Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 208 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 208 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME MACRI’
SENTENZA
Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA;
NOME COGNOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 07/07/2025 del Tribunale del riesame di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
rilevato che il Procuratore generale non ha depositato le sue conclusioni.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 07/07/2025, il Tribunale del riesame di Siracusa annullava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa il 10 giugno 2025 per i reati di cui agli articoli 181 d. lgs. 42 del 2004, 44 lettera c) d.P.R. 380/2001, in relazione alla realizzazione, su area sottoposta a vincolo paesaggistico, di due opere in difformità rispetto ai titoli autorizzatori (un capanno per gli attrezzi trasformato in ristorante e dei campi di padel rialzati rispetto alle previsioni progettuali).
Avverso tale ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, articolando le proprie doglianze in due distinti motivi, uno per ciascun immobile, sorretti tuttavia dal medesimo iter argomentativo, in cui si lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 181 d. lgs. 42 del 2004, 44 lettera c) d.P.R. 380/2001.
Il provvedimento impugnato annulla il decreto di sequestro preventivo sulla considerazione che l’opera realizzata in difformità non avrebbe, in sostanza, arrecato alcun danno al paesaggio: l’ordinanza infatti, quanto all’immobile trasformato in ristorante, parla di assenza di prova della realizzazione di una rete fognaria, ossia di«opere che potessero interferire con il sottosuolo», e, quanto ai campi da padel , di assenza di principio di prova, nemmeno sotto il profilo del fumus boni iuris , «che vi siano stati danni o il pericolo di danni al banco roccioso con scavi, scassi o sbancamenti o che, in generale, l’opera sia stata realizzata in difformità con quanto autorizzato».
In tal modo, per un verso, si trasformerebbe un reato di pericolo astratto in un reato di danno e, per altro verso, non si considera che, a differenza dei reati urbanistici, in materia paesaggistica non rileva la distinzione tra realizzazione di opere in «totale» o «parziale»
difformità dal titolo, in quanto ogni difformità Ł sanzionata, tra cui anche la modifica di destinazione d’uso, il cui mantenimento era espressamente indicato nell’autorizzazione paesaggistica.
In data 18 novembre 2025 l’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, depositava memoria in cui si opponeva all’accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
In data 19 novembre 2025 l’AVV_NOTAIO, per NOME, formulava richiesta di trattazione orale.
In data 21 novembre 2025 l’AVV_NOTAIO revocava la richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
1.1. Preliminarmente, tuttavia, il Collegio evidenzia che (probabilmente in ragione della iniziale richiesta di trattazione orale fatta pervenire dall’AVV_NOTAIO) il Procuratore generale, cui la data di fissazione dell’udienza Ł stata regolarmente comunicata, non ha fatto pervenire le sue conclusioni.
Sul punto va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione deciso nelle forme del rito camerale non partecipato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., l’acquisizione della requisitoria scritta del procuratore generale non Ł presupposto necessario ai fini della fissazione della data dell’udienza e della trattazione del ricorso (Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265113 – 01), atteso che ricorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere (Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279552 – 01).
Il principio Ł stato affermato anche in riferimento al deposito «tardivo» delle conclusioni del P.G., avendo la Corte affermato che, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicchØ il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l’imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio (Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 – 02).
1.2. Quanto alla richiesta di trattazione in pubblica udienza, poi revocata della difesa COGNOME, il Collegio ritiene che la previsione di cui all’articolo 611, comma 1ter , cod. proc. pen., che sancisce l’irrevocabilità della richiesta di trattazione orale, va interpretata nel senso che il difensore che abbia formulato la richiesta ai sensi del comma 1bis della disposizione in parola, ha la facoltà di revocare l’istanza fino alla decisione del Presidente in ordine alla stessa.
La richiesta di trattazione orale Ł infatti un atto unilaterale recettizio, che si deve ritenere ricevuto non già nel momento del deposito in cancelleria, bensì quando il Presidente titolare ne valuta il contenuto.
Fino a quel momento, l’istanza deve ritenersi priva di efficacia; la norma in parola, infatti, Ł preordinata a impedire che, tramite la revoca, possa essere alterato l’ordinato svolgimento dell’udienza; fino al momento in cui venga disposta la trattazione in pubblica udienza, pertanto, la sua irrevocabilità non risulterebbe assistita da alcuna ragione plausibile.
Tale interpretazione L’interpretazione caldeggiata dal Collegio trova indiretta conferma nella giurisprudenza secondo cui, in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile (il corsivo Ł del Collegio), «atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa , caratterizzata dall’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall’art. 111, comma secondo, Cost.» (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Rv. 282207 – 01).
Non a caso, questa Corte – nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 – ritiene che sussista una ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (solo) qualora una delle parti formuli richiesta di discussione orale e il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario non sia «comunicato a tutte le parti».
Se ne trae il principio che l’irretrattabilità della richiesta di trattazione del procedimento in pubblica udienza riposa su ragioni processuali, che non sussistono nel caso in cui la manifestazione di volontà sia revocata prima che l’istanza di trattazione orale venga accolta, in quanto Ł solo in quel momento che si verifica, soprattutto nell’attuale formulazione dell’articolo 611 cod. proc. pen., il mutamento del rito, cui consegue una generale ricalibrazione dei termini processuali per l’instaurazione del contraddittorio.
1.3. Il Collegio, in conclusione, ritiene che la revoca della richiesta di trattazione orale formulata dalla difesa COGNOME sia valida ed efficace, cui consegue l’obbligo di procedere alla data odierna con rito cartolare, pur in assenza delle conclusioni del P.G..
Ciò posto, può passarsi alla trattazione del merito del ricorso.
In punto di fatto il Collegio evidenzia – in quanto funzionale alla decisione – che risulta acclarato e non contestato:
quanto al «deposito attrezzi» trasformato in ristorante, che sia stata operata una modifica di destinazione d’uso, e,
quanto ai campi da padel , che vi sia stato un innalzamento del basamento tra 50 centimetri e 1 metro, a fronte dei 20 cm. previsti nelle autorizzazioni paesaggistiche.
Tanto premesso, il Collegio evidenzia come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato previsto dall’art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Ł “di pericolo formale ed astratto”, per la cui sussistenza non Ł necessario un effettivo pregiudizio per il paesaggio e – pertanto – non sono penalmente rilevanti soltanto le condotte di entità talmente minima da essere inidonee, già in astratto, a pregiudicare il bene paesaggistico – ambientale (Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, dep. 2018, Airo’, Rv. 273067 – 01), circostanza pacificamente insussistente nel caso di specie, come evidenziato al par. 2.
Inoltre, la violazione dell’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 Ł integrata da lavori di qualsiasi genere, eseguiti sui beni muniti di tutela paesaggistica, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, senza che assuma rilievo la distinzione tra le ipotesi di difformità parziale o totale, rilevante, invece, nella disciplina urbanistica (Sez. 3, n. 31287 del 11/04/2019, Maniaci, Rv. 276593 – 01; Sez. 3, n. 3655 del 17/12/2013, dep. 2014, Alimonti, Rv. 258491 – 01); pertanto, anche in questo caso, non sono penalmente rilevanti soltanto le condotte di entità talmente minima da essere inidonee, già in astratto, a pregiudicare il bene paesaggistico – ambientale (Sez. 3, Sentenza n. 4567 del 10/10/2017, dep. 2018, Rv. 273067 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3655 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258491 – 01).
Entrambi i profili di censura sono pertanto fondati in quanto il Tribunale del riesame ha, erroneamente, per un verso ritenuto centrale un elemento, quale il danno o il pericolo di danno per il paesaggio, che invece Ł estraneo al perimetro della norma invocata e, per altro verso, disatteso la pacifica giurisprudenza di legittimità che ritiene rilevante qualsiasi difformità rispetto all’autorizzazione.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Siracusa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.. Così Ł deciso, 16/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME