Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5675 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5675 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo in data DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del TRIBUNALE di Termini imerese visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell’ esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME, relativamente alla condanna per il reato di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. in quanto ricompreso tra i reati di cui all’art. 4 -bis Ord. pen., anche se la circostanza aggravante era stata reputata sub valente in sede di cognizione.
Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a un unico motivo.
Si deduce violazione di legge per avere il Giudice dell’esecuzione dichiarato inammissibile l’istanza difensiva.
L’ordine di esecuzione non è stato sospeso ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen. perché tra i reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna via è quello di rapina aggravata, ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. ricompreso tra quelli ostativi di cui all’art. 4bis Ord. pen.
Il ricorrente deduce che, con la sentenza cui si riferisce la pena in esecuzione, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sicché la circostanza aggravante non doveva essere considerata ai fini dell’ostatività ex art. 4 -bis Ord. pen.
Il Giudice dell’esecuzione ha richiamato un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nonostante la sub valenza le circostanze aggravanti devono essere considerate per verificare i presupposti per la sospensione.
A parere del ricorrente, si tratta di interpretazione che dovrebbe essere rivista alla luce della pronuncia delle Sez. U, n. 28108 del 25/10/2018, dep. 2019, secondo la quale, con riferimento alla circostanza aggravante della recidiva, quando il giudice di merito la valuta sub valente rispetto alle concorrenti attenuanti, non ne tiene conto ai fini della incidenza su trattamento sanzionatorio. Richiamando i principi espressi da questa pronuncia, allora, in caso di bilanciamento della circostanza aggravante ritenuta sub valente questa non può operare a nessun effetto e ciò si è verificato anche nel caso al vaglio. Quindi è stata attribuita alla circostanza aggravante in questione valenza disfunzionale rispetto al programma di trattamento, finendo per produrre effetti in sede esecutiva, in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di recidiva.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Invero, il Collegio intende dare continuità all’indirizzo interpretativo fissato da questa Corte di legittimità secondo il quale la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione, a norma dell’art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (Sez. 1, n. 41352 del 5.4.2023, non massimata; Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312, in
relazione a fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2, TU Stup.; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, COGNOME, Rv. 253784).
Nella stessa direzione, si deve considerare che è stato ritenuto operativo il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena, previsto dall’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nelle ipotesi di sentenze di condanna pronunciate per i delitti in relazione ai quali sia intervenuto l’accertamento giudiziale della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, anche quando sia stata riconosciuta l’attenuante speciale della collaborazione con la giustizia di cui all’art. 8 dello stesso decreto-legge, che opera -analogamente al caso in esame – solo quoad poenam (Sez. 1, n. 2690 del 09/12/2010, dep. 2011, Sacco, Rv. 249556).
Pare al Collegio che il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di recidiva non sia conferente posto che questa si riferisce a circostanza aggravante di natura soggettiva (la recidiva) che, peraltro, per effetto del dell’art. 656 , comma 9, cod. proc. pen. come novellato, non rientra nel novero delle circostanze che incidono sulla gravità del fatto in sé e che, dunque, fanno rientrare il reato in quelli ostativi ai sensi della norma citata.
L’ordinanza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione al caso di specie del combinato disposto degli artt. 4bis Ord. pen. e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., così come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione, a norma dell’art. 4bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto, per effetto del giudizio di bilanciamento, neutralizzate le aggravanti contestate.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME