successivamente abrogato. Il d.P.R. n. 151 del 2011, in particolare, all’art. 4, rubricato «Controlli d RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», precisa che «1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al RAGIONE_SOCIALE, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dall documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il RAGIONE_SOCIALE verifica la completezza · formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 2. Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il RAGIONE_SOCIALE, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previst dalla normativa di RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antRAGIONE_SOCIALEo. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antRAGIONE_SOCIALEo e ai criteri tecnici di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il RAGIONE_SOCIALE, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visit tecnica. 3. Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il RAGIONE_SOCIALE, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previst dalla normativa di RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antRAGIONE_SOCIALEo. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa d RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antRAGIONE_SOCIALEo e ai criteri tecnici di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il RAGIONE_SOCIALE rilascia il certificato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. 4. Il RAGIONE_SOCIALE acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all’Allegato I alla normativa di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi de comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 5. Qualora Corte di Cassazione – copia non ufficiale
il sopralluogo debba essere effettuato dal RAGIONE_SOCIALE nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il RAGIONE_SOCIALE stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti. 6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antRAGIONE_SOCIALEo, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate».
L’odierno ricorrente nella qualità, accertata giudizialmente e non contestata, di titolare di una delle attività soggette ai controlli di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -in quanto ricompresa tra quelle indicate al n. 75 dell’elenco predisposto con Allegato 1 del «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», che indica, tra le altre, «Autorimesse pubbliche e private, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; »- risulta tra i soggetti gravati dell’obbligo di presentazione dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, mediante segnalazione certificata di inizio attività, la cui omissione, nella specie imputata («ometteva di presentare all’Autorità amministrativa competente la richiesta di rinnovo periodico della conformità antRAGIONE_SOCIALEo, continuando a svolgere nel suddetto locale la predetta attività di impresa in assenza dell’apposita segnalazione titolo abilitativo, ossia della S.C.I.A. di cui all’art. 4, comma 1, d.P.R. 151/2011») e ritenuta in sentenza, non contestata nella sua ontologica sussistenza dal ricorrente, è sanzionata come da disposto dell’art. 20, comma 1, d.lgs. 139/2006, ed è stata la ragione della condanna alla pena finale di euro 1.500 (previa riduzione di quella, base, commisurata in euro 2.000, per la concorrenza delle ritenute attenuanti generiche). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Assume, oggi, la difesa, la perenzione del termine massimo di prescrizione (al 30 agosto 2024) prima della pronuncia della sentenza, del Tribunale, di condanna del ricorrente.
3.1. Si rileva che l’assunto difensivo non è condivisibile in ragione della natura del reato di che trattasi.
3.2. L’accertamento del reato venne effettuato il 13 luglio 2018, con attestazione dell’assenza del titolo abilitativo, SCIA, secondo la normativa vigente, e della omissione della presentazione della richiesta di rinnovo dal febbraio 2018. Con attestazione, dunque, della violazione del disposto del d.P.R. n. 151 del 2011, che in particolare all’art. 4, comma 1, postula la necessità di presentazione al RAGIONE_SOCIALE di apposita istanza, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, del presente regolamento, e al comma 6, per il caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antRAGIONE_SOCIALEo, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo.
Omissioni -si ribadisce- oggetto di sanzione ad opera del contestato art. 20 d.lgs. 139/2006.
3.2. Reato, quest’ultimo, proprio, omissivo, permanente, perdurando per volontà dell’agente la lesione del bene giuridico protetto fino all’ottenimento del certificato di RAGIONE_SOCIALE o alla cessazione dell’attività pericolosa, come, da ultimo, affermato da Sez. 3, n. 29575 del 06/05/2021 Ud. (dep. 28/07/2021 ) Rv. 281716 – 01, e Sez. 3, n. 7774 del 05/12/2013 Ud. (dep. 19/02/2014 ) Rv. 258853 – 01 («La sentenza richiamata (Cass. Pen. Sez. 3 n. 4006 del 12.2.1998) è rimasta isolata, essendo stata superata dalla giurisprudenza successiva, secondo cui “l’omissione del preventivo esame e collaudo da parte dei RAGIONE_SOCIALE per i progetti di nuovi impianti relativi a lavorazioni pericolose, è configurabile come reatoproprio e come reato permanente (perdurando per volontà dell’agente la lesione del bene giuridico protetto fino all’ottenimento del certificato di RAGIONE_SOCIALE o alla cessazione dell’attività pericolosa “(cfr.. Cass. pen. sez. 3 n. 8346 del 13.4.2000)».
3.3. Ne consegue la decorrenza del termine di prescrizione dal momento di cessazione della condotta illegittima, coincidente o con l’adempimento dell’obbligo o con la sospensione dell’attività (in tal senso, peraltro, milita il comma 3 del medesimo, contestato, art. 20 d.lgs. 139/2006, che prevede non solo il potere del Prefetto di «disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antRAGIONE_SOCIALEo; », ma, anche, che «La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo», così attestando, dunque, normativamente, la immanenza dello stesso fino al suo adempimento, e, corrispondentemente, il suo venir meno solo in ragione della sospensione dell’attività di che trattasi.
3.4. In assenza così dell’una come dell’altra evenienza, la prescrizione deve farsi decorrere solo dalla pronuncia della sentenza di primo grado (13 gennaio 2025),
che, dunque, correttamente sotto il denunciato profilo, non ha rilevato la paventata previa prescrizione del reato per cui è processo.
Assolutamente eccentriche rispetto al provvedimento impugnato, sentenza del Tribunale di Campobasso del 13/01/2025, e dunque con evidenza integranti lagnanze inammissibili, le argomentazioni svolte con “memorie ex art. 121 cod.proc.pen.”, testualmente concernenti “ricorso avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello dell’Aquila”, invero, del tutto pretermesse da difensore in sede di discussione innanzi a questa Corte.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Depositata in Cancelleria